Sentenza del 30/01/2015 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Accertamento IRES-IRAP-IVA - Costi d'impresa indeducibili- Termini accertativi raddoppiati - Accertamento oltre il termine di legge: nullità dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento notificato oltre i termini ordinari è stato ritenuto nullo, poiché il raddoppio dei termini non può fondarsi sulla sola presentazione formale di una denuncia penale. Occorre che la notizia criminis sia plausibile e che sia stata comunicata entro il termine ordinario previsto dalla legge. In assenza di tali condizioni, l'Ufficio non può estendere i termini di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sostenendo che fosse stato notificato oltre i termini ordinari previsti dagli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972. L'Ufficio aveva presumibilmente invocato il raddoppio dei termini in ragione di una denuncia penale per costi d'impresa ritenuti indeducibili. Tuttavia, il raddoppio non opera automaticamente: il giudice deve verificare l'effettiva fondatezza della notizia di reato e accertare che la denuncia sia stata trasmessa entro i termini ordinari.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
Prevede i termini per la notifica degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi. Il superamento del termine comporta l'invalidità dell'atto, salvo che ricorrano validamente le condizioni per il raddoppio.
Art. 57 d.P.R. 633/1972
Disciplina i termini per la notifica degli accertamenti IVA. Anche per l'IVA il raddoppio dei termini richiede il rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Art. 37, commi 24 e 25, D.L. 223/2006
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio dei termini accertativi in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale, subordinandolo ai presupposti normativi.
Art. 331 codice di procedura penale
Disciplina l'obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio quando acquisiscono notizia di un reato perseguibile d'ufficio.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011, punto 5.3
Stabilisce che il giudice deve verificare la concreta sussistenza dei presupposti della denuncia penale e che la comunicazione della notizia criminis deve comunque intervenire entro i termini ordinari di accertamento; la denuncia non può essere utilizzata come mero strumento per prorogare i termini.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non è automatico per il solo fatto che l'Ufficio abbia presentato o richiamato una denuncia penale.
- Il giudice deve verificare sia la fondatezza oggettiva della notizia di reato sia la tempestività della sua comunicazione rispetto ai termini ordinari.
- Se l'accertamento è notificato oltre il termine ordinario e non risultano validamente integrati i presupposti del raddoppio, l'atto è nullo o comunque illegittimo per tardività.
- La contestazione di costi indeducibili può giustificare il raddoppio solo quando la condotta presenti effettivi profili penalmente rilevanti secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta.
- In casi analoghi è necessario esaminare le date di scadenza del termine ordinario, la data della denuncia, il contenuto della notizia di reato e la motivazione dell'avviso di accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 81 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 30 gen 2015Sentenza del 30/01/2015 n. 217 - Comm. Trib. Prov. Bari
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →