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Decreto dirigenziale n. 170 del 26/04/2022

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: controllo accesso ZTL e centri storici. L'omologazione del dispositivo denominato "TECH ZTL7" prodotto dalla Società MOVYON S.p.A. è estesa alla versione con la funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’omologazione già concessa al sistema di rilevazione accessi "TECH ZTL7", consentendone l’impiego anche per il riconoscimento automatico delle targhe anteriori. L’atto prende atto del subentro della società MOVYON S.p.A. in luogo di Autostrade Tech S.p.A. e disciplina le condizioni tecniche, prestazionali e di installazione, rinviando al Manuale di uso e manutenzione revisione 04 del 31 gennaio 2022 e al precedente decreto n. 206/2020 per quanto compatibile. Sono confermate le classi prestazionali, i limiti geometrici e gli obblighi di produzione/commercializzazione del dispositivo omologato.

Estensione dell’omologazione del dispositivo "TECH ZTL7" alla funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori

Estensione dell’omologazione del dispositivo "TECH ZTL7" per il riconoscimento delle targhe anteriori

Il decreto dirigenziale estende l’omologazione già rilasciata al sistema di rilevazione accessi "TECH ZTL7" alla funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori. L’atto si colloca nel quadro dell’art. 45 del Codice della Strada, dell’art. 192 del regolamento di esecuzione e dell’art. 201, comma 1-bis, lettera g), con richiamo alla disciplina sugli impianti per ZTL e centri storici.

Inquadramento normativo e presupposti istruttori

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
  • l’art. 192 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione;
  • l’art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il DPR 22 giugno 1999, n. 250, relativi all’autorizzazione degli impianti per la rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico limitato;
  • l’art. 201, comma 1-bis, lettera g), del Codice della Strada, che consente la contestazione non immediata in caso di rilevazione tramite dispositivi omologati secondo il regolamento ministeriale previsto.

È altresì richiamato il contesto tecnico della norma UNI 10772:2016, applicata ai sistemi di elaborazione immagini video per il riconoscimento delle targhe. L’istruttoria prende atto di prove eseguite presso laboratorio accreditato e della documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla società richiedente.

Subentro della società produttrice

Il decreto dà atto che la società Autostrade Tech S.p.A. ha comunicato il cambio di ragione sociale in MOVYON S.p.A., senza variazioni di assetto societario, partita IVA e sede legale. È richiamato il decreto dirigenziale n. 79 del 1 marzo 2022, con il quale MOVYON S.p.A. è stata autorizzata al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni, estensioni e subentri già concessi alla precedente denominazione.

Estensione dell’omologazione già concessa con decreto n. 206 del 5 giugno 2020

L’articolo 1 dispone che l’omologazione concessa con decreto dirigenziale n. 206 del 5 giugno 2020 al dispositivo per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico e scarico e corsie/strade riservate, denominato "TECH ZTL7", prodotto da MOVYON S.p.A., è estesa alla versione dotata della funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori.

Resta fermo che le disposizioni del decreto n. 206/2020 continuano ad applicarsi per quanto non incompatibile con il nuovo decreto di estensione.

Esiti delle prove tecniche e classi prestazionali

L’articolo 2 sintetizza i risultati delle prove eseguite ai sensi della UNI 10772:2016.

In particolare, il dispositivo:

  • riconosce le targhe anteriori degli autoveicoli, in traffico canalizzato e non canalizzato, alle velocità di 50 e 70 km/h, con classe di accuratezza A;
  • ha superato prove estese anche a velocità superiori, risultando capace di riconoscere le targhe anteriori fino a 100 km/h in classe A;
  • è stato sottoposto a prove funzionali su strada, in condizioni diurne e notturne, per validare la modalità di funzionamento free-run anche per le targhe anteriori.

Limiti geometrici e condizioni operative

Il decreto stabilisce i limiti geometrici entro i quali il sistema può operare per il rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:

  • distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 14,00 m;
  • altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 6,20 m;
  • angolo massimo di disassamento rispetto al piano targa: 19,9°;
  • larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 3,80 m;
  • profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2 m.

