Sentenza del 24/05/2022 n. 2270 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Agevolazioni - Esenzione immobili merce - Retroattività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha respinto la domanda del ricorrente: l'esenzione per gli immobili merce è qualificata come agevolazione fiscale di stretta interpretazione e rientra nella discrezionalità del legislatore in materia economico-fiscale; pertanto non può essere estesa retroattivamente alle annualità anteriori alla decorrenza prevista dalla norma. Di conseguenza non spettano rimborsi o applicazioni dell'esenzione per gli anni pregressi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva che l'esenzione prevista per gli immobili merce dall'art. 13, co. 2, del d.l. n. 201/2011 fosse applicata con efficacia retroattiva alle annualità anteriori alla decorrenza normativa, ottenendo rimborsi o riduzione dell'imposta per periodi precedenti all'entrata in vigore della disposizione.
Norme richiamate
d.l. 201/2011
L'art. 13, co. 2, ha introdotto l'esenzione per gli immobili merce come agevolazione fiscale. Tale agevolazione va interpretata restrittivamente e opera solo dalla decorrenza espressamente prevista; non si ammette applicazione retroattiva se non prevista dal legislatore.
Cass. 760/21
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui le agevolazioni fiscali non possono essere estese retroattivamente se la norma non lo prevede, confermando la discrezionalità legislativa in materia.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali (esenzioni, detrazioni, riduzioni) si interpretano in modo restrittivo: non si estendono oltre quanto espressamente previsto dalla norma.
- In assenza di una disposizione espressa che disponga retroattività, un'agevolazione introdotta dalla legge opera solo dalla decorrenza normativa stabilita e non vale per gli anni precedenti.
- La politica economico-fiscale è rimessa alla discrezionalità del legislatore: il giudice non può estendere un beneficio fiscale retroattivamente senza chiaro mandato normativo.
- Per ottenere rimborsi o applicazioni a periodi pregressi il contribuente deve dimostrare un'esplicita previsione normativa di retroattività o un vizio di legittimità della norma; mere esigenze di equità non bastano.
- In contenziosi simili conviene verificare con attenzione la data di efficacia della norma agevolativa e produrre eventuali atti amministrativi o norme che indichino esplicitamente efficacia retroattiva.
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