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Ordinanza

Ordinanza n. 12135/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza definitiva n. 8153/2024 del tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici: 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.

Giustizia amministrativa202515217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, sul riconoscimento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva n. 8153/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente per tre anni scolastici. Il TAR ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del gravame perché nel fascicolo processuale risulta depositato il file di un ricorso non riferito alla ricorrente indicata in epigrafe e indirizzato a un diverso giudice amministrativo, il TAR Puglia, sede di Bari.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente né sull'ammissibilità del ricorso, né sulle ulteriori questioni di rito, sul merito o sulle spese. Ha rilevato d'ufficio la questione preliminare relativa alla possibile non riferibilità dell'atto depositato alla ricorrente e alla sua destinazione a un diverso TAR. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale unica questione. Ha rinviato l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 27 ottobre 2026, riservando ogni altra decisione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni [...] per presentare memorie vertenti sulla predetta unica questione, rilevata d’ufficio

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di rito, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla questione prima di assumere ulteriori determinazioni.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente idonea a incidere sull'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
  • La non riferibilità dell'atto introduttivo alla parte indicata in epigrafe e il suo indirizzamento a un diverso tribunale amministrativo costituiscono circostanze idonee a porre seri dubbi preliminari sull'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, ma non consentono una decisione definitiva senza previa interlocuzione con le parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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