Cassazione Civile, Sentenza n. 3925/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la motivazione della C.T.R. meramente apparente e quindi nulla. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi proposti da Enel sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Campania che aveva confermato la decisione di merito che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento n.110/2017 per omessa denuncia e omesso versamento TOSAP anno 2014 per occupazione di 256 mq. La censura principale (art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.) è fondata sulla nullità della motivazione della sentenza di appello, ritenuta meramente apparente perché non esplicitava il fondamento logico-giuridico della decisione. Motivazioni secondarie (assorbite) riguardavano l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva da parte del Comune, il principio di unicità e globalità dell'accertamento, l'insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento relativamente a qualificazione e quantificazione dell'occupazione, e la mancata applicazione della tariffa TOSAP più favorevole in caso di attività di pubblico servizio o strumentale a pubblico servizio.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al principio di adeguata motivazione delle decisioni in materia tributaria; la Corte ha ritenuto che la mancata esposizione del ragionamento di fatto e di diritto integra nullità della sentenza di merito
Codice di procedura civile
Richiamato in tema di motivazione delle sentenze; la Corte ha ritenuto che la motivazione apparente viola il principio stabilito dall'art.112 c.p.c. e configura error in procedendo
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Le censure sono state formulate ai sensi di tali lett., con il n.4 (mancanza o insufficienza della motivazione) ritenuto fondante e decisivo; i motivi ex n.3 (violazione di norme sostanziali) sono stati assorbiti
Decreto-legge n. 564/1994
Citato in relazione ai limiti e criteri dell'accertamento tributario, contestato come applicato dalla C.T.R.; la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito ma ha assorbito la questione dopo aver cassato per nullità motivazionale
D.P.R. 600/1973
Rilevanti rispetto ai poteri e modalità di accertamento fiscale; la loro presunta violazione è stata dedotta ma non decisa in ragione dell'assorbimento
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato per il principio di motivazione degli atti impositivi e di tutela del contribuente; la Corte ha evidenziato che l'avviso di accertamento doveva contenere elementi idonei a individuare ragioni e criteri di quantificazione
Legge n. 296/2006
Citata in connessione alla disciplina dell'impugnazione e dell'efficacia degli atti tributari; la corte non si è pronunciata nel merito ma la norma è stata richiamata tra le censure
D.lgs. 507/1993
Norme sulla TOSAP e relative tariffe; la ricorrente sosteneva che la C.T.R. aveva omesso di applicare la tariffa più favorevole prevista per attività di pubblica utilità, ma la questione è stata assorbita
D.lgs. 446/1997
Richiamato in ordine alla materia delle entrate locali e tariffe; dedotto tra i motivi di gravame ma non deciso
Legge n. 10/1991
Citata in relazione alla regolazione delle tariffe e criteri impositivi comunali; oggetto di deduzione ma assorbita
D.lgs. 387/2003
artt. 2, comma 1 e 12, comma 1
Rientranti nelle censure relative alla qualificazione dell'attività della contribuente (pubblico servizio/attività strumentale); la Corte non ha deciso il merito
Giurisprudenza
Cass. SS.UU. n. 22232/2016
Principio consolidato secondo cui la motivazione apparente che non renda percepibile il fondamento della decisione comporta la nullità della sentenza; principio applicato dalla Corte per cassare la pronuncia impugnata
Massime di principio
- La motivazione della decisione giurisdizionale deve esporre in modo comprensibile il percorso argomentativo: formule affermative prive di argomentazione sono insufficienti e conducono a nullità per error in procedendo.
- La Corte di cassazione è pronta a cassare e rinviare quando la sentenza di appello risulti priva di effettiva motivazione; le questioni di merito restano da decidere dal giudice di rinvio.
- Gli avvisi di accertamento tributario devono contenere elementi chiari che consentano di individuare le ragioni dell'imposizione, i criteri di qualificazione dell'elemento impositivo e la modalità di quantificazione; carenze motivazionali dell'atto possono inficiare la pretesa erariale.
- L'esercizio del potere di autotutela da parte dell'ente impositore e la legittimità di atti emessi in sostituzione devono essere valutati con riferimento ai limiti normativi e ai principi di unicità e globalità dell'accertamento, ma la valutazione di tali profili richiede una motivazione adeguata.
- La qualificazione di un'attività come di pubblico servizio o strumentale deve basarsi su elementi sostanziali e non solo sulla forma giuridica o sulla presenza di scopo di lucro; in presenza di dubbi la questione va esaminata nel merito dal giudice che si pronuncia sulla base di adeguata motivazione.
- In caso di cassazione per vizi motivazionali, il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente tutte le questioni, anche processuali, e può essere disposta diversa composizione per assicurare corretto esame.
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