Decreto dirigenziale n. 145 del 16/04/2022
Decreto dirigenziale emanato dal Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile per l’attuazione delle modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto adegua la disciplina nazionale alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2020/1055 sui regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009. Interviene sui requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, sulle condizioni di stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, nonché sulle regole per i veicoli tra 1,5 e 3,5 tonnellate. Prevede inoltre l’introduzione di un esame semplificato integrativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci in specifiche ipotesi transitorie.
Attuazione delle modifiche del regolamento (UE) 2020/1055 ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009 in materia di accesso alla professione e al mercato del trasporto su strada.
Attuazione del regolamento (UE) 2020/1055 su accesso alla professione e al mercato del trasporto su strada
Il decreto dà attuazione, nell’ordinamento nazionale, alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2020/1055 ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009. L’intervento riguarda soprattutto i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, il regime per le imprese che operano con veicoli di piccola e media massa, la dimostrazione dei requisiti di onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale, nonché le modalità di esame per l’attestato internazionale di idoneità professionale.
Base normativa e finalità
Il decreto richiama, tra le principali fonti, i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, come modificati dal regolamento (UE) 2020/1055, oltre alla legge 6 giugno 1974, n. 298, al d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e a precedenti decreti dipartimentali del 25 novembre 2011, 8 luglio 2013 n. 79 e 30 luglio 2012 n. 207. La finalità è adeguare le procedure italiane ai nuovi criteri europei, con particolare attenzione alle imprese di trasporto merci su strada e al regime delle licenze comunitarie.
Ambito di applicazione
Per le imprese che esercitano o intendono esercitare il trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate, il decreto prevede l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, con dimostrazione del solo requisito dell’onorabilità. Il provvedimento si innesta sull’ambito applicativo del regolamento (CE) n. 1071/2009, come coordinato con l’articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge n. 5/2012.
Requisiti per l’esercizio della professione
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada mediante iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto stradale, le imprese devono dimostrare:
- onorabilità;
- idoneità professionale;
- idoneità finanziaria;
- requisito di stabilimento.
Per le imprese che effettuano trasporto su strada di merci per conto terzi, permane anche l’iscrizione all’Albo nazionale di cui alla legge n. 298/1974. Il decreto precisa inoltre che, per le procedure di autorizzazione relative alle imprese che operano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o con complessi veicolari formati da tali veicoli, non si applicano l’articolo 2, comma 227, della legge n. 244/2007 e i relativi decreti e circolari attuative.
Requisito di stabilimento
La dimostrazione del requisito di stabilimento, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009, avviene, laddove applicabile, secondo il decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del 25 gennaio 2012 e la relativa circolare applicativa. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il possesso del requisito è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello allegato alla circolare applicativa.
Per le imprese già titolari dell’autorizzazione alla data di entrata in vigore del decreto, la stessa dichiarazione sostitutiva deve essere presentata agli uffici competenti unitamente al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e, in ogni caso, non oltre un anno dall’entrata in vigore.
Ai fini del rispetto della condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1071/2009, sono considerate le operazioni di trasporto svolte con veicoli a motore nelle quali l’impresa riveste il ruolo di vettore materiale del servizio. Per le imprese di collettame, che effettuano raggruppamento di più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, la condizione è soddisfatta con la titolarità dell’autorizzazione generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Requisito di onorabilità
Il decreto chiarisce che il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, anche:
- dall’amministratore unico o dai membri del consiglio di amministrazione, per persone giuridiche pubbliche e private e, salvo quanto previsto per le società di persone, per ogni altro ente;
- dai soci illimitatamente responsabili, per le società di persone;
- dal titolare dell’impresa individuale o familiare e dai collaboratori dell’impresa familiare;
- dall’impresa, in quanto applicabile.
Quanto alla disciplina nazionale, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2021, dei provvedimenti attuativi e degli atti della Commissione previsti dall’articolo 6, paragrafo 2-bis, del regolamento (CE) n. 1071/2009, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
Requisito di idoneità finanziaria
L’idoneità finanziaria deve essere dimostrata annualmente mediante una delle seguenti modalità:
- attestazione di un revisore contabile iscritto al registro, che certifichi, sulla base dei conti annuali, la disponibilità di capitale e riserve non inferiori agli importi previsti;
- attestazione di una o più banche, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari autorizzati, in forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l’importo richiesto;
- in assenza di conti annuali certificati, e limitatamente ai primi due anni di esercizio, assicurazione di responsabilità professionale.
