Circolare numero 125 del 08-07-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.)dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 7 giugno 2016 tra INPS e C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono disciplinate le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la gestione telematica e cartacea delle deleghe, le regole sulla revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e protezione dei dati, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-C.E.S.A.C. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 7 giugno 2016 tra INPS e Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. La disciplina riguarda sia il procedimento di riscossione sia i profili amministrativi, economici e contabili connessi alla gestione delle deleghe e delle somme trattenute.
Ambito e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria della stessa.
La circolare precisa che tale modalità non incide sulla natura volontaria del contributo associativo: resta quindi escluso qualsiasi obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva della quota.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione, sotto la propria responsabilità, trasmette all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite il portale Internet "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota.
Contestualmente all’inserimento telematico, l’Associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, complete di copia del documento d’identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Se pervengono all’INPS più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni sindacali diverse, è efficace la prima delega ricevuta dall’ufficio territorialmente competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita. Le strutture INPS procedono poi alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, confrontandole con le copie cartacee ricevute.
Revoca della delega
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se tuttavia l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione, individuati dall’Istituto e attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, indicati come importo una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’Associazione, che potrà esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche quando si tratti di pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di sottoscrizione.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione sindacale stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie riguardanti i rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. Resta inoltre salva la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta.
Indicazioni organizzative e contabili
La circolare indica che la sede del sindacato C.E.S.A.C. è in via Barberini n. 11, Roma. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25163: contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, riscossi per conto del sindacato C.E.S.A.C.;
- GPN35163: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato C.E.S.A.C.;
- GPN11163: debito verso il sindacato C.E.S.A.C. per i contributi associativi riscossi per suo conto.
Gli adempimenti relativi alla tenuta e definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidati direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 334/1968 e approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le stesse modalità, e nell’avviso di pagamento l’INPS indica importo della quota associativa e associazione destinataria. Resta ferma la natura volontaria del contributo, con esclusione di ogni obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.
Gestione delle deleghe e validazione
L’Associazione trasmette all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS competente le deleghe cartacee firmate, con copia del documento d’identità, secondo il fac-simile concordato. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni, vale la prima pervenuta all’INPS territorialmente competente, salvo revoca espressa della precedente. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite confrontandole con la documentazione cartacea.
Revoca della delega
Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e Associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega di riscossione, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e variazioni
I costi del servizio sono quelli attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione o di strutture associate, anche se relativi a procedure già in corso. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare scrupolosamente il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.
Indicazioni operative e contabili
La sede del sindacato C.E.S.A.C. è indicata in via Barberini n. 11, Roma. Ai fini contabili, per le trattenute sui contributi associativi sono istituiti i conti GPN25163, GPN35163 e GPN11163, rispettivamente per i contributi riscossi per conto del sindacato, per l’accreditamento dei contributi e per il debito verso il sindacato. La gestione dei rapporti finanziari è affidata direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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