Circolare numero 226 del 21-12-1999
Modalità operative per il versamento da parte di aziende agricole, operanti o meno con il sistema del DM10, di multe disciplinari e trattenute ai pensionati che lavorano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere versate, per gli operai agricoli, le multe disciplinari e le trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati. Distingue tra aziende agricole già in DM10 e aziende non ancora posizionate nel sistema, indicando per le prime l’uso della posizione contributiva già aperta e per le seconde l’obbligo di richiederne una nuova con specifici codici. Vengono inoltre richiamate le modalità di compilazione del DM10/2, il codice A700 per le multe e le regole per i versamenti tramite F24 nell’ambito della riscossione unificata.
Chiarimenti sulle modalità di versamento di multe disciplinari e trattenute ai pensionati occupati per le aziende agricole
Chiarimenti sulle modalità di versamento di multe disciplinari e trattenute ai pensionati occupati nelle aziende agricole
La circolare fornisce indicazioni operative alle aziende agricole in relazione al versamento di multe disciplinari irrogate al personale dipendente e alle trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati. Il documento distingue tra aziende già abilitate al sistema DM10 e aziende che ne sono prive, precisando gli adempimenti, i codici da utilizzare e i termini di versamento.
Ambito soggettivo e finalità
I chiarimenti riguardano gli operai agricoli e, più in generale, i datori di lavoro agricoli che devono effettuare versamenti o conguagli connessi a:
- multe disciplinari applicate al personale dipendente;
- trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati.
Sono ricompresi, per quanto concerne l’uso del sistema DM10, anche i datori di lavoro con personale impiegatizio e dirigenti in agricoltura, gli operai agricoli a tempo indeterminato alle dipendenze di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di cui all’art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, nonché le aziende che hanno chiesto l’apertura di una posizione contributiva per i conguagli delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani di Inserimento Professionale (P.I.P.).
Aziende agricole già operanti con il DM10
Le aziende già in possesso di una posizione contributiva gestita con il sistema DM10 devono utilizzare tale posizione anche per i versamenti riferiti agli operai agricoli. La circolare impone quindi l’uso della stessa posizione per le somme oggetto di chiarimento, senza necessità di aprire ulteriori posizioni dedicate.
Multe disciplinari
Per le multe disciplinari l’importo deve essere esposto nel modello DM10/2:
- in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C";
- preceduto dal codice "A700", già utilizzato per la generalità dei datori di lavoro.
La compilazione non deve includere alcun dato nelle caselle:
- "numero dipendenti";
- "giornate";
- "retribuzioni".
Trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati
Per le trattenute da operare sulle retribuzioni dei pensionati occupati, la circolare non introduce una disciplina autonoma, ma richiama integralmente le disposizioni già impartite con la circolare n. 98 del 27 febbraio 1999.
Aziende agricole non operanti con il DM10
Anche le aziende agricole che non dispongono di una posizione già aperta con il sistema DM10 devono attenersi alle stesse modalità sostanziali. A tal fine, devono richiedere l’apertura di una posizione contributiva specifica per il versamento delle multe disciplinari e delle trattenute sui pensionati occupati.
A tale posizione vengono attribuiti:
- il CSC "5.01.02";
- il codice ISTAT relativo all’attività esercitata.
Inoltre, la posizione deve essere contraddistinta dal codice autorizzazione "9X", che la circolare definisce come riferito alle operazioni di versamento o di conguaglio riguardanti operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10.
Integrazione sui P.I.P.
La circolare precisa, ad integrazione di quanto stabilito con la circolare n. 126 dell’8 giugno 1999, che il codice di autorizzazione "9X" deve essere attribuito, in aggiunta al codice "9M", alle posizioni dei soggetti che effettuano le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani di Inserimento Professionale (P.I.P.).
Denuncia contributiva e termini di versamento
Le aziende interessate devono compilare la denuncia contributiva su modello DM10/2 secondo le modalità sopra indicate e provvedere al versamento delle trattenute entro il termine di legge, individuato nel giorno 16 del mese di scadenza.
Per i versamenti nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi prevista dal D.lgs. n. 241/97 e successive modificazioni e integrazioni, le somme devono essere corrisposte con modello F24 secondo le consuete modalità.
Punti principali
Aziende agricole già operanti con il sistema DM10
Le aziende agricole che già utilizzano il sistema DM10, comprese quelle con personale impiegatizio e dirigenti in agricoltura, gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative di trasformazione e le aziende con posizione aperta per i conguagli P.I.P., devono usare la posizione contributiva già attiva anche per il versamento delle somme relative agli operai agricoli.
Multe disciplinari
Per le multe disciplinari a carico del personale dipendente, l’importo deve essere riportato in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2, preceduto dal codice A700, già previsto per la generalità dei datori di lavoro. Non vanno compilate le caselle relative a numero dipendenti, giornate e retribuzioni.
Trattenute sulle retribuzioni ai pensionati occupati
Per le trattenute sulle retribuzioni dei pensionati occupati si richiamano integralmente le istruzioni già fornite con la circolare n. 98 del 27 febbraio 1999, che restano applicabili anche in questo contesto.
Aziende agricole non operanti con il sistema DM10
Anche le aziende agricole prive di una posizione DM10 devono seguire le medesime modalità operative, richiedendo l’apertura di una posizione contributiva dedicata al versamento di multe disciplinari e trattenute ai pensionati occupati.
Codici identificativi della nuova posizione contributiva
Alla nuova posizione devono essere attribuiti il CSC 5.01.02 e il codice ISTAT dell’attività svolta. Inoltre, la posizione deve essere contraddistinta dal codice autorizzazione 9X, inteso come posizione relativa alle operazioni di versamento o di conguaglio riferite ad operai in forza ad aziende agricole che non operano con il DM10.
Integrazione con il codice 9M per i P.I.P.
In integrazione alla circolare n. 126 dell’8 giugno 1999, il codice di autorizzazione 9X deve essere attribuito, oltre che al codice 9M, anche alle posizioni dei soggetti che effettuano i conguagli delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani di Inserimento Professionale (P.I.P.).
Termini e modalità di versamento
Le aziende interessate devono presentare la denuncia contributiva DM10/2 secondo le modalità indicate e versare le trattenute entro i termini di legge, ossia il giorno 16 del mese di scadenza. Le somme sono inoltre versate nell’ambito della riscossione unificata mediante modello F24, secondo le ordinarie modalità previste dal D.lgs. n. 241/97 e successive modificazioni e integrazioni.
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