Cassazione Civile, Ordinanza n. 06288/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società contribuente, destinataria di un avviso di intimazione di pagamento, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto sul presupposto della mancata rituale notifica della cartella di pagamento sottostante. In appello, però, la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella, eseguita a mani di un dipendente addetto alla ricezione degli atti presso la sede sociale e seguita da raccomandata informativa. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973, 145 e 139 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la cartella sarebbe stata notificata a un indirizzo errato, a soggetto non legittimato alla ricezione e senza prova della raccomandata informativa; con il terzo ha dedotto l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori vizi propri dell'avviso di intimazione, già prospettati in appello, in particolare difetto di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, mancata sottoscrizione e omessa indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità i primi due motivi, poiché la ricorrente non aveva trascritto né prodotto nel ricorso la relata di notifica della cartella, né indicato con precisione dove reperirla, impedendo il controllo di legittimità sulla censura. Il terzo motivo è stato considerato infondato: pur riqualificandolo come denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., la Corte ha osservato che, anche decidendo nel merito senza rinvio per economia processuale, i vizi residui dell'avviso di intimazione erano manifestamente infondati. In particolare, il calcolo degli interessi è stato ritenuto determinabile ex lege e contestabile solo dimostrando l'errore; la motivazione dell'avviso è stata giudicata sufficiente in relazione a un atto di riscossione collegato a una cartella correttamente identificata; la mancata sottoscrizione non comporta invalidità dell'atto se esso è inequivocabilmente riferibile all'organo competente. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento, quale atto della riscossione, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato e consente al destinatario di conoscere la pretesa impositiva.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
La notifica della cartella può avvenire validamente a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti presso la persona giuridica, con successiva comunicazione informativa a mezzo raccomandata.
art. 139 c.p.c.
È richiamato quale disciplina della notifica presso il destinatario e dei soggetti legittimati a ricevere l'atto.
art. 145 c.p.c.
È richiamato quale norma sulla notificazione alle persone giuridiche; la Corte ritiene infondata la censura di mancato rispetto della forma quando la consegna sia effettuata all'addetto alla ricezione degli atti.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di onere della prova; il debitore/contribuente che contesta il calcolo degli interessi deve provare l'errore dedotto.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame, riqualificando il terzo motivo come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, ove necessario, la trascrizione dei documenti rilevanti; la mancata produzione o trascrizione della relata di notifica rende i motivi inammissibili.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia si configura quando il giudice omette di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta.
art. 111 Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata consentono, in caso di omessa pronuncia su questioni di diritto già mature, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
Interpretato in modo costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di cassazione, nei casi appropriati, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 7 L. n. 212 del 2000
È richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio di motivazione dell'avviso di intimazione, ritenuto però infondato dalla Corte.
art. 96 c.p.c.
La relativa censura è stata ritenuta assorbita dalla riforma della sentenza di primo grado.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La censura sulle spese è stata considerata inconducente dopo la riforma della decisione di primo grado.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite, ma la censura è stata reputata inconducente.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci vizi della notifica o si fondi su documenti processuali, è indispensabile trascrivere integralmente gli elementi rilevanti e indicare specificamente dove essi siano stati prodotti; la mancanza di tali indicazioni determina inammissibilità per difetto di specificità.
- La notifica della cartella di pagamento a una persona giuridica è valida se eseguita presso la sede e consegnata a un soggetto addetto alla ricezione degli atti, con la prescritta raccomandata informativa; la contestazione generica del titolo notificatorio non basta a infirmarla.
- Quando l'impugnazione dell'atto successivo alla cartella deduce solo vizi propri, i vizi della cartella non tempestivamente impugnata non possono più essere fatti valere; l'atto successivo può essere censurato solo nei limiti dei propri vizi.
- L'omessa pronuncia su questioni di diritto già completamente delineate può essere sanata in cassazione mediante decisione nel merito senza rinvio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- In materia di riscossione, il difetto di sottoscrizione dell'atto non ne determina automaticamente l'invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo competente.
- Il contribuente che contesta il calcolo degli interessi deve indicare e dimostrare l'errore specifico, poiché tasso, misura e decorrenza possono essere determinati ex lege.
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