Sentenza del 30/10/2019 n. 27802 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui l'Agenzia delle Entrate l'aveva assoggettata alla disciplina delle società non operative o "di comodo" dopo il rigetto dell'interpello disapplicativo. La contribuente sosteneva di essere effettivamente operativa e contestava la rilevanza attribuita dall'Ufficio ai ricavi derivanti dalla locazione degli immobili, al canone ritenuto inferiore ai valori di mercato e alla parziale coincidenza delle compagini societarie della locatrice e della locataria. In memoria, la società ha inoltre invocato il giudicato esterno formatosi per l'anno 2007, nel quale, sulla base dei medesimi presupposti, voci e calcoli, era stata riconosciuta come società non di comodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riconosciuto l'efficacia riflessa del giudicato esterno relativo all'anno 2007, ritenendo che gli accertamenti per il 2006 e il 2007 si fondassero sulla medesima realtà oggettiva e su elementi sostanzialmente sovrapponibili. Ha quindi accolto il ricorso della società senza esaminare i motivi di merito, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Poiché il ricorso è stato accolto, non è dovuto dalla ricorrente il contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
Disciplina delle società non operative o di comodo
La disciplina può essere disapplicata quando il contribuente dimostri l'effettiva operatività della società o l'esistenza di situazioni oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi presunti. Nel caso concreto, la questione è stata risolta in base al giudicato esterno formatosi su un'annualità con identici presupposti.
Principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul giudicato esterno, sentenze n. 13916/2006 e n. 26482/2007, con i limiti precisati da n. 2735/2017
Il giudicato formatosi in un diverso periodo d'imposta può produrre effetti riflessi in un'altra annualità quando le controversie riguardano le stesse parti e una situazione fattuale stabile e identica, purché non siano necessarie nuove valutazioni autonome relative al singolo periodo.
Massime di principio
- L'autonomia dei singoli periodi d'imposta non impedisce che una sentenza definitiva relativa a un'altra annualità produca effetti riflessi, se gli accertamenti si basano sui medesimi fatti, documenti, voci contabili e criteri di calcolo.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrare in modo puntuale l'identità sostanziale dei presupposti tra le due annualità, depositando la sentenza definitiva e gli atti impositivi che consentano il confronto.
- Se il giudicato esterno risolve una questione preliminare decisiva e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- La congruità agli studi di settore, da sola, non esclude automaticamente la qualifica di società di comodo; devono essere valutati anche l'effettiva operatività, la natura dei ricavi, i canoni applicati e le eventuali relazioni tra società collegate.
- Un giudicato esterno non è automaticamente applicabile a ogni annualità: non opera quando cambiano i fatti rilevanti, la situazione economica o gli elementi dell'accertamento.
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