Le imprese bancarie che rilasciano l’attestazione hanno l’obbligo di comunicare all’autorità competente, entro quindici giorni da quando ne abbiano conoscenza, ogni fatto che determini diminuzione o perdita della capacità finanziaria attestata.
Gli importi da considerare sono quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1071/2009. L’importo di cui alla lettera c) si applica anche ai veicoli a motore supplementari o agli insiemi di veicoli accoppiati con massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 1,5 tonnellate e fino a 2,5 tonnellate.
Requisito di idoneità professionale e trasporto internazionale
Ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale, l’impresa designa un soggetto che svolga la funzione di gestore dei trasporti conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Per le imprese che dispongono esclusivamente di veicoli o complessi veicolari con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, ai fini del rilascio della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada, il gestore dei trasporti deve essere titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci.
Il gestore dei trasporti di un’impresa appartenente a questa categoria, se titolare del solo attestato valido per il trasporto nazionale, può conseguire l’attestato per il trasporto internazionale se dimostra di aver svolto in modo continuativo le relative funzioni presso imprese del medesimo tipo per i dieci anni precedenti il 20 agosto 2020, in coerenza con l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Il decreto modifica inoltre il decreto dirigenziale 8 luglio 2013 n. 79, aggiungendo un esame semplificato integrativo per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci per coloro che, al 20 agosto 2020, erano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare previsto dal decreto 30 luglio 2012 n. 207.
L’ammissione a tale esame integrativo è riservata ai soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 5/2012.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne stabilisce l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Punti principali
Ambito di applicazione e veicoli fino a 1,5 tonnellate
Le imprese che esercitano o intendono esercitare il trasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate devono iscriversi all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, dimostrando il solo requisito dell’onorabilità, nel quadro dell’ambito del regolamento (CE) n. 1071/2009 come coordinato con il decreto-legge n. 5/2012.
Requisiti per l’autorizzazione e iscrizione al REN
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada mediante iscrizione al Registro elettronico nazionale, le imprese devono dimostrare onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento; per le imprese di merci conto terzi resta anche l’iscrizione all’Albo nazionale. Non si applicano alle procedure interessate l’articolo 2, comma 227, della legge n. 244/2007 e gli atti attuativi richiamati.
Stabilimento, dichiarazione sostitutiva e disciplina transitoria
Il requisito dello stabilimento è dimostrato, ove applicabile, secondo il decreto dipartimentale 25 gennaio 2012 e mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà ex articolo 47 del DPR n. 445/2000. Le imprese già autorizzate alla data di entrata in vigore devono presentare la dichiarazione al primo rinnovo annuale utile dell’idoneità finanziaria e comunque entro un anno dall’entrata in vigore. Per le attività di collettame è richiamata la titolarità dell’autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico ex d.lgs. n. 261/1999.
Onorabilità, idoneità finanziaria e importi di riferimento
Il requisito dell’onorabilità deve essere posseduto anche dagli organi societari e dai soggetti indicati per ciascuna forma giuridica, oltre che dal gestore dei trasporti e, ove applicabile, dall’impresa. Per la verifica si applica l’articolo 5 del d.lgs. n. 395/2000 in attesa di ulteriori atti UE e della delega europea 2021. L’idoneità finanziaria va dimostrata annualmente con attestazione di revisore, garanzia bancaria/assicurativa o, nei primi due anni e in assenza di conti certificati, assicurazione di responsabilità professionale; gli importi sono quelli del regolamento (CE) n. 1071/2009, estesi anche ai veicoli supplementari tra 1,5 e 2,5 tonnellate.
Idoneità professionale e accesso al trasporto internazionale
Le imprese che dispongono esclusivamente di veicoli o complessi tra 2,5 e 3,5 tonnellate devono indicare un gestore dei trasporti in possesso di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale se intendono ottenere la licenza comunitaria. È prevista la possibilità per chi ha svolto continuativamente per dieci anni, prima del 20 agosto 2020, funzioni presso imprese del medesimo tipo di ottenere l’attestato internazionale. Inoltre, viene aggiunta una prova d’esame semplificata integrativa per chi, al 20 agosto 2020, era già in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare; l’accesso è riservato a chi ha assolto l’obbligo scolastico e completato un corso secondario di secondo grado.
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