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Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. non indicataSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e sulla richiesta di informazioni sulle ragioni del ritardo, formulata con diffida e richiesta di accesso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso biennale per protezione speciale e richiedente il rinnovo, ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 per il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, nonostante una successiva diffida. Ha dedotto anche ingiustizia manifesta e chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre denunciato l’inerzia rispetto alla richiesta, inserita nella diffida, di conoscere lo stato e le ragioni del ritardo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia sul rinnovo del permesso collegato alla protezione speciale investa un diritto soggettivo, non degradabile a interesse legittimo, e che la cognizione sulla sussistenza dei presupposti spetti al giudice ordinario; in assenza di un interesse legittimo, non è configurabile un silenzio-inadempimento scrutinabile con il rito amministrativo sul silenzio. La richiesta di informazioni sulle ragioni della mancata definizione è stata considerata assorbita nella controversia sul rinnovo. Il ricorso può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro il termine e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    In assenza, come nella fattispecie in esame, di posizioni giuridiche qualificabili in termini di interesse legittimo non è, dunque, ab imis configurabile alcun contegno inerte da parte della p.a. che sia scrutinabile da parte del giudice amministrativo, mediante l’esperimento del cd. rito del silenzio di cui agli artt. 31-117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio davanti al giudice amministrativo presuppone una posizione di interesse legittimo; non è utilizzabile quando la domanda riguarda un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In conclusione il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, avanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione nel termine e con gli effetti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno connesso alla protezione speciale, quando investono l’accertamento dei presupposti della protezione, appartengono alla giurisdizione ordinaria perché la posizione fatta valere ha consistenza di diritto soggettivo.
  • Il rito amministrativo avverso il silenzio presuppone una posizione di interesse legittimo; non è configurabile un silenzio-inadempimento autonomamente scrutinabile dal giudice amministrativo quando l’obbligo di provvedere è dedotto in una controversia su un diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario.
  • Una richiesta di informazioni sulle ragioni del ritardo, formulata insieme alla diffida relativa al rinnovo di un permesso per protezione speciale, può restare assorbita nella controversia sul diritto soggettivo cui si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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