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Legge

L.R. Liguria 3/2023

Modifiche al Regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia))

Normativa regionaleL.R. Liguria 3/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Liguria n. 3/2023 aggiorna il r.r. 1/2018 su elenchi dei certificatori, pubblicazione dei dati, controlli APE e disciplina degli impianti termici. Introduce nuovi criteri di estrazione per le verifiche, regole su accessi SIAPEL, accatastamento, contributi, ispezioni e sanzioni. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del 30 dicembre 2023.

Modifiche al regolamento ligure su certificazione energetica, impianti termici e controlli APE

Modifiche al regolamento ligure su energia, APE e controlli degli impianti

Il regolamento regionale della Liguria n. 3 del 19 dicembre 2023 interviene sul regolamento attuativo della disciplina regionale in materia di energia, aggiornando la gestione dell’elenco dei certificatori, le modalità di pubblicazione dei dati, i controlli sugli attestati di prestazione energetica e la disciplina degli impianti termici nella Regione Liguria.

Certificatori energetici: iscrizione, pubblicità dei dati e requisiti di operatività

L’iscrizione nell’elenco dei certificatori liguri comporta la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dei dati obbligatori del professionista: nome, cognome, numero di iscrizione, comune e provincia della sede. Viene inoltre rafforzato il raccordo con gli ordini e collegi professionali, che devono comunicare alla Regione sospensione, cancellazione, decadenza, radiazione e successivo ripristino dell’iscrizione dei propri iscritti.

La Regione verifica il permanere dei requisiti per consentire al soggetto iscritto di continuare a operare sul SIAPEL per la trasmissione e protocollazione degli attestati di prestazione energetica. Se i requisiti vengono meno, l’accesso è inibito e gli attestati rilasciati dopo la perdita dei requisiti sono nulli.

Verifiche sugli attestati di prestazione energetica

Le verifiche sugli APE devono essere orientate prioritariamente verso gli attestati che riportano le classi energetiche più efficienti, in coerenza con il D.M. 26 giugno 2015, e verso quelli con valori molto elevati dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio. I criteri di estrazione sono ora disciplinati nell’Allegato O.

L’Allegato O prevede un sistema di sorteggio ponderato: ciascun attestato è conteggiato 1+N+M volte, dove N dipende dalla classe energetica e M dal valore dell’EPgl,nren. Gli APE in classe A4 hanno il punteggio più alto; seguono A3, A2, A1, B, mentre le classi dalla C alla G attribuiscono punteggio nullo. Anche l’indice EPgl,nren incide sul punteggio, con soglie differenziate per edifici residenziali e non residenziali.

Modalità di accesso e gestione dei dati sul portale regionale

Numerosi riferimenti al precedente portale www.ambienteinliguria.it sono sostituiti dal sito web istituzionale della Regione. La modifica riguarda sia l’iscrizione all’elenco dei certificatori sia l’accesso alle funzionalità informatiche previste dal regolamento.

Sono inoltre adeguate le disposizioni sull’accesso per i soggetti previsti dall’articolo 3, comma 1, nonché quelle relative alla consultazione e gestione dei dati sul sistema regionale. Le autorità competenti devono aggiornare i dati sul CAITEL inserendo i contenuti delle dichiarazioni previste dagli allegati D, E e G.

Disciplina degli impianti termici: accatastamento, controlli e rapporti di efficienza energetica

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, l’accatastamento e la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti tecnici-professionali del D.M. 37/2008, delle certificazioni FER e delle certificazioni FGAS, secondo la disciplina richiamata dal D.P.R. 74/2013.

Viene precisato che il manutentore o l’installatore deve sottoscrivere la documentazione prevista, e l’inadempimento agli obblighi di cui ai numeri 1) e 2) della relativa lettera comporta, previa diffida dell’autorità competente con termine di 30 giorni dall’ispezione, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal d.lgs. 192/2005.

Contributi, protocollazione e validità dei rapporti

La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica deve avvenire secondo le scadenze dell’Allegato H. Il responsabile dell’impianto può essere tenuto a esibire la ricevuta del pagamento del contributo dovuto al manutentore; in caso di mancata esibizione, l’autorità competente procede a diffida.

Il pagamento del contributo e la protocollazione effettuati nei termini dell’Allegato H attribuiscono validità al rapporto. Se il manutentore non riversa il contributo, l’autorità competente intima la protocollazione del rapporto e il versamento, applicando una sanzione amministrativa da 100 a 900 euro.

Ispezioni, priorità e riparto degli oneri

Le ispezioni sono indirizzate con priorità agli impianti non accatastati e a quelli accatastati per i quali non sia pervenuto il rapporto entro le scadenze dell’Allegato H o per i quali emergano criticità in sede di accertamento. In caso di impianti non accatastati o di rapporti tardivi oltre il mese di febbraio dell’anno successivo al controllo, l’ispezione può essere addebitata al manutentore se il responsabile dell’impianto esibisce la documentazione richiesta.

Se durante l’ispezione non vengono riscontrate anomalie, il costo dell’ispezione resta a carico di chi ha richiesto il controllo. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di difformità, con invio della segnalazione al settore competente del Comune quando non ricorrono i casi già tipizzati dal regolamento.

Rendicontazione delle attività delle autorità competenti

La relazione periodica delle autorità competenti deve contenere anche le sanzioni irrogate pro soluto e pro solvendo, una descrizione dettagliata delle attività svolte e una rendicontazione analitica dei contributi di competenza.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avvenuta con il n. 17 del 30 dicembre 2023.

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