Circolare numero 185 del 10-11-2000
Nell’ipotesi di coniuge autorizzato a vivere separato a seguito dell’ordinanza emanata dal giudice a norma dell’articolo 708 del codice di procedura civile deve essere valutato il solo reddito personale ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’assegno di invalidità. Riflessi sulle altre prestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la sentenza n. 395/1999 della Corte Costituzionale, che interpreta l’espressione "coniugi non separati legalmente" della legge n. 222/1984 come comprensiva anche dell’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. In conseguenza, per l’integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità devono essere considerati solo i redditi del titolare e non quelli del coniuge autorizzato a vivere separato. Gli stessi criteri si estendono ad altre prestazioni pensionistiche e sociali, con indicazioni operative su domande pendenti, controversie in corso, arretrati, prescrizione e ricadute anche sull’assegno al nucleo familiare.
Sentenza Corte Costituzionale n. 395/1999 su separazione legale ex art. 708 c.p.c. e integrazione al minimo
Sentenza n. 395 del 22 ottobre 1999 e riflessi previdenziali della separazione ex art. 708 c.p.c.
La circolare illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 395 del 22 ottobre 1999 sull’interpretazione dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 222/1984. L’intervento chiarisce che la separazione autorizzata dal giudice con ordinanza ex articolo 708 c.p.c. rientra nella nozione di coniugi "separati legalmente" ai fini della disciplina sull’integrazione al minimo, con conseguenze operative per numerose prestazioni previdenziali e assistenziali.
Contenuto della sentenza costituzionale
La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione. In base al criterio letterale e alla ratio della norma, la locuzione "separati legalmente" deve essere riferita non solo alla separazione formalmente definita, ma anche alla situazione determinata dall’ordinanza presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati ai sensi dell’articolo 708 c.p.c.
La Corte ha osservato che:
- il provvedimento giudiziale crea un titolo legale di separazione;
- tale titolo regolamenta, sia pure provvisoriamente, anche i rapporti patrimoniali tra i coniugi;
- la disciplina è coerente con la finalità previdenziale della norma, fondata sulla valutazione del cumulo dei redditi del titolare con quelli del coniuge solo quando esista una comunanza effettiva di vita familiare.
La sentenza richiama inoltre la possibilità, per i coniugi, di far cessare gli effetti della separazione anche senza intervento del giudice, mediante dichiarazione espressa o comportamento incompatibile con lo stato di separazione, ai sensi dell’articolo 157 c.c.
Decorrenza del riferimento all’assegno sociale
Viene ribadito che, dal 1° gennaio 1996, il parametro di riferimento non è più la pensione sociale ma l’assegno sociale, anche per i trattamenti con decorrenza anteriore a tale data. Il richiamo è effettuato alle istruzioni già contenute nella circolare n. 53616 AGO/262 del 3 dicembre 1984 e nel messaggio n. 18883 del 31 luglio 1997, allegato alla circolare n. 266 del 24 dicembre 1997.
Effetti sull’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità
In applicazione della sentenza, per l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità devono essere valutati esclusivamente i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniuge autorizzato a vivere separato con ordinanza ex articolo 708 c.p.c.
Le conseguenze operative indicate sono le seguenti:
- le domande pendenti devono essere definite secondo il nuovo criterio;
- le controversie giudiziarie in corso devono essere decise allo stesso modo;
- per gli assegni di invalidità già in essere, il diritto all’integrazione va riesaminato su domanda degli interessati;
- gli arretrati vanno corrisposti nei limiti della prescrizione ordinaria;
- il pagamento è escluso se sia intervenuta sentenza negativa passata in giudicato o se sia decorso il termine di decadenza per l’azione giudiziaria;
- in caso di sentenza negativa, i ratei di integrazione al minimo sono dovuti dal mese successivo al passaggio in giudicato della decisione.
