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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Accertamento IRES-IRAP- IVA - Società residente in Italia - Esterovestizione - Abuso dei diritto - Attività amministrativa e direttiva in Italia - Validità dell'accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata e l’accertamento è stato considerato valido, poiché la società doveva essere qualificata come fiscalmente residente in Italia in ragione della sede effettiva dell’amministrazione e della direzione. Di conseguenza, risultavano dovute le imposte IRES, IRAP e IVA secondo la disciplina italiana.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità dell’accertamento fondato sulla presunta esterovestizione della società. Sebbene la società risultasse formalmente residente in un Paese a fiscalità agevolata, l’Amministrazione Finanziaria aveva dimostrato che la sede effettiva dell’attività amministrativa e direttiva si trovava in Italia. In particolare, gli atti di direzione operativa risultavano emanati dall’amministratore residente in Italia. Tale situazione è stata interpretata come una residenza estera meramente fittizia e come possibile abuso del diritto finalizzato a ottenere un indebito vantaggio fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 3

    La residenza fiscale di una società non dipende esclusivamente dalla sede statutaria o formale, ma anche dal luogo in cui è situata la sede effettiva dell’amministrazione e vengono assunte le principali decisioni direttive. Se tale centro decisionale è in Italia, la società può essere considerata fiscalmente residente in Italia anche quando formalmente costituita o registrata all’estero.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2869 del 7 febbraio 2013

    La Corte ha riconosciuto la rilevanza della sede amministrativa e direttiva effettiva in Italia per individuare la residenza fiscale della società e ha ritenuto configurabile l’esterovestizione quando la residenza estera è meramente apparente e funzionale a un vantaggio fiscale.

Massime di principio

  • La sede legale o statutaria estera non è sufficiente, da sola, a dimostrare la residenza fiscale fuori dall’Italia: occorre verificare dove vengono prese concretamente le decisioni strategiche e operative.
  • La presenza in Italia dell’amministratore, unita alla prova che egli esercita da qui i poteri di direzione e gestione, può costituire un elemento rilevante per dimostrare la residenza effettiva italiana.
  • L’Amministrazione Finanziaria deve basare la contestazione su elementi concreti e convergenti, quali luogo delle riunioni, firma degli atti, gestione dei rapporti bancari, organizzazione aziendale e provenienza delle istruzioni operative.
  • La localizzazione formale di una società in un Paese a fiscalità agevolata può essere riqualificata come esterovestizione quando non corrisponde a un’autonoma e reale struttura amministrativa estera.
  • In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica e organizzativa dell’attività, non soltanto sugli elementi formali della costituzione o della registrazione della società.

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