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Circolare

Circolare numero 188 del 15-11-2000

Istruzioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000, che introduce incentivi economici e contributivi per favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU). Vengono definiti i destinatari, i soggetti beneficiari, gli importi dei contributi, le modalità di cumulo con altri incentivi, le regole per assunzioni a tempo determinato, tramite somministrazione o presso cooperative, nonché le ipotesi di formazione e tirocini connessi all'assunzione. La circolare disciplina inoltre le domande, le condizioni di ammissibilità, le modalità di erogazione, la codifica aziendale, la compilazione del modello DM10/2 e le scritture contabili.

Incentivi per l'assunzione di lavoratori socialmente utili ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000

Incentivi alle assunzioni di lavoratori socialmente utili ex D.Lgs. n. 81/2000

La circolare fornisce le istruzioni operative per dare attuazione all'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, che introduce misure di sostegno alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU). Il documento, sulla base anche degli indirizzi interpretativi del Ministero del lavoro, definisce destinatari, beneficiari, importi, condizioni di accesso, modalità di conguaglio e codifica contabile dei benefici.

Ambito soggettivo e requisiti dei destinatari

Gli incentivi sono riconosciuti ai lavoratori LSU che abbiano maturato il requisito dei 12 mesi di permanenza nelle attività progettuali in una delle seguenti ipotesi:

  • soggetti impegnati in progetti approvati dalle CRI che abbiano maturato 12 mesi entro il 31 dicembre 1997;
  • soggetti già effettivamente impegnati nei progetti alla data del 31 dicembre 1997 e che abbiano conseguito i 12 mesi nel corso del 1998, mediante completamento dei progetti;
  • soggetti impegnati in progetti LSU che abbiano maturato 12 mesi nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Ai fini della verifica del requisito, la competente Agenzia INPS consulta l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU. La circolare richiama, per i chiarimenti sul computo dei 12 mesi, le circolari n. 106 del 2 giugno 2000 e n. 153 del 5 settembre 2000, nonché i messaggi prot. n. 2000/0005/866 del 6 settembre e n. 2000/0011/002 del 16 ottobre.

Soggetti beneficiari dell'incentivo

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i soggetti sopra indicati:

  • datori di lavoro privati;
  • cooperative e loro consorzi;
  • enti pubblici economici.

La disciplina si applica anche alle cooperative e ai consorzi tra cooperative con riferimento ai soggetti assunti in qualità di soci lavoratori.

Misura dell'incentivo e tipologie contrattuali

Il beneficio principale consiste in un incentivo pari a lire 18 milioni, corrispondenti a euro 9.296,22, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. Per i rapporti a tempo parziale:

  • se l'orario settimanale è pari o superiore a 30 ore, l'incentivo è concesso per intero;
  • se l'orario è inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, il contributo è ridotto proporzionalmente.

La circolare precisa inoltre che, per i datori di lavoro pubblici e privati, l'assunzione dei lavoratori LSU assolve l'onere della riserva del 12% prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 223/1991 per determinate categorie di lavoratori, e che trovano applicazione le disposizioni dell'art. 20, comma 4, della medesima legge. I soggetti LSU assunti restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Cumulabilità con altri benefici

La circolare afferma che l'incentivo è cumulabile con altri benefici all'assunzione, nei limiti della normativa comunitaria. In particolare, i soggetti in questione possono essere assunti anche usufruendo delle agevolazioni previste:

  • dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, per disoccupati da almeno 24 mesi;
  • dall'art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, per assunzioni dalle liste di mobilità.

Sulla base della nota ministeriale richiamata, i benefici economici previsti dal D.Lgs. n. 81/2000 non si configurano come aiuti pubblici all'impresa, in quanto sono diretti a soggetti appartenenti alla categoria dei disoccupati di lunga durata, considerata svantaggiata ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro. Ne consegue che l'incentivo è interamente cumulabile con i benefici contributivi ex legge n. 223/1991 e/o ex legge n. 407/1990.

Assunzioni a tempo determinato e trasformazione del rapporto

Per le assunzioni a tempo determinato si applica l'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, con contribuzione previdenziale pari a quella degli apprendisti per 12 mesi. Se il contratto viene successivamente trasformato in tempo indeterminato pieno, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 12 mesi.

La circolare specifica che, in tali casi, il datore di lavoro è ammesso al beneficio dei 18 milioni sin dalla data di assunzione a termine. Al momento della trasformazione potrà quindi percepire le prime due rate dell'incentivo previsto dall'art. 7, comma 1. Ai fini della fruizione è necessaria, oltre alla documentazione ordinaria, la comunicazione di avvenuta trasformazione.

Domanda, requisiti e modalità di erogazione

Per accedere all'incentivo i datori di lavoro devono presentare domanda all'Agenzia INPS territorialmente competente, allegando:

  • copia del contratto individuale di lavoro;
  • documentazione attestante l'iscrizione come LSU;
  • copia della comunicazione di assunzione con l'indicazione dell'agevolazione contributiva prescelta.

Il contributo è corrisposto in tre rate annuali di pari importo, con la prima all'atto dell'assunzione mediante conguaglio sui contributi dovuti. L'erogazione è subordinata a:

  • cancellazione del lavoratore dagli elenchi LSU da parte dei Servizi per l'Impiego, con cessazione dell'assegno;
  • regolarità contributiva del datore di lavoro;
  • verifica della permanenza delle condizioni che hanno dato titolo al beneficio.

Per le rate successive alla prima, i datori di lavoro devono autocertificare la permanenza delle condizioni. I Servizi per l'Impiego devono segnalare tempestivamente l'avvenuta cancellazione e le Agenzie devono mantenere il coordinamento con tali uffici per le eventuali criticità applicative.

Cooperative e consorzi

Le cooperative e i loro consorzi sono espressamente inclusi tra i destinatari delle agevolazioni. In deroga alla disciplina ordinaria, possono beneficiare del contributo di 18 milioni e delle ulteriori agevolazioni contributive previste dalla legge n. 223/1991 e/o dalla legge n. 407/1990, a condizione che stabilizzino i lavoratori LSU mediante l'associazione in qualità di socio lavoratore.

Ai fini dell'accesso al beneficio devono inoltre produrre:

  • la comunicazione relativa all'agevolazione contributiva prescelta;
  • copia della documentazione attestante l'ammissione del soggetto interessato in qualità di socio-lavoratore.

Società di fornitura di lavoro temporaneo

Il comma 4 dell'art. 7 disciplina le ipotesi di lavoro temporaneo. Sono previste due fattispecie:

  • assunzione del soggetto da parte della società di fornitura con contratto di lavoro temporaneo di durata corrispondente alla missione presso l'impresa utilizzatrice: spettano gli incentivi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991 per un periodo complessivo di 12 mesi;
  • assunzione del soggetto con contratto a tempo indeterminato da parte dell'impresa utilizzatrice, a seguito di contratti di fornitura: il contributo di 18 milioni spetta all'impresa utilizzatrice, mentre alla società di fornitura spetta un contributo di lire 3 milioni.

Per l'ammissibilità valgono le condizioni generali indicate al punto 4.

Contributi notarili per la costituzione di imprese o cooperative

L'art. 7, comma 11, consente, fino al 31 dicembre 2000 e nei limiti delle risorse del Fondo per l'occupazione, di riconoscere contributi per spese notarili fino a lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo di imprese o cooperative.

La circolare chiarisce che il contributo riguarda esclusivamente le spese notarili sostenute per la costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000, di imprese o cooperative finalizzate alla stabilizzazione dei soggetti destinatari degli incentivi. Le modalità di erogazione sono rinviate a successive istruzioni.

Percorsi formativi e assegno LSU

Per favorire l'inserimento lavorativo, il decreto prevede programmi di riqualificazione professionale fino a un massimo di 6 mesi, con erogazione dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1.

Le modalità applicative sono due:

  • convenzione tra ente utilizzatore e impresa, con tre possibili soluzioni: assunzione a tempo indeterminato differita al termine del periodo formativo; assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato; assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato;
  • tirocini formativi seguiti da assunzione a tempo indeterminato.

In tutti i casi il periodo formativo non può superare 20 ore settimanali e 8 ore giornaliere; restano a carico dell'impresa i premi INAIL e la responsabilità civile verso terzi. Nei casi di assunzione immediata il datore di lavoro fruisce dell'assegno tramite conguaglio, mentre nelle ipotesi di part-time deve anticiparlo al lavoratore per l'intera durata della formazione. Le imprese che attivano tirocini devono comunicare entro due mesi ai Servizi per l'Impiego e all'INPS la prosecuzione o meno del percorso e l'impegno ad assumere al termine del tirocinio.

La disciplina è estesa, secondo gli orientamenti ministeriali, anche ai soci lavoratori di cooperative.

Incentivi alle agenzie di promozione di lavoro e di impresa

Alle agenzie di promozione e di lavoro riconosciute al 31 dicembre 1999 può essere concesso un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto assunto a tempo pieno e indeterminato. Anche per tale misura la concessione è subordinata alla disponibilità delle risorse del Fondo per l'occupazione; le modalità operative saranno definite con successive istruzioni.

Collaborazioni coordinate e continuative, lavoro autonomo ed esternalizzazioni

L'art. 6, comma 2, consente alle amministrazioni pubbliche di affidare ai soggetti destinatari del decreto, tramite incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle originariamente previste nei progetti LSU. Inoltre, l'art. 7, comma 6, prevede che l'incentivo di 18 milioni possa essere riconosciuto anche nei casi di esternalizzazione di servizi.

In tali ipotesi il contributo è utilizzabile per coprire l'onere contributivo totale previsto per tali rapporti, ma la sua corresponsione comporta la decadenza da ogni altro beneficio previsto dal decreto. Anche per questa fattispecie la circolare rinvia a istruzioni successive.

Società miste, cooperative e consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore del decreto

Il comma 14 dell'art. 7 prevede un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto stabilizzato, erogato in un'unica soluzione, per società miste, cooperative e consorzi costituiti successivamente all'entrata in vigore del decreto, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato.

