L.R. Sicilia 13/2015
Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sicilia, il recupero e la rigenerazione dei centri storici tramite una classificazione delle tipologie edilizie, uno studio di dettaglio comunale con effetti costitutivi e un catalogo di interventi ammessi con diverse procedure autorizzative. Prevede anche nuove destinazioni d’uso compatibili e priorità nella valutazione dei progetti. I termini principali riguardano lo studio di dettaglio entro 240 giorni dall’entrata in vigore e la sua approvazione entro 180 giorni dal deposito.
Recupero del patrimonio edilizio dei centri storici siciliani
Recupero del patrimonio edilizio dei centri storici siciliani
La legge regionale siciliana disciplina strumenti e modalità per tutelare, valorizzare e riqualificare i centri storici, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e la rigenerazione delle aree urbane degradate. La disciplina opera nel territorio della Regione Siciliana e si innesta sulle pianificazioni attuative già vigenti.
Finalità e rapporto con la pianificazione vigente
Il provvedimento mira a:
- tutelare, valorizzare e rivitalizzare economicamente e socialmente i centri storici, attraverso norme e procedure semplificate per il recupero dell’edificato esistente;
- incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate rispetto alle caratteristiche originarie.
Restano salve le previsioni della pianificazione attuativa vigente alla data di entrata in vigore della legge nei centri storici e nelle zone territoriali omogenee A, nonché le varianti generali relative ai centri storici che prevedono l’intervento diretto secondo la normativa vigente.
Classificazione delle tipologie edilizie
La legge introduce una classificazione delle unità edilizie dei centri storici in base a caratteri architettonici, dimensionali e strutturali. Le principali categorie sono:
- edilizia di base non qualificata;
- edilizia di base parzialmente qualificata;
- edilizia di base qualificata;
- edilizia di base qualificata speciale, detta anche palazzetti;
- edilizia monumentale residenziale;
- edilizia monumentale specialistica;
- edilizia residenziale moderna non qualificata;
- edilizia specialistica moderna non qualificata.
Sono inoltre ammesse ulteriori tipologie, se definite con la procedura prevista per lo studio di dettaglio comunale.
Studio di dettaglio comunale con effetti costitutivi
L’appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie sopra indicate è individuata dal Comune, su proposta dell’ufficio tecnico comunale, mediante uno studio di dettaglio con effetti costitutivi.
Lo studio deve essere adottato entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge e deve comprendere:
- una relazione esplicativa delle scelte;
- una planimetria in scala non superiore a 1:500.
L’approvazione avviene con deliberazione del consiglio comunale, previo parere reso in conferenza di servizi convocata dall’ufficio tecnico comunale proponente, con la partecipazione della soprintendenza competente, dell’ufficio del genio civile e degli eventuali altri enti competenti. La delibera deve essere approvata entro 180 giorni dal deposito dello studio; in caso di inerzia, l’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, previa diffida con termine non superiore a 30 giorni, dispone l’intervento sostitutivo.
Il verbale della conferenza di servizi e lo studio di dettaglio sono pubblicati per 30 giorni all’albo pretorio e sul sito internet del Comune per eventuali osservazioni o opposizioni.
Se non pervengono osservazioni o opposizioni, il consiglio comunale approva lo studio entro i successivi 30 giorni. Se invece sono presentate osservazioni o opposizioni, l’ufficio tecnico indice entro 15 giorni una nuova conferenza di servizi, che esprime un parere sulle modifiche; il consiglio delibera l’approvazione entro 30 giorni dalla trasmissione di tale parere.
Conclusa la procedura, la delibera è trasmessa all’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per il controllo; decorso il termine di 30 giorni senza richieste di chiarimenti, il parere si intende favorevole.
Interventi ammessi nei centri storici
La legge elenca gli interventi consentiti e il relativo titolo abilitativo o autorizzativo.
