Sentenza del 30/05/2018 n. 1081 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Avviso di accertamento - difetto sottoscrizione - Art. 42 DPR 600/73 - difetto legittimazione attiva - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. L'avviso di accertamento è stato ritenuto invalido per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto la sottoscrizione non era riferibile al capo dell'ufficio e l'Agenzia delle Entrate non ha provato l'esistenza di una delega scritta valida, completa anche dell'indicazione della sua durata. Ne è derivato il difetto di legittimazione attiva dell'ufficio rispetto all'atto impugnato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e, conseguentemente, per difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate. L'atto non era stato sottoscritto dal capo dell'ufficio, ma da un altro dipendente della carriera direttiva. A fronte dell'eccezione, l'Agenzia non ha dimostrato l'esistenza di una valida delega scritta. Gli atti dispositivi prodotti in giudizio non sono stati ritenuti idonei, poiché privi dell'indicazione del termine di scadenza dell'efficacia della delega, requisito ritenuto necessario.
Norme richiamate
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Quando la sottoscrizione è apposta da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio, l'amministrazione deve dimostrare l'esistenza di una delega scritta valida. La delega deve contenere gli elementi necessari a delimitarne l'efficacia, incluso il termine di scadenza, secondo l'interpretazione richiamata nella decisione.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è firmato da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, il contribuente può contestare la validità della sottoscrizione e chiedere all'amministrazione di provare l'esistenza di una delega scritta.
- La delega alla firma non deve essere soltanto genericamente richiamata o documentata mediante atti dispositivi privi di requisiti essenziali: deve risultare formalmente valida e delimitata, anche sotto il profilo temporale.
- Una volta sollevata in modo specifico l'eccezione relativa alla sottoscrizione, spetta all'amministrazione dimostrare la legittimazione del soggetto firmatario e la validità della delega.
- L'assenza di una valida delega può determinare l'invalidità dell'avviso di accertamento e il difetto di legittimazione dell'ufficio, senza che sia normalmente sufficiente una successiva produzione documentale priva degli elementi richiesti.
- La verifica deve essere svolta sul testo dell'atto, sul nominativo e sulla qualifica del firmatario, nonché sulla delega eventualmente prodotta e sulla sua efficacia al momento della sottoscrizione.
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