Sentenza del 30/01/2015 n. 527 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione di ramo d'azienda - Volume complessivo d'affari dell'intera società - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società acquirente è tenuta a corrispondere all'Erario l'imposta di registro calcolata limitatamente al ramo d'azienda trasferito. Non è dovuta un'imposta determinata considerando il volume complessivo d'affari dell'intera società cedente. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso, ma il principio affermato è favorevole alla società contribuente, nella misura in cui limita la base di riferimento fiscale al ramo ceduto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'imposta di registro dovuta per la cessione di un ramo d'azienda. Si discute se la base di riferimento debba essere il volume complessivo d'affari dell'intera società cedente oppure il valore e l'attività economica riferibili esclusivamente al ramo ceduto. La decisione esclude il criterio del volume complessivo della società, ritenendo rilevante soltanto il ramo oggetto della cessione.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2557
La norma disciplina il divieto di concorrenza a carico dell'alienante di un'azienda. Nel contesto della decisione, il riferimento appare collegato alla qualificazione e agli effetti della cessione d'azienda o di ramo d'azienda, fermo restando che la base per l'imposta di registro deve essere individuata con riferimento al ramo effettivamente trasferito.
Massime di principio
- In caso di cessione di un ramo d'azienda autonomo e individuabile, gli obblighi fiscali connessi al trasferimento devono essere rapportati al ramo effettivamente ceduto, non automaticamente all'intero volume d'affari della società cedente.
- Per determinare correttamente l'imposta di registro è essenziale documentare l'autonomia funzionale, organizzativa ed economica del ramo trasferito e distinguere i suoi beni, rapporti e valori da quelli dell'intera società.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe ampliare la base imponibile facendo riferimento a elementi estranei all'oggetto concreto della cessione; tuttavia, la qualificazione dell'operazione e la corretta attribuzione dei valori devono essere adeguatamente provate.
- Il principio è applicabile a situazioni analoghe solo quando si tratti realmente di un ramo d'azienda autonomo; una cessione di singoli beni o di una parte non autonoma dell'attività potrebbe essere soggetta a una diversa disciplina.
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