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Legge

L.R. Sicilia 12/2015

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 12/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sicilia n. 12/2015 modifica numerose disposizioni della l.r. n. 9/2015 su bilancio, personale e misure anticrisi, introduce regole per la vendita di immobili nelle aree industriali e adegua la durata del voto alle norme statali dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla sua entrata in vigore. Interviene anche sulla surrogazione dei consiglieri comunali e prevede l’entrata in vigore immediata alla pubblicazione.

Modifiche alla legge regionale siciliana n. 9/2015 e disciplina su voto comunale e surrogazione consiglieri

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9

La legge interviene in modo puntuale su numerose disposizioni della legge regionale siciliana n. 9/2015, incidendo su finanza locale, bilancio, personale regionale e comparti collegati, oltre a correggere alcuni rinvii e formulazioni normative.

Misure finanziarie e bilancio degli enti locali

Per l’esercizio finanziario 2015 viene incrementata di 1.000 migliaia di euro la quota del fondo destinata ai comuni già in dissesto e a quelli che deliberano il dissesto entro il 31 luglio 2015, con riparto proporzionale secondo i criteri indicati dalla norma. Inoltre, gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i relativi organismi strumentali, esclusi quelli sanitari, possono esercitare le facoltà di rinvio previste dal d.lgs. n. 118/2011, fermo restando che i Titoli I, IV e V del medesimo decreto si applicano dal 2015.

Gli enti interessati devono trasmettere i propri bilanci consuntivi all’assessorato regionale dell’economia esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Disciplina del personale e contenimento della spesa

La legge rettifica varie disposizioni sulla dotazione organica e sulle cessazioni dal servizio, stabilendo che la dotazione organica sia annualmente ridotta in misura corrispondente ai soggetti cessati nell’anno precedente per effetto delle regole richiamate. In tale riduzione si tiene conto anche del limite massimo legato ai soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici previsti dalla normativa statale richiamata.

Vengono inoltre chiariti alcuni criteri di computo, escludendo dal conteggio determinati incarichi conferiti nella qualità di componente supplente, e vengono sostituite alcune espressioni relative ai trattamenti stipendiali con il termine “retribuzioni”. Tali ultime modifiche si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 9/2015.

La disciplina sui collocamenti in quiescenza viene rimodulata: il termine di 60 giorni è sostituito con 180 giorni e il trattamento di fine servizio o di fine rapporto è corrisposto secondo le modalità e i tempi previsti per i pensionamenti anticipati, con decorrenza dal momento in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo la normativa statale richiamata.

Le disposizioni sugli articoli 51 e 52 si applicano anche al personale di ruolo degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie, nonché ai destinatari delle norme richiamate dell’articolo 10 della l.r. n. 21/1986.

Organizzazione amministrativa e altre correzioni normative

La legge amplia il riferimento alle unità operative interessate e specifica che, nelle riduzioni previste, la diminuzione avviene complessivamente. Viene inoltre soppressa una frase che escludeva espressamente il carattere di nuova assunzione per il collocamento del personale secondo le procedure richiamate.

Per il bacino PIP – Emergenza Palermo, il conseguimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici comporta la fuoriuscita dal bacino per i soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento istituito presso il dipartimento lavoro regionale.

Misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali e negli ex consorzi ASI

La legge riscrive l’articolo sulle misure anticrisi per le imprese insediate negli agglomerati industriali regionali. Le imprese già insediate presso gli immobili indicati possono presentare istanza formale di acquisto nell’esercizio del diritto di prelazione, previa regolarizzazione del debito per canoni locativi, anche rateizzabile con idonee garanzie fideiussorie.

Il valore di vendita è fissato al 70% del valore determinato secondo i criteri di legge, con possibile ulteriore decurtazione fino al 10% se l’acquirente documenta spese sostenute per adeguamenti normalmente a carico del locatore. Dal deposito dell’istanza i canoni maturati sono imputati in diminuzione del prezzo, purché la vendita sia perfezionata entro 18 mesi. Nel periodo intermedio le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell’impresa.

Il prezzo di vendita confluisce nel bilancio della gestione liquidatoria per il ripiano dei relativi debiti. L’efficacia della misura è subordinata all’esito positivo della procedura europea sugli aiuti di Stato e non può essere data esecuzione prima della conclusione favorevole del procedimento presso la Commissione UE.

Ulteriori interventi settoriali

Vengono introdotte o corrette disposizioni ulteriori in materia di incarichi, organizzazione sanitaria e personale, tra cui l’adeguamento di un riferimento all’accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, la previsione della prova selettiva per alcuni inserimenti nel servizio sanitario regionale e altre modifiche puntuali a norme regionali precedenti.

Durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali

A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all’entrata in vigore della legge, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale si applica la normativa statale sulla durata delle operazioni di voto. La disciplina regionale speciale, quindi, si coordina con il parametro statale a partire dal primo turno utile successivo.

Surrogazione dei consiglieri comunali

In materia di surrogazione dei consiglieri comunali, la legge modifica il testo unico elettorale siciliano sostituendo il riferimento al seggio “vacante” con quello anche “temporaneamente vacante”, così da estendere l’operatività della surrogazione anche a tali ipotesi. Inoltre è abrogato il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. n. 7/1992.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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