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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/304

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati, modelli e procedure standard per la notifica da parte di talune entità finanziarie della loro intenzione di prestare servizi per le cripto-attività

Normativa europea32025R0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un modulo standard e regole procedurali uniformi per la notifica con cui alcune entità finanziarie informano l’autorità competente della loro intenzione di prestare servizi per le cripto-attività. Introduce obblighi per le autorità competenti in tema di punto di contatto e conferma di ricevimento, e per l’entità notificante in tema di completezza, aggiornamento e comunicazione delle variazioni. L’obiettivo è assicurare trattamenti omogenei, rapidi e tracciabili delle notifiche nell’ambito del quadro MiCA.

Norme tecniche di attuazione sui formati, modelli e procedure standard per la notifica con cui talune entità finanziarie comunicano l’intenzione di prestare servizi per le cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

Ambito di applicazione

Si applica alle talune entità finanziarie soggette agli obblighi di notifica previsti dall’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114 che intendono prestare servizi per le cripto-attività. Vincola le autorità competenti degli Stati membri, che devono ricevere le notifiche, designare un punto di contatto e pubblicarne i recapiti, e le entità notificanti, che devono usare il modulo standard e comunicare le modifiche. Il regolamento è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri; è atto rilevante ai fini del SEE. Non disciplina in generale l’autorizzazione all’attività, ma solo la forma e la procedura della notifica.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/304 della Commissione

Il regolamento detta norme tecniche di attuazione per rendere uniforme, nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, la procedura di notifica con cui talune entità finanziarie comunicano l’intenzione di prestare servizi per le cripto-attività. La Commissione richiama l’esigenza di garantire un meccanismo omogeneo, digitalizzato e controllabile, utile alle autorità nazionali competenti per esercitare efficacemente i propri poteri di vigilanza.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull’articolo 60, paragrafo 14, terzo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) e si inserisce nel quadro delle notifiche che le entità già regolamentate devono trasmettere prima di iniziare a prestare servizi per le cripto-attività. I considerando evidenziano tre obiettivi principali: uniformità procedurale tra Stati membri, agevolazione dei rapporti tra entità notificante e autorità competente, e migliore accessibilità, memorizzazione e verificabilità delle informazioni trasmesse.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle "talune entità finanziarie" che, essendo già soggette a disciplina finanziaria, intendono notificare la propria intenzione di prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114. Le regole riguardano sia l’entità notificante sia l’autorità competente destinataria della notifica, imponendo a quest’ultima la designazione di un punto di contatto e la gestione della conferma di ricevimento. Non disciplina i requisiti sostanziali per l’autorizzazione all’attività, ma solo il formato, il contenuto procedurale e la gestione amministrativa della notifica.

Punto di contatto e canale di comunicazione

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per ricevere le notifiche e devono mantenere pubblici e aggiornati i relativi recapiti sui propri siti web. Questo presidio serve a facilitare la comunicazione operativa tra impresa e autorità, riducendo incertezze sui canali da utilizzare.

Modalità di presentazione della notifica

L’entità notificante deve usare il modulo standard contenuto nell’allegato al regolamento. La presentazione deve avvenire in formato idoneo alla memorizzazione delle informazioni, garantendone l’accessibilità per future consultazioni e la riproducibilità immutata dei dati archiviati. I considerando precisano che la notifica dovrebbe essere presentata in formato digitale, tramite modulo web, con controlli e verifiche preliminari automatiche.

Completezza, accuratezza e aggiornamento delle informazioni

Le informazioni trasmesse devono essere accurate, complete e aggiornate. Il regolamento richiama espressamente l’articolo 60, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114: se alcune informazioni richieste dal regolamento delegato (UE) 2025/303 sono già state in precedenza trasmesse all’autorità competente, l’entità notificante deve dichiarare espressamente che tali informazioni sono ancora aggiornate. Quando un’informazione si riferisce a una data futura, tale data deve essere specificamente indicata nella notifica.

Ricevuta e gestione della notifica

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l’autorità competente deve inviare una conferma di ricevimento in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati. La conferma deve contenere i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale incaricato del trattamento della notifica, così da consentire un’interlocuzione efficiente con il soggetto notificante.

Obbligo di comunicare le modifiche

Se intervengono variazioni nelle informazioni fornite, l’entità notificante deve comunicarle senza indebito ritardo all’autorità competente. Le informazioni aggiornate devono essere trasmesse utilizzando il medesimo modulo previsto dall’allegato. Il considerando 6 chiarisce che tale obbligo è funzionale a consentire all’autorità di valutare se la notifica contenga tutte le informazioni richieste dall’articolo 60, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

Modulo allegato e contenuti informativi

L’allegato contiene il modulo di notifica standardizzato, che include:

  • dati identificativi dell’entità notificante;
  • numero di riferimento nazionale;
  • indirizzo e recapiti della persona di contatto designata;
  • indicazione dell’autorità competente destinataria;
  • dichiarazione di accuratezza, completezza e aggiornamento delle informazioni;
  • dati del responsabile della preparazione della notifica.

Il modulo prevede inoltre sezioni dedicate alle informazioni da fornire, o alle sezioni cui rinviare, con riguardo a:

  • programma operativo;
  • continuità operativa;
  • individuazione e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
  • sistemi TIC e relativi dispositivi di sicurezza;
  • separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;
  • politica di custodia e amministrazione;
  • norme operative della piattaforma di negoziazione e individuazione degli abusi di mercato;
  • scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;
  • strategia di esecuzione;
  • consulenza sulle cripto-attività o servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività;
  • servizi di trasferimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Punto di contatto presso le autorità competenti

Le autorità competenti devono designare un punto di contatto per il ricevimento delle notifiche presentate dalle entità finanziarie ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2023/1114. I recapiti del punto di contatto devono essere mantenuti aggiornati e pubblicati sui siti web delle autorità competenti.

Presentazione della notifica mediante modulo standard

L’entità notificante deve presentare la notifica compilando il modulo contenuto nell’allegato del regolamento. La notifica deve essere presentata in modo da consentire la memorizzazione delle informazioni, la loro accessibilità per consultazioni future e la riproduzione immutata dei dati memorizzati.

Conferma di ricevimento entro cinque giorni lavorativi

Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l’autorità competente deve inviare all’entità notificante una conferma di ricevimento in formato elettronico, cartaceo o in entrambi i formati. La conferma deve includere i recapiti del servizio, della funzione o del membro del personale incaricato del trattamento della notifica.

Aggiornamento delle informazioni notificate

L’entità notificante deve comunicare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica e deve trasmettere le informazioni aggiornate utilizzando il modulo di cui all’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati delle cripto-attivitàvigilanza finanziariaservizi finanziariprocedure amministrativeantiriciclaggio

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