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Ordinanza

Ordinanza n. 2981/2026 - Napoli, Sezione 2

Relazione del c.a. del 4.3.2026.

Giustizia amministrativa202507139

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaaltro

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Dal testo emerge un'istanza presentata dalla ricorrente il 30 gennaio 2026, seguita da una nota del 4 marzo 2026. Una precedente ordinanza del 16 marzo 2026 aveva già dichiarato il non luogo a provvedere. La nota del 4 marzo 2026 aveva inoltre confermato l'avvenuta esecuzione della sentenza della Sezione del 26 gennaio 2026. La causa era stata tuttavia fissata erroneamente alla camera di consiglio del 25 marzo 2026; il Collegio ha quindi ritenuto necessario reiterare la dichiarazione di non luogo a provvedere sull'istanza.

La decisione

Il TAR ha confermato il non luogo a provvedere sull'istanza, rilevando che l'esecuzione della precedente sentenza risultava confermata e che una precedente ordinanza aveva già dichiarato il non luogo a provvedere. La nuova fissazione della causa è stata ritenuta frutto di errore. Il provvedimento non contiene una decisione di merito sull'atto originariamente contestato né una specifica statuizione sulle spese. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla diffusione di dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza e tale esecuzione sia confermata agli atti, il giudice può dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza ancora pendente, anche reiterando una precedente analoga statuizione qualora la fissazione della causa sia avvenuta per errore.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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