Circolare numero 124 del 08-07-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e FEDERDIPENDENTI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Vengono descritte le modalità operative per l’invio e la validazione delle deleghe, la gestione delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, le regole in materia di privacy, la durata della convenzione e i relativi profili contabili.
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-FEDERDIPENDENTI per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. Il documento illustra gli aspetti operativi, economici, giuridici e contabili connessi all’applicazione della convenzione.
Modalità di riscossione
La riscossione della quota associativa avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. È espressamente chiarito che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non impone all’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS, tramite Internet e il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota.
Contestualmente all’inserimento online, l’associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte dagli associati, complete di copia del documento di identità e redatte secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali procedono poi alla validazione delle deleghe acquisite sul portale mediante riscontro con la documentazione cartacea.
In caso di pluralità di deleghe rilasciate dallo stesso soggetto a favore di associazioni diverse, assume efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che la delega successiva contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega
Le parti ribadiscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, provvede ad acquisire la revoca stessa.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi sono quelli attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, con periodicità indicata come una tantum annuale;
- € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali;
- € 0,17 per gestione del singolo modello F24.
Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto; dopo tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Se insorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’associazione risulta soccombente, quest’ultima deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione sindacale si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si vincolano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve presentare la richiesta di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.
L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede del sindacato FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i seguenti conti:
- GPN25159, per i contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per conto del sindacato;
- GPN35159, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato;
- GPN11159, quale debito verso l’associazione per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidate direttamente alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Ambito della convenzione
L’INPS e il sindacato Confederazione dei Lavoratori dipendenti e dei Pensionati (FEDERDIPENDENTI) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Modalità di riscossione
La quota associativa viene riscossa congiuntamente ai contributi obbligatori e con le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota e l’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.
Gestione delle deleghe
L’associazione trasmette via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o non intende più pagare. Contestualmente deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee firmate, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe acquisite online confrontandole con la documentazione cartacea.
Pluralità di deleghe e revoca
Se pervengono più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’INPS territorialmente competente, salvo che la successiva contenga la revoca espressa della precedente. Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; eventuali comunicazioni devono quindi essere indirizzate all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente una revoca dall’associato, procede alla sua acquisizione.
Costi del servizio
I costi del servizio sono quelli attualizzati con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali e € 0,17 per gestione singolo modello F24. Le variazioni annuali sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluse le ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta. L’associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di contenziosi relativi ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, sul logo, sui poteri statutari o sulla perdita dei requisiti di legge, nonché recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante privacy.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche previste, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.
Aspetti organizzativi e sede dell’associazione
La sede del sindacato FEDERDIPENDENTI è indicata in via dei Palumbo n. 55, Lecce (LE).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPN25159, GPN35159 e GPN11159, rispettivamente per i contributi associativi riscossi per conto dell’associazione, per il relativo accreditamento e per il debito verso l’associazione. La gestione dei rapporti finanziari è affidata alla Direzione generale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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