Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - redditometro - contraddittorio preventivo - necessità - art. 12, c. 7, L. n. 212/2000 - art. 24, L. n. 4/1929 - art. 97 Cost. - nullità dell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che l'accertamento mediante redditometro, pur essendo una verifica "a tavolino", sia idoneo a incidere sui diritti soggettivi del contribuente e debba quindi rispettare il contraddittorio preventivo. La violazione di tale garanzia può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice tributario, in quanto incide su principi costituzionali e diritti fondamentali. L'atto di accertamento è stato pertanto dichiarato nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'atto di accertamento fondato sul redditometro perché emesso senza un effettivo contraddittorio preventivo. La questione riguardava l'applicabilità delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 e dall'art. 24 della Legge n. 4/1929 anche agli accertamenti svolti "a tavolino", nonché il possibile contrasto con i principi di tutela dei diritti del contribuente e di buon andamento dell'amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La garanzia del contraddittorio e del termine per consentire al contribuente di presentare osservazioni è stata ritenuta applicabile anche all'accertamento sintetico mediante redditometro, nonostante la natura documentale o "a tavolino" della verifica.
Art. 24, Legge n. 4/1929
La norma è stata richiamata come fondamento delle garanzie procedimentali e del diritto del contribuente a interloquire con l'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto impositivo.
Art. 97 della Costituzione
Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione è stato valorizzato per escludere che l'Amministrazione possa adottare un atto impositivo lesivo dei diritti del contribuente senza un previo confronto procedimentale quando tale confronto sia necessario.
Massime di principio
- Anche gli accertamenti svolti senza accessi o ispezioni presso il contribuente possono richiedere un contraddittorio preventivo quando siano idonei a incidere in modo significativo sui suoi diritti.
- L'assenza del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità o la nullità dell'atto, soprattutto quando il confronto avrebbe potuto consentire al contribuente di fornire spiegazioni o documenti rilevanti.
- Il giudice tributario può esaminare d'ufficio violazioni procedimentali che incidano su garanzie fondamentali e principi costituzionali, nei limiti previsti dalle regole processuali applicabili.
- Il fatto che l'accertamento sia basato su presunzioni, come nel redditometro, non esclude di per sé l'obbligo di instaurare un confronto preventivo con il contribuente.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare se l'Amministrazione abbia invitato il contribuente al contraddittorio, abbia esaminato le sue osservazioni e abbia motivato adeguatamente l'eventuale rigetto delle giustificazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →