Cassazione Penale, Ordinanza n. 28020/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e, inoltre, era generico e non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come titolo di reato per la condanna confermata in appello, ossia evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando riproduce censure già valutate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere svolta con argomentazioni puntuali e non generiche; non è sufficiente una riproposizione assertiva di questioni già respinte nei gradi di merito.
- In sede di legittimità, la mera genericità del motivo e la sua mancata correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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