Il contributo è alternativo a quelli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è concesso su richiesta degli interessati e richiede la previa disponibilità delle risorse del Fondo per l'occupazione. I Servizi per l'Impiego devono segnalare l'avvenuta cancellazione dei lavoratori, mentre l'INPS verifica l'accensione della posizione aziendale e la permanenza del rapporto di lavoro.

Codifica aziendale e compilazione del DM10/2

Le aziende ammesse ai benefici devono utilizzare specifici codici di autorizzazione e di esposizione contributiva:

  • codice "9K" per le posizioni relative alle aziende, comprese le società di fornitura di lavoro temporaneo, ammesse al beneficio ex art. 7, comma 1;
  • medesimo codice "9K" per cooperative e consorzi aventi titolo al beneficio ex art. 7, comma 1;
  • codice di riduzione contributiva spettante "5Q" per i benefici ex legge n. 223/1991 o "5N" per il beneficio ex art. 8, comma 9, legge n. 407/1990;
  • codice "9Z" per le cooperative o i consorzi che fruiscono anche delle riduzioni contributive indicate.

Nel modello DM10/2 i datori di lavoro devono:

  • esporre i dati dei dipendenti nel quadro B-C con i codici tipo contribuzione ordinari;
  • indicare nel quadro D la riduzione contributiva con i codici "L180" (legge n. 223/1991), "L174" o "L175" (legge n. 407/1990);
  • conguagliare alle scadenze del 1°, 13° e 25° mese dall'assunzione la quota del beneficio ex art. 7, comma 1, usando il codice "L992";
  • riportare mensilmente nel quadro B-C, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei lavoratori LSU con il codice "LS01";
  • non compilare le caselle giornate, retribuzioni e somme a debito per tale annotazione;
  • per l'assegno anticipato nelle ipotesi di formazione ex art. 7, comma 12, utilizzare il codice "L993";
  • per il conguaglio dell'assegno spettante al datore di lavoro nelle ipotesi di assunzione immediata, utilizzare il codice "L994";
  • per il rimborso del beneficio alle società di fornitura di lavoro temporaneo, utilizzare il codice "L995".

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei benefici sono istituiti i seguenti conti:

  • GAW 32/34, per il contributo ex art. 7, comma 1, cod. L992;
  • GAU 30/25, per l'assegno anticipato al lavoratore nei casi di assunzione immediata a tempo parziale e indeterminato, cod. L993;
  • GAW 32/36, per il contributo a favore del datore di lavoro nei casi di assunzione immediata a tempo pieno e indeterminato, cod. L994;
  • GAW 32/37, per l'incentivo alle società di fornitura di lavoro temporaneo, cod. L995.

Per le registrazioni manuali si richiama il messaggio n. 00543 del 4 maggio 1994, con utilizzo del codice utente "1" e del codice documento "95". Le istruzioni contabili relative ai benefici di cui ai punti 6, 8, 9 e 10 saranno fornite successivamente quando saranno sciolte le relative riserve.

Punti principali

Destinatari e requisito dei 12 mesi

Gli incentivi spettano ai soggetti impegnati in LSU che abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle attività progettuali entro il 31 dicembre 1997, ai soggetti già impegnati al 31 dicembre 1997 che completano i 12 mesi nel 1998 e ai soggetti che maturano 12 mesi nel periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999. La verifica del requisito avviene consultando l'archivio dei pagamenti dell'assegno LSU.

Beneficiari e importo dell'incentivo

Possono fruire del beneficio i datori di lavoro privati, comprese cooperative e consorzi, e gli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato i soggetti indicati. L'incentivo base è pari a lire 18 milioni per ciascun lavoratore; per il part-time oltre le 30 ore settimanali è riconosciuto per intero, mentre sotto tale soglia è ridotto proporzionalmente.

Cumulo con altri benefici e assunzioni a termine

L'incentivo è cumulabile con gli sgravi previsti dalla legge n. 223/1991 e dalla legge n. 407/1990, nei limiti della normativa comunitaria. Per i contratti a tempo determinato si applicano le regole della legge n. 223/1991 e, in caso di trasformazione in tempo indeterminato, spettano anche i 18 milioni, con possibilità di conguaglio di una parte del beneficio.

Procedure di domanda, erogazione e condizioni

La domanda va presentata all'Agenzia INPS territorialmente competente con contratto, prova dell'iscrizione LSU e comunicazione di assunzione con l'agevolazione prescelta. L'incentivo è erogato in tre rate annuali, a partire dall'assunzione, previa cancellazione del lavoratore dagli elenchi LSU, regolarità contributiva del datore e verifica del mantenimento delle condizioni; per le rate successive è prevista autocertificazione.

Cooperative, lavoro temporaneo, formazione e altri incentivi

La circolare estende il beneficio alle cooperative e ai loro consorzi anche per i soci lavoratori, disciplina gli incentivi nelle ipotesi di lavoro temporaneo, i contributi notarili per nuove imprese o cooperative, i programmi formativi fino a 6 mesi con assegno LSU, gli incentivi alle agenzie di promozione del lavoro e il contributo straordinario di 5 milioni per società miste, cooperative e consorzi costituiti dopo l'entrata in vigore del decreto.

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