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Circolare

Circolare numero 126 del 08-07-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Federazione degli Imprenditori Agricoli e dei Coltivatori Diretti (F.Im.A.Co.D.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari(P.C.C.F.).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 21 aprile 2016 tra INPS e F.Im.A.Co.D. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative di trasmissione e validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e recesso, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-F.Im.A.Co.D. per la riscossione dei contributi associativi agricoli

Convenzione INPS-F.Im.A.Co.D. per la riscossione dei contributi associativi agricoli

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 21 aprile 2016 tra INPS e il sindacato Federazione degli Imprenditori Agricoli e dei Coltivatori Diretti (F.Im.A.Co.D.), prevista dall’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), fornendo istruzioni operative, economiche, contabili e di tutela dell’Istituto.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria.

La circolare precisa che tale modalità di esazione non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di procedere alla riscossione coattiva della quota associativa.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che abbiano revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota. La trasmissione avviene per via telematica, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali" della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, con allegata copia del documento di identità, sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS.

Le strutture territoriali validano le deleghe acquisite nel sistema tramite confronto con le deleghe cartacee ricevute.

Pluralità di deleghe e revoca

Nel caso in cui pervengano all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente. Fa eccezione l’ipotesi in cui la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.

La circolare ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Pertanto, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità una tantum annuale;
  • € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. Dopo la comunicazione, l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e recesso dell’INPS

L’INPS si intende sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde delle conseguenze di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’associazione risulti soccombente, essa dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre, nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata (PEC) oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con apposita comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.

Indicazioni sulla sede dell’associazione

La sede del sindacato F.Im.A.Co.D. è indicata in Piazza Prati degli Strozzi n. 34, 00195 Roma (RM).

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto del sindacato, viene istituito il conto GPN25158, denominato "contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto del sindacato Federazione degli Imprenditori Agricoli e dei Coltivatori Diretti (F.Im.A.Co.D.)".

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per le operazioni di completamento contabile:

  • GPN35158, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato;
  • GPN11158, per il debito verso F.Im.A.Co.D. per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e base normativa

Il 21 aprile 2016 INPS e il sindacato Federazione degli Imprenditori Agricoli e dei Coltivatori Diretti (F.Im.A.Co.D.) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La circolare ne riepiloga i principali profili applicativi.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere a riscossione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’associazione trasmette all’INPS, sotto la propria responsabilità e tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente, deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento di identità, secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture territoriali validano le deleghe acquisite nel portale mediante riscontro con la documentazione cartacea.

Concorrenza di più deleghe e revoca

Se pervengono all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto in favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta alla sede territorialmente competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere inoltrata all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega alla riscossione, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale); € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali; € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.

Sede dell’associazione

La sede del sindacato F.Im.A.Co.D. è indicata in Piazza Prati degli Strozzi n. 34, 00195 Roma (RM).

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile delle trattenute relative ai contributi associativi si istituisce il conto GPN25158. Per le operazioni contabili di completamento sono istituiti anche il conto GPN35158, relativo all’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato, e il conto GPN11158, relativo al debito verso F.Im.A.Co.D. per i contributi riscossi per suo conto. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, e nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

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