Circolare numero 186 del 10-11-2000
Riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità in favore dei lavoratori licenziati da datori di lavoro che non hanno attivato la procedura di mobilità prevista dalla legge n. 223/1991.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in presenza di licenziamenti per totale cessazione dell’attività aziendale, i lavoratori possono essere iscritti nelle liste di mobilità e ottenere l’indennità anche se il datore di lavoro non ha attivato la procedura ex art. 4 della legge n. 223/1991. Il principio si applica alle domande successive al messaggio n. 476/2000 e alle domande precedenti da riesaminare su istanza degli interessati, con conguaglio delle eventuali somme già corrisposte a titolo di disoccupazione ordinaria. Viene inoltre confermato che l’impresa è tenuta al contributo ex art. 5, comma 4, l. n. 223/1991, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità, da versare in unica soluzione con procedura di regolarizzazione contributiva. Le spese derivanti dall’applicazione del criterio sono imputate alla gestione di cui all’art. 37 l. n. 88/1989.
Indennità di mobilità in caso di mancata attivazione della procedura di mobilità e relativo contributo a carico delle imprese
Indennità di mobilità in caso di mancata attivazione della procedura
La circolare fornisce ulteriori disposizioni in merito al riconoscimento dell’indennità di mobilità quando il datore di lavoro non abbia attivato la procedura prevista dall’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento recepisce l’orientamento ministeriale e chiarisce le conseguenze sia per i lavoratori sia per le imprese, con indicazioni operative per la gestione delle domande.
Presupposti normativi e superamento del precedente indirizzo
In base alla legge n. 223/1991, l’Istituto aveva finora concesso l’indennità di mobilità solo nei casi in cui la procedura specifica fosse stata attivata dal datore di lavoro. La circolare richiama il principio, più volte affermato dalla magistratura, secondo cui tale attivazione è di esclusiva competenza datoriale e non può essere sostituita dai lavoratori o dalle associazioni.
Il testo prende però atto dell’intervento del legislatore e del Ministero del lavoro, che, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 18-21 gennaio 1999, hanno riconosciuto la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati in assenza della procedura, qualora sia accertata la natura collettiva dei licenziamenti derivanti dalla totale cessazione dell’attività aziendale. Ne consegue il diritto all’indennità di mobilità anche in tali fattispecie.
Ambito di applicazione e condizioni richieste
La disciplina richiamata riguarda i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, da imprese comprese quelle artigiane e le cooperative di produzione e lavoro, anche quando occupano meno di 15 dipendenti, purché il datore di lavoro non abbia attivato la procedura di cui alla legge n. 223/1991.
La circolare precisa tuttavia che il beneficio è riconoscibile solo se risultano soddisfatte tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge n. 223/1991. Le Agenzie di produzione devono verificare preventivamente:
- il requisito numerico dell’azienda ai sensi dell’art. 24 della legge n. 223/1991;
- che il licenziamento dipenda dalla totale cessazione dell’attività lavorativa aziendale.
Domanda di iscrizione nelle liste di mobilità
L’iscrizione nelle liste deve essere richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego. Quest’ultima verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondano a quanto previsto dalla norma e trasmette la richiesta all’ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti di cui all’art. 6 della legge n. 223/1991.
Le Agenzie di produzione, in presenza dei presupposti, possono accogliere le domande e procedere al pagamento dell’indennità di mobilità.
Effetti sulle domande già presentate
Il nuovo criterio si applica a tutte le domande presentate dopo la data del messaggio n. 476/2000. Le domande presentate anteriormente e definite in modo difforme devono essere riesaminate dalle Agenzie di produzione, su istanza degli interessati, purché questi siano stati iscritti a domanda nelle liste di mobilità.
La circolare precisa inoltre che, se per gli stessi lavoratori sia stata già corrisposta l’indennità ordinaria di disoccupazione, le somme pagate a tale titolo devono essere conguagliate con quelle dovute per l’indennità di mobilità.
