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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7218 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2001. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la cartella ritenendo inesistente la notificazione eseguita direttamente tramite il servizio postale senza redazione della relata di notifica. Equitalia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella può essere notificata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tale ipotesi, non è necessaria la relata di notifica. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contestando anche la validità della formazione del ruolo e lamentando vizi motivazionali della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale di Equitalia, ritenendo errata la qualificazione come inesistente della notificazione. La disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente infatti la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la notificazione si perfeziona con l'avviso di ricevimento e la relata non è necessaria. La mancanza della relata, anche qualora fosse considerata un vizio, non determinerebbe comunque l'inesistenza della notifica. Il secondo motivo di Equitalia è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per l'indeterminatezza del vizio denunciato. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per l'esame degli ulteriori motivi della contribuente e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento

    La norma prevede una modalità speciale e alternativa di notificazione della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Quando l'agente della riscossione utilizza direttamente tale modalità, non è necessaria la redazione della relata di notifica; la prova della notificazione può risultare dall'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 36-bis e 60

    L'art. 36-bis costituisce la base della liquidazione automatizzata delle imposte, mentre l'art. 60 disciplina, in via generale, le notificazioni degli atti tributari relativi alle imposte dirette, salvo le disposizioni speciali applicabili alla cartella di pagamento.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 54 e 56

    Le disposizioni riguardano, rispettivamente, i controlli e gli accertamenti IVA e il rinvio alle regole di notificazione degli atti tributari.

  • Legge n. 890/1982, artt. 3, 7, 8 e 14

    La legge disciplina la notificazione a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario o soggetti equiparati e l'attività dell'agente postale. Tuttavia, per la cartella notificata direttamente dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, opera la disciplina speciale tributaria, che non richiede la relata.

  • Artt. 156 e 160 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio per cui i vizi della notificazione, quando sussistenti, non comportano necessariamente l'inesistenza dell'atto e possono essere sanati se l'atto ha raggiunto il proprio scopo. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto direttamente applicabile la disciplina speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché non indicava in modo sufficientemente specifico gli atti e gli elementi rilevanti e confondeva diversi possibili vizi, tra omessa o insufficiente motivazione, nullità processuale e omessa pronuncia.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica separata.
  • In questa modalità, l'avviso di ricevimento costituisce il documento principale per provare la notificazione; è quindi essenziale verificare la data, la sottoscrizione e la qualità del soggetto che ha ricevuto il plico.
  • La mancanza della relata, quando la notifica è stata eseguita secondo la modalità speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, non comporta l'inesistenza della notificazione.
  • Occorre distinguere la notifica eseguita direttamente per posta dall'agente della riscossione dalla notifica eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore: nella seconda ipotesi possono trovare applicazione gli adempimenti propri della notificazione degli atti giudiziari.
  • Le contestazioni relative alla formazione del ruolo e quelle relative alla notificazione della cartella riguardano fasi e soggetti diversi del procedimento e devono essere formulate in modo specifico contro l'ente competente.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura deve individuare chiaramente il vizio denunciato, gli atti rilevanti e il loro contenuto; la sovrapposizione tra omessa motivazione, omessa pronuncia e nullità processuale può determinare l'inammissibilità del ricorso.

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