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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Lodi

RISCOSSIONE - Notifica fermo amministrativo - Obbligo comunicazione Direzione Regionale Entrate - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stato chiarito che il concessionario non è tenuto a informare obbligatoriamente l'Amministrazione dell'avvenuto fermo amministrativo: tale comunicazione costituisce una mera facoltà e non un obbligo. Pertanto, la sua omissione non determina, di per sé, l'illegittimità del fermo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che il concessionario fosse obbligato a comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate l'avvenuta applicazione del fermo amministrativo su beni mobili e che l'omessa comunicazione rendesse illegittima la misura.

Massime di principio

  • L'assenza di una comunicazione prevista come facoltativa non comporta automaticamente l'illegittimità del fermo amministrativo.
  • Per contestare efficacemente un fermo occorre dimostrare la violazione di un obbligo procedurale effettivo, non di un semplice adempimento facoltativo.
  • La validità del fermo deve essere valutata sulla base dei presupposti sostanziali e degli adempimenti obbligatori previsti dalla disciplina applicabile, distinti dalle comunicazioni meramente informative o discrezionali.

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