Sentenza del 25/11/2015 n. 9534 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Definizione dell'accertamento con adesione e fissazione del quantum debeatur - Conseguenze - Impugnazione dell'accordo o dell'avviso di accertamento - Preclusione - Ricorso contro l'avviso di accertamento - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'atto impositivo, nonostante avesse già sottoscritto un atto di accertamento con adesione, con il quale erano stati definiti l'accertamento e il quantum debeatur. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare l'avviso di accertamento dopo la conclusione dell'accordo.
La decisione
La sottoscrizione dell'atto di adesione preclude l'impugnazione dell'atto impositivo originario. L'atto di adesione ha natura di transazione conservativa e si sostituisce all'accertamento inizialmente emesso; pertanto, una volta perfezionato l'accordo e determinato l'importo dovuto, il contribuente deve eseguirlo versando quanto concordato. Il ricorso contro l'avviso di accertamento è quindi inammissibile, salvo che l'Amministrazione abbandoni l'accordo e proceda nuovamente notificando l'atto originario.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accertamento con adesione, quando l'accordo è perfezionato e determina l'importo dovuto, comporta normalmente la rinuncia a contestare giudizialmente l'accertamento originario.
- L'accordo di adesione sostituisce l'avviso di accertamento iniziale: il contribuente non può scegliere successivamente di impugnare l'atto originario invece di adempiere all'accordo.
- Prima di sottoscrivere un atto di adesione è necessario valutare attentamente contenuto, importi e conseguenze, poiché la definizione produce effetti vincolanti e limita le successive possibilità di ricorso.
- L'impugnazione può diventare rilevante solo se l'Amministrazione non dà seguito all'accordo e decide di notificare nuovamente l'atto originario, abbandonando le determinazioni concordate.
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