Estensione ad altre prestazioni pensionistiche e assistenziali
La circolare estende i principi della sentenza anche ad altre prestazioni soggette a integrazione al minimo o a limiti reddituali analoghi. In particolare, i criteri del punto precedente valgono anche per:
- i trattamenti pensionistici da integrare al minimo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall’articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- le pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;
- gli assegni sociali di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- gli aumenti della pensione sociale.
Riesame delle situazioni pregresse e prescrizione
Per il riesame delle situazioni pregresse viene precisato che la decadenza non opera quando il controllo del reddito cumulato con quello del coniuge abbia portato non al diniego, ma al riconoscimento di una prestazione parzialmente integrata o ridotta. In tali ipotesi, in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6491 del 23 maggio/18 luglio 1996, gli arretrati restano soggetti alla sola prescrizione ordinaria.
Assegno al nucleo familiare e separazione provvisoria
Per l’assegno al nucleo familiare la circolare richiama la disciplina già indicata nella circolare n. 190 del 22 luglio 1992. Lo stato di separazione può ritenersi provato, sia pure provvisoriamente, dal provvedimento di affidamento dei figli minori adottato ai sensi dell’articolo 708 c.p.c.; l’effettività della separazione si considera sussistente per tutta la durata del procedimento di separazione legale.
Ne deriva che:
- al coniuge affidatario può essere rilasciata l’autorizzazione a percepire la prestazione;
- la decorrenza non può essere anteriore al provvedimento ex art. 708 c.p.c.;
- l’autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovabile se permane l’affidamento dei minori;
- per il periodo considerato si applicano l’esclusione del coniuge dal nucleo familiare e le tabelle dei nuclei monoparentali.
Indicazione operativa finale
La circolare, in sostanza, impone l’adeguamento delle istruttorie e dei riesami alle conclusioni della Corte Costituzionale, con effetti immediati sull’accertamento reddituale per l’integrazione al minimo e con ricadute anche su prestazioni analoghe e sull’assegno al nucleo familiare.
Punti principali
Esito della sentenza costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 222/1984. Ha stabilito che la locuzione "coniugi coniugati e non separati legalmente" deve includere anche i coniugi autorizzati a vivere separati con ordinanza del giudice ai sensi dell’articolo 708 c.p.c.
Effetti sull’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità
Per l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità devono essere considerati soltanto i redditi del pensionato, escludendo quelli del coniuge quando la separazione sia stata autorizzata ex art. 708 c.p.c. Le domande pendenti e le controversie in corso vanno definite secondo questo criterio, e lo stesso vale per gli assegni già in pagamento su domanda degli interessati.
Arretrati, prescrizione e giudicati
Gli arretrati spettano nei limiti della prescrizione ordinaria, salvo che sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato o sia decorso il termine di decadenza per l’azione giudiziaria. In caso di sentenza negativa, i ratei di integrazione al minimo decorrono dal mese successivo al passaggio in giudicato della decisione.
Estensione ad altre prestazioni
I medesimi criteri devono applicarsi anche ai trattamenti pensionistici da integrare al minimo ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. n. 503/1992, alle pensioni sociali, agli assegni sociali, alla maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici e agli aumenti della pensione sociale, come richiamato dalla circolare.
Riesame di situazioni pregresse
Nel riesame delle posizioni pregresse la decadenza non opera quando il controllo del reddito cumulato con quello del coniuge abbia condotto non al diniego, ma al riconoscimento di una integrazione parziale o di una prestazione ridotta. In tali casi gli arretrati sono soggetti alla sola prescrizione ordinaria.
Assegno al nucleo familiare
Per l’assegno al nucleo familiare, lo stato di separazione può ritenersi comprovato dal provvedimento di affidamento dei figli minori emesso ex art. 708 c.p.c. e l’effettività della separazione vale per tutta la durata del procedimento. Al coniuge affidatario può essere rilasciata l’autorizzazione a percepire la prestazione con decorrenza non anteriore al provvedimento e validità annuale, rinnovabile se permane l’affidamento; in tale periodo si applicano anche l’esclusione del coniuge dal nucleo e le tabelle dei nuclei monoparentali.
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