Cassazione Penale, Sentenza n. 05071/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto ai genitori di Ferdinando De Crescenzo un'indennità per ingiusta detenzione (periodo di custodia cautelare dal 14/05/2022 al 13/09/2022) e aveva liquidato la somma di Euro 28.534,22 (alternativamente una rendita vitalizia) con attribuzione degli interessi legali. Il Ministero deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che gli interessi legali non erano stati espressamente richiesti e che, pertanto, la statuizione sui relativi interessi era ultra petita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui gli interessi legali sull'indennità di riparazione hanno natura corrispettiva e sono dovuti solo dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attribuitivo; inoltre tali interessi possono essere pronunciati solo se l'interessato li abbia espressamente chiesti nel corso del giudizio, altrimenti la pronuncia è ultra petita e illegittima. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva riconosciuto gli interessi legali sulla somma liquidata, eliminando quel punto, e ha lasciato impregiudicata la restante parte della decisione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale del motivo di ricorso per cassazione (violazione e/o erronea applicazione delle norme di diritto penale procedurale con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato)
art. 112 cod. proc. civ.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda; usato per sostenere che il riconoscimento degli interessi senza una richiesta formale è ultra petita
Giurisprudenza consolidata (Sez. 4, n. 1856/2016 e altri precedenti)
Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007; Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali gli interessi sull'indennità di riparazione sono di natura corrispettiva (non moratoria), sono dovuti solo dal passaggio in giudicato della sentenza/ordinanza attributiva e possono essere pronunciati solo se richiesti nel giudizio
Massime di principio
- Nelle domande di riparazione per ingiusta detenzione è necessario chiedere espressamente nel giudizio il riconoscimento degli interessi legali sulla somma richiesta, altrimenti il giudice non può pronunciarvisi o la pronuncia è annullabile come ultra petita
- Gli interessi relativi all'indennità per ingiusta detenzione hanno natura corrispettiva e decorrono dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento che riconosce l'indennizzo, non dal periodo di detenzione
- Se il giudice ha liquidato interessi non richiesti, la parte interessata (in genere l'Amministrazione) può impugnare tale punto per violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Cassazione può annullare senza rinvio la statuizione ultra petita
- Per ottenere interessi con decorrenza diversa o con natura diversa (es. per ottenere interessi moratori o un diverso criterio di decorrenza) bisogna formulare specifiche domande e allegare il relativo fondamento giuridico nel corso del giudizio
- In sede di redazione dell'atto introduttivo e dei motivi di appello è consigliabile indicare chiaramente tutte le componenti della domanda di liquidazione (capitale, interessi e periodo di decorrenza) per evitare pronunce incomplete o impugnabili
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