Circolare numero 187 del 13-11-2000
Precisazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine alla misura delle integrazioni salariali straordinarie per periodi successivi alla prima proroga delle integrazioni stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, modificando le istruzioni della circolare n. 252 del 12.12.1997, che la riduzione del 10% della prestazione di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti da imprese con oltre 500 dipendenti si applica esclusivamente alla prima proroga del trattamento. Di conseguenza, per tutti i periodi di proroga successivi la misura della prestazione resta pari al 72% della retribuzione integrabile. Anche sugli importi dei massimali deve essere effettuata una sola riduzione del 10%. Le Sedi devono ricalcolare le prestazioni già erogate secondo tali criteri.
Riduzione del 10% della CIGS per imprese con più di 500 dipendenti: applicazione solo alla prima proroga
Riduzione del 10% sulla CIGS per imprese con più di 500 dipendenti
La circolare modifica le istruzioni impartite con la circolare n. 252 del 12.12.1997 e recepisce un chiarimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di integrazione salariale straordinaria. L’oggetto del chiarimento riguarda l’ambito di applicazione della riduzione del 10% prevista per i trattamenti relativi ai dipendenti di imprese con più di 500 dipendenti.
Ambito di applicazione della riduzione
Viene precisato che la riduzione del 10% della misura della prestazione non deve essere applicata a tutte le proroghe, ma esclusivamente alla prima proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Misura della prestazione nelle proroghe successive
Per effetto di tale interpretazione, la misura delle integrazioni salariali straordinarie relative a tutti i periodi di proroga successivi per i dipendenti delle aziende interessate è pari al 72% della retribuzione integrabile. Il criterio vale quindi per l’intera durata delle proroghe, oltre la prima, senza ulteriori decurtazioni percentuali rispetto alla misura già determinata.
Massimali
La circolare precisa inoltre che la riduzione del 10% deve essere applicata una sola volta anche agli importi dei massimali. Non sono quindi previste ulteriori riduzioni sui massimali in occasione delle proroghe successive.
Adeguamento delle prestazioni già erogate
Le Sedi devono procedere al ricalcolo delle prestazioni già erogate, applicando i criteri sopra indicati. Il ricalcolo deve quindi tener conto del fatto che la riduzione del 10% opera soltanto sulla prima proroga e che, per le ulteriori proroghe, la prestazione resta determinata nella misura del 72% della retribuzione integrabile.
Punti principali
Chiarimento sulla riduzione del 10%
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che la riduzione del 10% della misura della integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti da imprese con più di 500 dipendenti non va applicata in modo reiterato, ma soltanto in occasione della prima proroga del trattamento.
Misura delle integrazioni salariali straordinarie nelle proroghe
Per tutti i periodi di proroga relativi ai dipendenti delle imprese interessate, la misura dell'integrazione salariale straordinaria è indicata nel 72% della retribuzione integrabile.
Riduzione dei massimali
La stessa logica vale per gli importi dei massimali, sui quali deve essere operata una sola riduzione del 10%.
Ricalcolo delle prestazioni già erogate
Le Sedi sono tenute a ricalcolare le prestazioni già pagate applicando i criteri chiariti dalla circolare, adeguando quindi le integrazioni e i massimali alle nuove indicazioni interpretative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 nov 2000Circolare numero 188 del 15-11-2000
- Circolare · 15 nov 2000Circolare numero 185Bis del 15-11-2000
- Circolare · 10 nov 2000Circolare numero 185 del 10-11-2000
- Circolare · 10 nov 2000Circolare numero 186 del 10-11-2000
- Circolare · 16 nov 2000Circolare numero 189 del 16-11-2000
- Circolare · 9 nov 2000Circolare numero 181Bis del 9-11-2000
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →