Cassazione Penale, Sentenza n. 40875/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto la richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dal 31/05/2016 al 16/06/2017. Mangano era stato poi assolto "per non aver commesso il fatto" con sentenza del Tribunale di Palermo del 4/12/2018 (irrevocabile 19/04/2019). La Corte territoriale aveva ritenuto che, sebbene non fosse stato dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che gli oggetti citati nelle intercettazioni fossero provento di reato, le conversazioni criptiche intrattenute da Mangano con Mija Zivkovic (soggetto attinto da attività delinquenziale) e i rapporti ambigui con costui integrassero una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.1 c.p.p.; marginale nei motivi dell'ordinanza era anche il riferimento alla scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e deve valutare ex ante se dal quadro indiziario allora disponibile potesse discendersi l'apparenza della fondatezza delle accuse e se il comportamento dell'indagato abbia gravemente contribuito a crearla. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui i rapporti ambigui con un soggetto dedito a reati contro il patrimonio e l'uso di un linguaggio criptico nelle intercettazioni costituiscono, di per sé, comportamento gravemente colposo idoneo a giustificare l'adozione della misura cautelare e a precludere l'indennizzo. Pur rilevando che, per effetto del d.lgs. 8/11/2021 n. 188, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può incidere sul diritto alla riparazione, la Corte ha ritenuto che tale riferimento fosse marginale rispetto al decisivo accertamento della colpa grave basato sulle conversazioni e sulla relazione con Zivkovic. Perciò il rigetto dell'istanza di riparazione è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma impedisce il riconoscimento dell'equa riparazione se l'indagato ha contribuito con condotta dolosa o con colpa grave a determinare o mantenere la privazione della libertà; la Corte ha interpretato che l'uso di linguaggio criptico e i rapporti ambigui possono costituire colpa grave idonea a escludere l'indennizzo
art. 64 cod. proc. pen.
Riferito alla facoltà di non rispondere; la Corte rileva che tale scelta è legittima e, dopo la modifica legislativa, non può incidere sul diritto alla riparazione, benché nella fattispecie il richiamo a tale comportamento fosse marginale
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Ha modificato l'art. 314 c.1 c.p.p. stabilendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte ne prende atto ma ritiene irrilevante quell'aspetto nel caso concreto perché la decisione si fonda principalmente su altri elementi
Massime di principio
- Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: conta la valutazione ex ante del quadro indiziario disponibile al momento dell'adozione della misura cautelare
- La presenza di rapporti ambigui con soggetti notoriamente dediti a reati e l'uso di un linguaggio criptico o in codice nelle intercettazioni possono integrare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo, anche se dall'esito del processo penale emerge l'assoluzione
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può più, dopo il d.lgs. n. 188/2021, essere usato di per sé per negare il diritto alla riparazione; tuttavia, se la decisione è supportata da altre ragioni autonome e valide, l'eventuale richiamo alla non risposta è irrilevante
- Se la decisione si fonda su più motivi indipendenti, l'eventuale vizio relativo a uno solo di essi non invalida l'esito complessivo: in sede di ricorso è importante dimostrare l'irrilevanza o l'inesistenza di tutti i presupposti alternativi addotti dal giudice
- Per aumentare le probabilità di ottenere l'equa riparazione, il ricorrente dovrebbe documentare alternative lecite per spiegare linguaggio e rapporti contestati, dimostrare l'assenza di collegamenti con soggetti delinquenziali e contestare l'apparenza indiziaria esistente al momento della misura
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