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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Riscossione - Cartella di pagamento - Aggio della riscossione - Aiuto di Stato - Contrasto con la normativa comunitaria - Disapplicazione della normativa statuale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 420.195,77, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale relativa al 2007, contestando il difetto di motivazione, l'omesso invio dell'avviso bonario, l'applicazione delle sanzioni nonostante la grave difficoltà economica, gli interessi anatocistici e l'aggio di riscossione. In appello ha inoltre sostenuto che la situazione di crisi aziendale e l'ammissione al concordato preventivo integrassero una causa di forza maggiore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto parzialmente l'appello. Ha confermato la debenza delle imposte, ritenendo sufficiente la motivazione della cartella e non essenziale, ai fini della validità della cartella, l'invio dell'avviso bonario. Ha invece riconosciuto la forza maggiore derivante dalla crisi economica e dalla procedura concorsuale, annullando le sanzioni. Ha annullato anche gli importi relativi all'aggio di riscossione, ritenendo l'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 incompatibile con il divieto europeo di aiuti di Stato e quindi da disapplicare. Ha disposto la rideterminazione degli interessi, eliminando l'anatocismo, mentre ha escluso la violazione della normativa antiusura. Le spese dei due gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 17 D.Lgs. n. 112/1999

    aggio o compenso esattoriale

    La norma è stata disapplicata dal giudice perché ritenuta incompatibile con l'art. 107 TFUE, nella parte in cui attribuisce all'agente della riscossione un compenso posto a carico del contribuente e non necessariamente parametrato al costo effettivo del servizio.

  • Art. 107 TFUE

    sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza

    Il giudice ha qualificato l'aggio come vantaggio economico selettivo finanziato tramite il gettito tributario e idoneo a falsare la concorrenza, considerandolo pertanto un aiuto di Stato incompatibile.

  • Art. 11 e art. 117, comma 1, Costituzione

    Sono stati richiamati per affermare la prevalenza del diritto dell'Unione europea sulle disposizioni legislative nazionali incompatibili.

  • Art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    La disposizione è stata applicata riconoscendo la causa di forza maggiore e, conseguentemente, escludendo le sanzioni per l'omesso o ritardato versamento, in ragione della documentata crisi economica e dell'ammissione al concordato preventivo.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    La cartella derivante dal controllo automatizzato può essere emessa per imposte dichiarate e non versate; secondo il giudice, non richiede una motivazione ulteriore rispetto agli elementi necessari a identificare la pretesa.

  • Art. 6 Legge n. 212/2000

    L'omesso invio della comunicazione di irregolarità o avviso bonario non determina automaticamente la nullità della cartella, quando si tratta di una mera liquidazione di imposte già dichiarate e non versate.

  • Art. 160, art. 161, comma 3, e art. 182-ter Legge fallimentare

    La documentazione relativa al concordato preventivo e alla transazione fiscale è stata valorizzata come prova della situazione di crisi e della causa di forza maggiore.

  • Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Le comunicazioni dell'esito della liquidazione hanno funzione informativa e deflattiva, ma il loro mancato invio non comporta, secondo l'orientamento richiamato, la nullità della cartella.

Massime di principio

  • Una cartella derivante dal controllo automatizzato può essere valida anche senza un'ampia motivazione, quando riguarda imposte indicate dal contribuente nella dichiarazione e successivamente non versate.
  • L'omesso avviso bonario non comporta necessariamente la nullità della cartella, soprattutto quando non vi siano errori nuovi o maggiori imposte accertate rispetto alla dichiarazione.
  • La crisi economica, da sola, non esclude automaticamente le sanzioni: occorre dimostrare una situazione oggettiva, imprevedibile o comunque non imputabile, documentata da elementi concreti come procedure concorsuali, insolvenza e tentativi di ristrutturazione del debito.
  • Gli interessi possono essere dovuti, ma non possono essere calcolati mediante anatocismo se manca una base normativa idonea; in tal caso devono essere ricalcolati.
  • Nel caso esaminato il giudice ha ritenuto disapplicabile l'aggio di riscossione per contrasto con il divieto europeo di aiuti di Stato. Tuttavia, l'applicabilità generalizzata di tale principio dipende dall'orientamento giurisprudenziale vigente e dalle successive modifiche legislative, quindi la contestazione deve essere valutata caso per caso.
  • L'eventuale eliminazione di sanzioni, aggi e parte degli interessi non cancella il debito tributario principale, che resta dovuto se la dichiarazione e il mancato versamento risultano incontestati.

Testo integrale

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