L.R. Sicilia 19/2015
Disciplina in materia di risorse idriche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce in Sicilia i principi di tutela pubblica dell’acqua, il riordino delle competenze, gli ambiti territoriali ottimali e le forme di gestione del servizio idrico integrato, con regole su tariffa, personale e partecipazione. Prevede anche misure transitorie e termini ravvicinati per l’attuazione. Molte disposizioni sono state impugnate; i termini operativi erano per lo più collegati ai primi 90-180 giorni dall’entrata in vigore.
Disciplina regionale siciliana delle risorse idriche e del servizio idrico integrato
Disciplina regionale siciliana delle risorse idriche
La legge regionale siciliana definisce i principi di governo pubblico dell’acqua, riorganizza le competenze amministrative sul servizio idrico integrato e detta regole su ambiti territoriali, gestione, tariffazione, partecipazione degli utenti e fase transitoria. L’impianto è fortemente orientato alla gestione pubblica e alla tutela ambientale, ma molte disposizioni risultano legate a termini di attuazione iniziali ormai scaduti.
Principi generali e finalità
La Regione Siciliana qualifica l’acqua come bene comune pubblico, non lucrativo, essenziale e insostituibile, e come diritto umano individuale e collettivo all’accesso all’acqua potabile e a quella necessaria ai bisogni collettivi. La legge persegue la tutela della risorsa idrica, il governo pubblico e partecipato della gestione delle acque, l’equilibrio idrogeologico del suolo, il contrasto a frane, alluvioni e desertificazione, nonché l’uso sostenibile della risorsa secondo criteri di efficienza, trasparenza, equità e solidarietà.
Tra i principi affermati vi sono:
- priorità dell’uso dell’acqua per consumo umano, poi agricolo e infine per gli altri usi;
- garanzia del deflusso necessario alla vita nei corsi d’acqua per la tutela degli ecosistemi;
- gestione pubblica dei beni del demanio idrico senza finalità lucrative;
- qualità delle acque e trattamento delle reflue;
- introduzione di tecnologie sostenibili nei servizi idrici e negli acquedotti irrigui;
- progressiva sostituzione dell’energia elettrica di rete con energie rinnovabili negli impianti idrici;
- erogazione minima vitale di 50 litri al giorno per persona ai residenti della Regione.
Riordino delle competenze amministrative
All’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità sono attribuite funzioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa statale. In particolare, esso cura:
- il bilancio idrico regionale;
- la redazione e l’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia;
- la formulazione di proposte per rendere operativo il programma di misure volto agli obiettivi ambientali del piano;
- la creazione di banche dati sui pozzi privati, sulle concessioni, sui prelievi, sugli allacciamenti abusivi e sulle concessioni di imbottigliamento delle acque minerali;
- proposte per il riutilizzo dell’acqua negli impianti industriali;
- la vigilanza sui livelli minimi di qualità del servizio irriguo e potabile;
- il controllo sulla corretta redazione del Piano d’ambito e sulla trasparenza contabile delle gestioni;
- la formulazione di proposte normative e di tutela degli utenti;
- la trasmissione annuale di una relazione all’Assemblea regionale siciliana;
- l’uso plurimo delle acque per usi potabili, minerali, agricoli e industriali.
Il Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia è approvato dalla Giunta regionale ed è vincolante per amministrazioni, enti pubblici e privati. I piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto del territorio devono essere coordinati con tale Piano o comunque non esserne in contrasto.
Ambiti territoriali ottimali e Assemblee territoriali idriche
Ai fini del servizio idrico integrato, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge l’Assessore regionale individua 9 Ambiti territoriali ottimali, coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti ATO. In ciascun ambito è costituita un’Assemblea territoriale idrica, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile e tecnica, composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito e guidata da un Presidente eletto dall’Assemblea.
Le Assemblee territoriali idriche svolgono, tra l’altro, le seguenti funzioni:
- approvazione dello statuto;
- approvazione e aggiornamento del Piano d’ambito e degli interventi per superare criticità idropotabili e depurative;
- proposta di tariffazione del servizio;
- approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- approvazione dei piani operativi annuali e triennali;
- affidamento della gestione del servizio idrico integrato e stipula della convenzione e del disciplinare;
- definizione degli standard qualitativi;
- approvazione della Carta della qualità del servizio;
- eventuale costituzione di sub-ambiti su proposta dei comuni interessati.
Le Assemblee, nei piani triennali, devono prevedere adeguamenti delle condutture di adduzione secondo innovazioni tecnologiche a tutela della salute.
Gestione del servizio idrico integrato e forme di affidamento
La legge qualifica il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse generale e orienta la gestione a obiettivi sociali e ambientali, senza finalità lucrative.
L’affidamento può avvenire:
- a enti di diritto pubblico, come aziende speciali, aziende speciali consortili, consorzi tra comuni e società interamente pubbliche, con controllo analogo da parte dei comuni;
- a soggetti privati, comprese società miste, per non più di nove anni, solo tramite procedure di evidenza pubblica e previa verifica della maggiore economicità rispetto alle forme pubbliche.
Nei bandi per l’affidamento privato devono essere previste, a pena di nullità:
- l’immutabilità delle condizioni economiche per tutta la durata del rapporto;
- l’assunzione a carico dell’affidatario degli oneri per eventuali varianti necessarie;
- la risoluzione di diritto se il servizio è interrotto per oltre quattro giorni e interessa almeno il 2% della popolazione;
- una penale giornaliera da almeno 100.000 a 300.000 euro per interruzioni superiori a un giorno;
- fideiussioni idonee a garantire il pagamento della penale.
Per i disservizi delle gestioni interamente pubbliche è prevista una riduzione proporzionale delle tariffe a carico degli utenti, con decreto assessoriale che ne determina le modalità.
Sono riconosciute anche ulteriori forme organizzative:
- gestione diretta e pubblica associata da parte dei comuni, anche mediante sub-ambiti;
- gestione singola e diretta per comuni montani sotto i 1.000 abitanti, isole minori e altri comuni individuati dalla legge, quando la gestione associata sia antieconomica;
- continuità delle società a capitale interamente pubblico già affidatarie, se permane il divieto di cessione a privati, la prevalenza dell’attività verso l’ente pubblico titolare e il controllo analogo;
- costituzione di società consortili ad esclusivo capitale pubblico tra comuni.
Fondo di solidarietà e tutela degli utenti
Nelle convenzioni di affidamento deve essere previsto un Fondo di solidarietà per i soggetti meno abbienti, utilizzabile solo per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. I beneficiari sono individuati in base all’ISEE e ad altri indicatori di difficoltà economica, come indigenza, disoccupazione o assenza di reddito.
Il Fondo è finanziato:
- nel primo anno, con risorse derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato;
- dal secondo anno, con un accantonamento a carico del gestore pari allo 0,2% del fatturato annuo complessivo.
È inoltre previsto che l’erogazione minima vitale di 50 litri per persona al giorno non possa essere sospesa, neppure per morosità, per i soggetti ammessi al Fondo; in caso di mancato pagamento il gestore deve installare un limitatore che garantisca solo la fornitura essenziale, restando fermo il diritto al recupero del credito.
Regime tariffario
La Giunta regionale approva, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, i modelli tariffari del ciclo idrico per acquedotto e fognatura, compreso il servizio gestito da Siciliacque S.p.A. La tariffa è configurata come corrispettivo del servizio ed è commisurata alla qualità della risorsa e del servizio, alle opere necessarie e ai costi di gestione, compresa una quota dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche.
Il sistema tariffario deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e del principio “chi inquina paga”. Quando la qualità della risorsa idrica è tale da renderla non utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta del 50%.
Gestione del sistema acquedottistico siciliano
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione deve valutare se sussistano i presupposti per esercitare il diritto di recesso dalla convenzione con Siciliacque S.p.A. e, in ogni caso, avviare le procedure di revisione della convenzione per allinearla ai principi dell’ordinamento statale e comunitario sul diritto di accesso all’acqua come bene pubblico primario, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e delle direttive dell’autorità di regolazione di settore.