Sono ammessi, su tutte le tipologie edilizie, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante comunicazione di inizio attività corredata da relazione tecnica asseverata e documentazione fotografica, salvo gli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali; per tali interventi è comunque necessaria l’autorizzazione della soprintendenza.
Il restauro e risanamento conservativo è ammesso sulle tipologie qualificate, mediante comunicazione di inizio attività accompagnata da progetto redatto da tecnico qualificato, con necessaria autorizzazione della soprintendenza.
La ristrutturazione edilizia è consentita sul patrimonio non qualificato o parzialmente qualificato, previa concessione edilizia. Sulle tipologie qualificate, la ristrutturazione interna non può comportare la demolizione totale dell’edificio e deve conservare le principali strutture verticali e orizzontali e il carattere tipologico.
Sono previsti anche:
- ristrutturazione edilizia parziale di prospetti o coperture, con concessione edilizia;
- ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, con concessione edilizia, nel rispetto di qualità architettonica, dimensioni, cromie e caratteri tipologici coerenti col contesto;
- ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la tipologia dell’intorno, con concessione edilizia e autorizzazione della soprintendenza;
- accorpamento di più unità edilizie o immobiliari, mediante comunicazione di inizio attività e relazione tecnica asseverata, con autorizzazione della soprintendenza;
- ristrutturazione urbanistica, intesa come insieme organico di manutenzioni, ristrutturazioni, accorpamenti e demolizioni per nuove costruzioni, ammessa in contesti fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati, con autorizzazione della soprintendenza.
Aree di tutela e valorizzazione per la ristrutturazione urbanistica
Per consentire la ristrutturazione urbanistica, i Comuni delimitano aree di tutela e valorizzazione nei centri storici, comprendenti uno o più isolati caratterizzati da degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico e sociale. La delimitazione può estendersi anche ad aree adiacenti al centro storico con analoghe criticità, purché non prevalenti in termini di superficie.
All’interno di tali aree sono ammessi interventi sistematici finalizzati a:
- recupero edilizio e urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale;
- valorizzazione e tutela degli edifici di pregio storico, architettonico e monumentale;
- riqualificazione degli spazi pubblici e privati, recuperando aree inedificate, degradate o sottoutilizzate ed eliminando opere o edifici incongrui;
- riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio pubblico e privato;
- miglioramento di accessibilità e mobilità, anche con abbattimento delle barriere architettoniche;
- adeguamento di fabbricati, impianti e servizi pubblici per elevare sicurezza e sostenibilità ambientale, con particolare riguardo al risparmio energetico.
Regole generali per la progettazione e le destinazioni d’uso
I progetti relativi agli interventi nei centri storici devono essere corredati da analisi grafica e fotografica delle unità edilizie interessate, utile a valutare tipologia, stato di consistenza, contesto, presenza di elementi architettonici tipici, componenti strutturali ed epoca di costruzione presunta.
Gli interventi possono essere finalizzati anche al risparmio energetico e al consolidamento sismico.
Sono ammesse nuove destinazioni d’uso compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con il contesto urbano, tra cui:
- edilizia residenziale pubblica, anche mediante localizzazioni di programmi costruttivi;
- edilizia privata;
- destinazioni ricettivo-turistiche, commerciali e di pubblico esercizio;
- parcheggi interrati, preferibilmente in aree tangenti il centro storico, nel rispetto dei vincoli archeologici;
- commercio di quartiere, medie strutture di vendita, attività artigianali e terziarie anche avanzate.
La valutazione delle richieste di intervento di recupero edilizio nei centri storici è qualificata come prioritaria.
Ambito temporale ed efficacia pratica
La disciplina non contiene una scadenza finale espressa, ma prevede termini procedimentali iniziali per lo studio di dettaglio e per la sua approvazione. Nella realtà applicativa, il suo nucleo operativo riguarda il governo degli interventi nei centri storici siciliani e resta di interesse soprattutto per la gestione urbanistico-edilizia di tali ambiti, nei limiti delle pianificazioni vigenti e dei vincoli culturali e paesaggistici applicabili.
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