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Sentenza

Sentenza del 30/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bologna

Accertamento IRES-IRAP-IVA - Costi d'impresa indeducibili- Termini accertativi raddoppiati - Accertamento oltre il termine di legge: nullità dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento notificato oltre i termini ordinari è stato ritenuto nullo, poiché il raddoppio dei termini non può fondarsi sulla sola presentazione formale di una denuncia penale. Occorre che la notizia criminis sia plausibile e che sia stata comunicata entro il termine ordinario previsto dalla legge. In assenza di tali condizioni, l'Ufficio non può estendere i termini di accertamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sostenendo che fosse stato notificato oltre i termini ordinari previsti dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. L'Ufficio aveva presumibilmente invocato il raddoppio dei termini in ragione di una denuncia penale per costi d'impresa ritenuti indeducibili. Tuttavia, il raddoppio non opera automaticamente: il giudice deve verificare l'effettiva fondatezza della notizia di reato e accertare che la denuncia sia stata trasmessa entro i termini ordinari.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Prevede i termini per la notifica degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi. Il superamento del termine comporta l'invalidità dell'atto, salvo che ricorrano validamente le condizioni per il raddoppio.

  • Art. 57 d.P.R. 633/1972

    Disciplina i termini per la notifica degli accertamenti IVA. Anche per l'IVA il raddoppio dei termini richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

  • Art. 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini accertativi in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale, subordinandolo ai presupposti normativi.

  • Art. 331 codice di procedura penale

    Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011, punto 5.3

    Stabilisce che il giudice deve verificare la concreta sussistenza dei presupposti della denuncia penale e che la comunicazione della notizia criminis deve comunque intervenire entro i termini ordinari di accertamento; la denuncia non può essere utilizzata come mero strumento per prorogare i termini.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico per il solo fatto che l'Ufficio abbia presentato o richiamato una denuncia penale.
  • Il giudice deve verificare sia la fondatezza oggettiva della notizia di reato sia la tempestività della sua comunicazione rispetto ai termini ordinari.
  • Se l'accertamento è notificato oltre il termine ordinario e non risultano validamente integrati i presupposti del raddoppio, l'atto è nullo o comunque illegittimo per tardività.
  • La contestazione di costi indeducibili può giustificare il raddoppio solo quando la condotta presenti effettivi profili penalmente rilevanti secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta.
  • In casi analoghi è necessario esaminare le date di scadenza del termine ordinario, la data della denuncia, il contenuto della notizia di reato e la motivazione dell'avviso di accertamento.

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