Per i dettagli prestazionali e i limiti di funzionamento, il decreto rinvia al Manuale di uso e manutenzione revisione 04 del 31 gennaio 2022, parte integrante dell’atto per quanto compatibile. Restano valide le classi prestazionali e i limiti funzionali dell’art. 3 del decreto n. 206/2020, salvo i commi 2 e 7 espressamente derogati.

Installazione ed esercizio

L’articolo 3 dispone che l’installazione dei dispositivi debba rispettare:

  • i limiti indicati all’art. 2, comma 4, del decreto;
  • l’art. 3, comma 5, del decreto dirigenziale n. 206 del 5 giugno 2020;
  • le prescrizioni del Manuale di uso e manutenzione revisione 04 del 31 gennaio 2022.

Lo scopo è evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione omologata. L’utilizzo deve avvenire secondo quanto indicato nel medesimo manuale.

Produzione, commercializzazione e obblighi di marcatura

L’articolo 4 disciplina la fase industriale e commerciale. I dispositivi prodotti e commercializzati in base alla nuova omologazione devono essere conformi:

  • alla documentazione tecnica depositata;
  • al prototipo depositato presso il Ministero in data 12 novembre 2018.

Ogni esemplare deve riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto n. 206 del 5 giugno 2020;
  • gli estremi del presente decreto;
  • il nome del produttore.

È inoltre vietato apportare modifiche al dispositivo o a qualsiasi suo componente oggetto dell’omologazione, salvo specifica modifica del decreto. I prodotti devono essere commercializzati unitamente al Manuale di uso e manutenzione revisione 04 del 31 gennaio 2022, che si applica nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’atto.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 45 del Codice della Strada, dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione e dell’art. 201, comma 1-bis, lettera g), con richiamo anche al DPR n. 250/1999 sugli impianti per la rilevazione degli accessi ai centri storici e alle ZTL. La finalità è aggiornare l’omologazione del dispositivo per includere la funzione di riconoscimento automatico delle targhe anteriori.

Subentro del produttore

Il decreto dà atto che la società Autostrade Tech S.p.A. ha variato la ragione sociale in MOVYON S.p.A., senza modifiche di assetto societario, partita IVA o sede legale. Viene richiamato il decreto dirigenziale n. 79 del 1 marzo 2022, con cui MOVYON S.p.A. è stata autorizzata al subentro nella titolarità delle approvazioni, omologazioni, estensioni e subentri già concessi alla precedente società.

Estensione dell’omologazione

L’omologazione concessa con decreto dirigenziale n. 206 del 5 giugno 2020 al dispositivo "TECH ZTL7" viene estesa alla versione con funzionalità di riconoscimento automatico delle targhe anteriori. Restano ferme, per quanto non contrastanti, le disposizioni del decreto n. 206/2020.

Esiti delle prove e classi prestazionali

Sulla base delle prove eseguite secondo la norma UNI 10772:2016, il dispositivo risulta capace di riconoscere le targhe anteriori degli autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, alle velocità di 50 e 70 km/h in classe A. Ulteriori prove estese ne hanno confermato la capacità di riconoscimento fino a 100 km/h, sempre in classe A.

Limiti funzionali e geometrici

Il decreto stabilisce i limiti geometrici di impiego del sistema: distanza massima effettiva sistema-targa pari a 14,00 m; altezza massima dell’unità di ripresa 6,20 m; angolo massimo di disassamento 19,9°; larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 3,80 m; profondità del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 2 m. È inoltre validata la modalità free-run anche per le targhe anteriori.

Installazione, esercizio e documentazione tecnica

Le condizioni di installazione devono rispettare i limiti dell’art. 2, comma 4, del decreto e dell’art. 3, comma 5, del decreto n. 206/2020, oltre a quanto previsto nel Manuale di uso e manutenzione revisione 04 del 31 gennaio 2022. Il manuale è parte integrante del decreto e costituisce il riferimento operativo per l’uso del dispositivo, nei limiti di compatibilità con l’atto omologativo.

Produzione, commercializzazione e divieti di modifica

I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero il 12 novembre 2018. Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 206/2020 e del presente decreto, oltre al nome del produttore. È vietato apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradaleautotrasportomotorizzazionesistemi di rilevazione e omologazionetrasporto urbano e ztl

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