Personale delle soppresse Autorità d’Ambito
Con il completamento del passaggio alle nuove strutture, il personale delle soppresse Autorità d’ambito territoriale ottimale proveniente da pubbliche amministrazioni transita alle Assemblee territoriali idriche, con assegnazione alle attività di competenza anche a livello decentrato.
Per il personale trasferito con rapporto subordinato non dirigenziale restano applicati i trattamenti economici e normativi dei contratti decentrati integrativi degli enti di provenienza, fino alla loro ridefinizione mediante accordo decentrato. Gli oneri del personale sono coperti con i proventi tariffari e la Regione ne definisce la ripartizione tra i gestori.
Partecipazione democratica e consultazione degli utenti
Gli enti locali devono prevedere strumenti di partecipazione alle decisioni fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione del servizio idrico integrato, disciplinandoli nei propri statuti.
Entro 180 giorni dall’approvazione della legge, il Presidente della Regione istituisce:
- il Comitato consultivo permanente degli utenti;
- il tavolo consultivo permanente sulle tariffe.
Vengono inoltre ampliate le funzioni del comitato consultivo, che può proporre valutazioni preventive degli impatti ambientali delle politiche di settore e partecipa al processo di condivisione delle scelte per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
Adeguamento degli impianti e finanziamenti
L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità destina i finanziamenti per l’adeguamento degli impianti di depurazione e delle reti idriche anche ai comuni degli ambiti privi di soggetto gestore e ai comuni montani o particolari individuati dalla legge regionale richiamata.
Commissioni tecniche negli ATO in liquidazione
Presso gli ATO idrici posti in liquidazione, che abbiano affidato il servizio a soggetti di diritto privato, il Presidente della Regione istituisce commissioni tecniche per verificare eventuali inadempimenti contrattuali sulla base delle convenzioni e della normativa regionale richiamata.
Le commissioni:
- sono presiedute dai commissari degli ATO in liquidazione;
- comprendono tre sindaci, un rappresentante sindacale, un rappresentante dei comitati cittadini per l’acqua pubblica e un funzionario regionale;
- operano senza compenso.
Entro 90 giorni dalla costituzione devono redigere una relazione scritta; in caso di inadempimenti possono proporre al Presidente della Regione la risoluzione anticipata delle convenzioni. In attesa della piena attuazione della legge, possono anche proporre misure per calmierare le tariffe al fine di evitare disagi sociali.
Regime transitorio
Nelle more della definizione dei nuovi ambiti e comunque entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge restano in vigore le precedenti perimetrazioni degli ATO e conservano efficacia gli strumenti di pianificazione esistenti.
Sono prorogate sino alla costituzione degli ATO le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresse Autorità d’ambito, che continuano ad avvalersi del personale in servizio presso tali strutture, con costi a carico della tariffa idrica.
Per il personale delle società affidatarie del servizio cessate al 31 dicembre 2014, se ne ricorrono i presupposti, si applica la disciplina statale sul subentro del personale.
Le Assemblee territoriali idriche devono inoltre valutare se vi siano i presupposti per revocare affidamenti e aggiudicazioni effettuati sulla base della normativa precedente, adottando i provvedimenti conseguenti.
Nello stesso regime transitorio, le aziende industriali operanti nella Regione devono riutilizzare l’acqua impiegata nei propri impianti entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge, reintegrando soltanto il quantitativo disperso nel processo e, ove possibile, evitando il prelievo diretto da falda.
Inoltre, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i comuni dei disciolti ATO che non abbiano già realizzato la gestione unica sull’intero territorio possono adottare forme gestionali associate previste dalla legge.
Norma finale e attuazione temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Molte disposizioni operative erano però legate a termini iniziali molto brevi, in particolare 60, 90, 180 giorni o 10 anni, ormai decorso il quale tali previsioni hanno rilevanza soprattutto storica o di ricostruzione del regime originario.
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