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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 4044 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2002, emessa a seguito del controllo automatico della dichiarazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 3, del D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, contestando in particolare la legittimità delle sanzioni per omesso versamento dei tributi dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi erano privi del quesito di diritto e, per il vizio di motivazione, anche del necessario momento di sintesi previsti dall'art. 366-bis c.p.c. In particolare, mancava l'indicazione della regola di diritto applicata dal giudice e di quella che la ricorrente riteneva corretta; inoltre non era stato individuato in modo chiaro il fatto controverso, né spiegata la decisività dell'asserita carenza motivazionale. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.300 euro oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e altre spese dovute.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata dalla contribuente per denunciare una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per vizio della motivazione. La Corte ha rilevato che la censura relativa al vizio motivazionale non individuava chiaramente il fatto controverso né la sua decisività.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, imponeva la formulazione di un quesito di diritto per le violazioni di legge e di un momento di sintesi per i vizi di motivazione. La loro omissione comportava l'inammissibilità dei motivi.

  • D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 3

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla disciplina dei controlli automatizzati e delle conseguenze sanzionatorie per gli importi risultanti dalla dichiarazione; la Corte non ha affrontato il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2

    È stato richiamato come base normativa della contestazione relativa alla liquidazione e alle sanzioni fiscali; anche tale questione non è stata esaminata nel merito.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6

    È stato dedotto in relazione agli obblighi di informazione e collaborazione nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente; la Corte non ha valutato la fondatezza della censura sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente richiamare genericamente norme o lamentare errori del giudice: ogni motivo deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge processuale applicabile.
  • Quando si denuncia una violazione di legge, occorre indicare con chiarezza la regola giuridica applicata nella sentenza impugnata e quella che si ritiene corretta, collegandole alla concreta controversia.
  • Quando si denuncia un vizio di motivazione, bisogna individuare specificamente il fatto controverso, spiegare perché la motivazione sarebbe insufficiente o contraddittoria e dimostrare che il fatto è decisivo per l'esito della causa.
  • L'inammissibilità per carenze formali impedisce alla Corte di cassazione di esaminare le questioni fiscali nel merito, anche se astrattamente rilevanti.
  • La parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile è normalmente condannata alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

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