Cassazione Penale, Sentenza n. 24243/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato l'ordinanza del G.u.p. che aveva disposto nei suoi confronti la sospensione del procedimento con messa alla prova per dodici mesi, con affidamento al servizio sociale e prescrizioni di volontariato, in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale aggravata e lesioni. Il ricorso si fondava su due censure: con il primo motivo si deduceva vizio di motivazione sulla durata della messa alla prova, sostenendo che, poiché in un procedimento parallelo originato dal medesimo contesto l'imputato aveva già ottenuto la messa alla prova per dieci mesi, il giudice avrebbe dovuto motivare specificamente sulla scelta di un ulteriore periodo di dodici mesi; con il secondo motivo si denunciava violazione dell'art. 81 c.p., assumendo che, essendo i fatti legati da continuazione, la risposta sanzionatoria avrebbe dovuto essere unitaria e il giudice avrebbe dovuto indicare il reato più grave e l'aumento per i reati-satellite, mentre invece si era limitato a disporre una nuova sospensione aggiuntiva senza adeguata commisurazione complessiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, reputando assorbito il secondo, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al G.u.p. del Tribunale di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha osservato che, in caso di ammissione alla messa alla prova per reati connessi con altri già oggetto di precedente messa alla prova, il giudice deve effettuare una nuova valutazione di idoneità del programma e della prognosi di astensione dal reato, tenendo conto sia della natura e gravità dei nuovi reati sia del percorso già compiuto. Nel caso concreto, l'ordinanza non motivava né sull'esito del percorso già intrapreso né sulle ragioni per cui fosse necessario imporre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi. Questa carenza motivazionale è stata ritenuta decisiva rispetto alla proporzionata determinazione del periodo aggiuntivo, nel rispetto del limite massimo complessivo di durata della misura e dell'esigenza di una risposta sostanzialmente unitaria per i reati connessi.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nei reati contestati
indicato tra le fattispecie contestate all'imputato
indicato come aggravante dei reati contestati
indicato come reato contestato
invocato dal ricorrente per sostenere l'esigenza di una risposta sanzionatoria unitaria in presenza di reato continuato
disciplina sostanziale della messa alla prova; la Corte ne richiama il contenuto, la durata della prestazione e il divieto di concessione più di una volta
criterio cui il giudice deve attenersi per valutare l'idoneità del programma e la proporzionalità della durata della messa alla prova
la sospensione è disposta quando il giudice ritiene idoneo il programma e prognostica l'astensione da ulteriori reati
fissa i limiti massimi di durata della sospensione: due anni per reati con pena detentiva e un anno per reati con sola pena pecuniaria
stabilisce la decorrenza dei termini dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova
art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato nel passaggio sulla sentenza costituzionale n. 174 del 2022, in tema di reati connessi
art. 25, secondo comma, Cost.
richiamato nella sentenza costituzionale n. 91 del 2018, per escludere la fondatezza della questione di legittimità
art. 3 Cost.
parametro della sentenza costituzionale n. 174 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.
Massime di principio
- Quando la messa alla prova è concessa in un secondo procedimento relativo a reati connessi ad altri per i quali il beneficio è già stato riconosciuto, il giudice deve compiere una nuova valutazione di idoneità del programma e di prognosi di astensione dal reato, tenendo conto anche del percorso già svolto.
- La determinazione della durata della messa alla prova richiede una motivazione specifica e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p., perché la durata del lavoro di pubblica utilità e della sospensione integra il nucleo sanzionatorio del beneficio.
- In presenza di reati collegati da connessione o continuazione, la finalità del sistema impone di evitare una frammentazione irragionevole della risposta sanzionatoria e di valorizzare, nella definizione del periodo aggiuntivo di prova, il percorso già compiuto dall'imputato.
- Il giudice non può limitarsi a disporre un ulteriore periodo di sospensione senza spiegare perché il precedente percorso non sia sufficiente o in che misura il nuovo programma debba essere calibrato sulla gravità dei fatti e sulla personalità dell'imputato.
- Il limite massimo di durata della sospensione per la messa alla prova resta quello fissato dall'art. 464-quater c.p.p., che opera come vincolo complessivo anche quando la misura venga concessa in relazione a procedimenti connessi.
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