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Legge

L.R. Liguria 4/2023

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 12 APRILE 2016, N. 3 (REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO))

Normativa regionaleL.R. Liguria 4/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 3/2016 sulla caccia di selezione agli ungulati, introducendo nuove regole per cervo e muflone, modifiche alle unità di gestione, ai monitoraggi, ai prelievi, alla documentazione e ai controlli. Si applica dalla stagione venatoria 2024/2025, che inizia il 16 marzo 2024, nel territorio regionale interessato.

Modifiche al regolamento sulla caccia di selezione agli ungulati

Modifiche alla disciplina della caccia di selezione agli ungulati

Il regolamento regionale 19 dicembre 2023, n. 4 interviene sul regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3, che disciplina la caccia di selezione agli ungulati ai sensi della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29. Le modifiche riguardano soprattutto l’introduzione e l’aggiornamento delle regole per Cervo e Muflone, oltre a puntualizzazioni su autorizzazioni, monitoraggi, gestione delle unità di gestione, documentazione e modalità di prelievo.

Ambito di applicazione e soggetti coinvolti

La disciplina continua ad applicarsi alla caccia di selezione nel territorio regionale e coinvolge Regione, A.T.C./C.A., cacciatori abilitati e unità di gestione. In più punti il testo sostituisce il riferimento all’“autorizzazione” con quello alla “partecipazione” o all’“abilitazione”, con effetti anche sui cacciatori abilitati iscritti alle unità di gestione.

Unità di gestione e dimensionamento territoriale

Vengono ridefiniti alcuni parametri territoriali delle unità di gestione. Per il Cervo si applica un regime specifico, con esclusione da talune regole generali previste per A.T.C./C.A. Le superfici minime e massime risultano così aggiornate:

  • Cervo: 5.000-20.000 ettari
  • Muflone: 1.000-5.000 ettari
  • Capriolo: resta il riferimento già previsto
  • Camoscio: il limite minimo è ridotto da 5.000 a 3.000 ettari

Inoltre, nel comma relativo alla ripartizione delle specie si aggiungono Cervo e Muflone accanto al Daino.

Avvio della caccia di selezione e monitoraggi

Per il Cervo la caccia di selezione è subordinata a specifici monitoraggi, da effettuarsi “al bramito” e mediante osservazione diretta e contemporanea, secondo metodologie e criteri ISPRA. L’avvio presuppone anche l’accertamento della densità massima compatibile (D.M.C.), fissata in:

  • 2 capi ogni 100 ettari negli A.T.C.
  • 1,5 capi ogni 100 ettari nei C.A.

Per il Muflone viene estesa la previsione che disciplina l’attuazione della caccia di selezione, e in un altro punto si chiarisce che la caccia di selezione può essere attuata “quando possibile” in relazione al contesto disciplinato.

Comunicazioni alla Regione e trasmissione degli elenchi

Gli A.T.C./C.A. devono trasmettere alla Regione, entro i 15 giorni precedenti l’avvio della stagione venatoria e ogni volta che intervengano integrazioni successive, l’elenco dei cacciatori di selezione abilitati iscritti a ciascuna Unità di gestione. Alla trasmissione va allegata l’attestazione del versamento effettuato per le spese di istruttoria previste dal regolamento.

Modalità di prelievo, capi e gestione dei movimenti

Vengono estese e precisate le regole sui capi prelevabili e sulle sostituzioni ammesse tra classi di sesso ed età, con particolare riferimento a Cervo e Muflone. In sintesi:

  • per il Cervo è ammesso, in determinati casi, il prelievo di esemplari di classe 0 in luogo di femmina di classe I e viceversa;
  • per il Cervo sono previste ulteriori sostituzioni tra maschio di classe 0 e femmina di classe 0, nonché tra femmina di classe I e femmina di classe II-III;
  • per il Muflone sono previste analoghe sostituzioni tra maschio di classe 0 e femmina di classe 0, e tra femmina di classe I e femmina di classe II-III.

Per la verifica dei capi e delle caratteristiche richieste, i richiami alle valutazioni “morfometriche e ponderali” sono sostituiti dal termine “biometriche”.

Armi e strumenti consentiti

La disciplina sulle armi viene resa più restrittiva: l’uso di armi a funzionamento semiautomatico è consentito esclusivamente per il prelievo del Cinghiale. Viene quindi esclusa la possibilità di utilizzarle per Capriolo, Daino e Camoscio, come in precedenza richiamato.

Documentazione di prelievo, contrassegni e comunicazioni

Sono aggiornate le regole sui contrassegni e sui bracciali inamovibili numerati. Per la caccia di selezione del Cinghiale tali bracciali possono essere sprovvisti di datario. Inoltre, tra i capi cui si applicano talune indicazioni sulla registrazione/documentazione del prelievo vengono aggiunti anche il maschio di Cervo e il maschio di Muflone.

Decadenza, sospensione e regole sull’abilitazione

Le disposizioni disciplinari relative a violazioni o irregolarità vengono riformulate con riferimento all’“abilitazione” anziché all’“autorizzazione”. Si prevede anche la possibile sospensione degli effetti giuridici dell’abilitazione quando essa sia stata rilasciata da altre amministrazioni. In un punto viene inoltre chiarito il passaggio dall’accompagnamento all’“all’accompagnamento” nell’ambito delle infrazioni o degli obblighi considerati.

Effetti temporali ed entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore a partire dalla stagione venatoria 2024/2025. Poiché l’inizio di tale stagione coincide con il 16 marzo 2024, le modifiche risultano applicabili da tale data nel territorio regionale interessato.

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