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Sentenza

Sentenza n. 16143/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202608129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e prevista dal d.lgs. n. 142/2015. In corso di giudizio, l’Amministrazione ha comunicato di aver accolto il ricorrente presso il Centro di Accoglienza Straordinario Mondo Migliore di Roma.

La decisione

Il TAR, dopo aver verificato i presupposti per la definizione immediata del giudizio in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.: l’ammissione del ricorrente al centro di accoglienza ha costituito un provvedimento sopravvenuto pienamente satisfattivo dell’interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della materia e perché l’Amministrazione ha adottato il provvedimento prima della decisione. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; al difensore sono stati liquidati euro 991,90, oltre rimborso forfettario del 15% e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata

    La disposizione consente di definire con sentenza semplificata in camera di consiglio il giudizio in occasione della decisione cautelare, se sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione e risultano completi contraddittorio e istruttoria, dopo aver sentito le parti.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere, data l'intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell'interesse fatto valere dal ricorrente

    La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto, quando soddisfa pienamente l’interesse azionato, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    l’art. 130 del d.p.r. n. 115/2002, il quale prevede che, con riferimento al gratuito patrocinio, gli importi determinati secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 siano oggetto di dimezzamento

    Nel patrocinio a spese dello Stato gli importi determinati secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 sono dimezzati.

  • art. 4, comma 1, d.m. 55/2014

    con riduzione, in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa trattata, del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.m. 55/2014

    La liquidazione dei compensi può essere ridotta del 50% in relazione alla natura e alle caratteristiche della causa.

  • art. 4, comma 4, d.m. 55/2014

    di applicare: - una riduzione del 30% ai sensi dell’art. 4, co. 4, del d.m. 55/2014, per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto

    In assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, il giudice applica la riduzione del 30% prevista per la liquidazione dei compensi.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere quando il giudice accerta che l’atto ha pienamente soddisfatto l’interesse fatto valere in giudizio.
  • In occasione della decisione cautelare, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata in camera di consiglio se sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state sentite sulla definizione immediata.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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