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Ordinanza

Ordinanza n. 1415/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio/diniego serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso civico e in subordine documentale proposta dall'istante il 27 giugno 2025, volta a prendere visione ed estrarre copia di ogni atto, documento o elaborato tecnico riferito: a) agli interventi di ripristino eseguiti ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n. 925/2022, e in particolare, all'elenco delle opere finanziate in connessione e/o in correlazione alla emergenza alluvionale del 22 agosto 2022, con l'indicazione dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati; b) all'elenco aggiornato delle opere ammesse - o in corso di ammissione - a finanziamento PNRR riguardanti il Comune di Lipari, con particolare riferimento al progetto del dissalatore, in uno all'indicazione dei tempi previsti per la pubblicazione del bando per il conferimento del correlato appalto di lavori; nonché, per l'accertamento, con consequenziale ordine di esibizione entro un termine non superiore a 30 giorni, del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti; e per la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 117 c. 4 c.p.a.

Giustizia amministrativa202502096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio/diniego sull'istanza di accesso civico e, in subordine, documentale relativa a interventi finanziati per l'emergenza alluvionale e a opere PNRR nel Comune di Lipari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'associazione ha chiesto l'annullamento del silenzio/diniego formatosi sull'istanza di accesso del 27 giugno 2025, volta a ottenere visione ed estrazione di copia degli atti relativi agli interventi di ripristino eseguiti ai sensi dell'art. 4 dell'OCDPC n. 925/2022, all'elenco delle opere finanziate in relazione all'emergenza alluvionale del 22 agosto 2022 e all'utilizzo dei finanziamenti pubblici, nonché all'elenco aggiornato delle opere ammesse o in corso di ammissione a finanziamento PNRR riguardanti il Comune di Lipari, con particolare riferimento al progetto del dissalatore e ai tempi di pubblicazione del bando per il relativo appalto di lavori. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto di accesso, con ordine di esibizione e eventuale nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato direttamente al Commissario delegato, anziché alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso. Ha rilevato che la notificazione diretta al Commissario delegato, anziché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, integra una nullità della notificazione e non un'inesistenza, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 e della giurisprudenza richiamata. Ha quindi assegnato alla ricorrente il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso e dell'ordinanza, nonché il termine perentorio di dieci giorni dal perfezionamento della notificazione per depositare la relativa prova. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 settembre 2026; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 4 OCDPC n. 925/2022

    Individuato come base normativa degli interventi di ripristino oggetto dell'istanza di accesso; il merito del diritto di accesso non è stato esaminato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Applicato nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021 per consentire la rinnovazione della notificazione nulla entro il termine assegnato dal giudice.

  • art. 52, comma 1, c.p.a.

    I termini assegnati dal giudice, salva diversa previsione, sono perentori.

    Il TAR ha qualificato come perentori i termini di quindici giorni per la rinnovazione della notifica e di dieci giorni per il deposito della prova del suo perfezionamento.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente quale base per l'eventuale nomina di un commissario ad acta; la relativa richiesta non è stata esaminata nel merito.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    Richiamata per affermare che l'irrituale notificazione all'amministrazione, quando effettuata al destinatario ma non presso l'Avvocatura dello Stato competente, costituisce nullità e non inesistenza della notificazione.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso direttamente all'amministrazione statale o al commissario soggetto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, anziché presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, integra una nullità della notificazione e non la sua inesistenza, quando sussista comunque un collegamento con il destinatario dell'atto.
  • La nullità della notificazione del ricorso può essere sanata mediante rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione e può prescrivere il successivo deposito della prova del perfezionamento della notifica.
  • I termini assegnati dal giudice amministrativo per la rinnovazione della notificazione e per il deposito della prova del suo perfezionamento sono perentori, salvo che il giudice disponga diversamente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso civico generalizzatoAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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