Contributo dovuto dalle imprese
Per le ulteriori conseguenze della mancata attivazione della procedura di mobilità, il Ministero del lavoro ha stabilito che il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 è dovuto dalle imprese nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore. La mancata attivazione della procedura viene infatti equiparata, a tutti gli effetti, a una procedura conclusa senza accordo sindacale.
Il versamento del contributo deve essere effettuato in unica soluzione, ai sensi del D.M. n. 142/1983, poiché si tratta di cessazione di attività dell’impresa. A tal fine deve essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive richiamata dalla circolare n. 238 del 1° agosto 1994.
Oneri finanziari e istruzioni operative
Gli oneri diretti e indiretti derivanti dall’applicazione del criterio, comprendenti indennità di mobilità, contribuzione figurativa, assegni per il nucleo familiare ed eventuali sgravi contributivi per le aziende che dovessero utilizzare lavoratori rientranti nelle fattispecie considerate, sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali prevista dall’art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sul piano operativo, le Agenzie di produzione risultano già dotate dei programmi aggiornati per la gestione delle pratiche. La sola indicazione specifica richiesta in sede di acquisizione delle domande è il codice motivo cessazione "84".
Punti principali
Superamento del precedente orientamento
Viene modificato quanto indicato nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2000: l’iscrizione nelle liste di mobilità, nei casi disciplinati dal provvedimento, dà titolo al trattamento di mobilità. L’Istituto recepisce l’orientamento ministeriale e della Corte Costituzionale, riconoscendo il diritto all’indennità anche quando la procedura di mobilità non sia stata attivata per omissione del datore di lavoro, purché il licenziamento sia collettivo e conseguente a totale cessazione dell’attività aziendale.
Condizioni per l’iscrizione e per l’indennità
Possono essere iscritti nelle liste i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro da imprese, comprese artigiane e cooperative di produzione e lavoro, anche con meno di 15 dipendenti, quando il datore di lavoro non abbia attivato la procedura di mobilità. L’accesso al beneficio richiede comunque il rispetto di tutte le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge n. 223/1991, con verifica preventiva del requisito numerico dell’azienda ex art. 24 e dell’effettiva totale cessazione dell’attività lavorativa aziendale.
Termini e procedimento di iscrizione
L’iscrizione deve essere richiesta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego, che verifica la coerenza dei motivi dichiarati dal datore di lavoro e trasmette la richiesta all’ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti dell’art. 6 della legge n. 223/1991. Le Agenzie di produzione possono accogliere le domande e procedere al pagamento dell’indennità se ricorrono i presupposti indicati.
Domande pregresse e conguagli
Il nuovo criterio si applica a tutte le domande presentate dopo il messaggio n. 476/2000. Le domande precedenti, se definite in modo difforme, devono essere riesaminate dalle Agenzie di produzione su istanza degli interessati, a condizione che gli stessi siano stati iscritti a domanda nelle liste di mobilità. Se è stata già pagata l’indennità ordinaria di disoccupazione, le somme erogate devono essere conguagliate con quelle spettanti a titolo di indennità di mobilità.
Contributo a carico dell’impresa
Per le ulteriori conseguenze della mancata attivazione della procedura, il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991 è dovuto nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore, equiparando tale omissione a una procedura conclusa senza accordo sindacale. Il versamento deve avvenire in unica soluzione, trattandosi di cessazione di attività dell’impresa, mediante la procedura di regolarizzazione contributiva.
Oneri e istruzioni operative
Gli oneri diretti e indiretti derivanti dall’applicazione del criterio, inclusi indennità di mobilità, contribuzione figurativa, ANF ed eventuali sgravi contributivi per le aziende che assumano lavoratori interessati, sono posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge n. 88/1989. Sul piano operativo, le Agenzie di produzione dispongono già dei programmi aggiornati e, in fase di acquisizione delle domande, deve essere indicato il codice motivo cessazione "84".
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