Corte di giustizia, Sentenza C-39/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 giugno 2021. — Staatssecretaris van Financiën contro Jumbocarry Trading GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 29 – Comunicazione delle motivazioni alla persona interessata prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la medesima – Articolo 103, paragrafo 1, e articolo 103, paragrafo 3, lettera b) – Prescrizione dell’obbligazione doganale – Termine di notifica dell’obbligazione doganale – Sospensione del termine – Articolo 124, paragrafo 1, lettera a) – Estinzione dell’obbligazione doganale in caso di prescrizione – Applicazione nel tempo della disposizione che disciplina le cause di sospensione – Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. — Causa C-39/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il regime transitorio del codice doganale dell’Unione in materia di prescrizione dell’obbligazione doganale. Ha ritenuto che l’obbligo di preventiva comunicazione delle motivazioni e la correlata sospensione del termine di prescrizione si applichino anche ai debiti doganali sorti prima del 1o maggio 2016, se non ancora prescritti a quella data. Di conseguenza, l’avviso di pagamento notificato dopo tale sospensione può essere validamente adottato. La soluzione non contrasta con la certezza del diritto o il legittimo affidamento.
Applicabilità nel tempo della sospensione della prescrizione dell’obbligazione doganale e dell’estinzione per prescrizione nel codice doganale dell’Unione
La questione giuridica
Se l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applichino a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 ma non ancora prescritta a tale data; in caso affermativo, se tale applicazione sia incompatibile con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
Principio di diritto
Le disposizioni del codice doganale dell’Unione che impongono la previa comunicazione delle motivazioni al debitore e sospendono il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale si applicano anche alle obbligazioni doganali sorte prima del 1o maggio 2016, purché a tale data non fossero già prescritte. La sospensione prevista dall’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), ha natura sostanziale, ma opera sugli effetti futuri di una situazione non ancora definitivamente esaurita; pertanto non viola i principi della certezza del diritto né della tutela del legittimo affidamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 22, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 29, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 103, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 104, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 124, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 952/2013
- Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 8, paragrafo 1
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 221, paragrafo 3
- Regolamento (CEE) n. 2913/92, articolo 243, paragrafo 1
Applicabilità nel tempo della sospensione della prescrizione doganale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra il Segretario di Stato alle Finanze dei Paesi Bassi e la Jumbocarry Trading GmbH. Al centro della causa vi è la possibilità di notificare un’obbligazione doganale dopo il 1o maggio 2016, applicando il nuovo codice doganale dell’Unione a un debito sorto nel 2013.
Fatti e procedimento principale
Nel 2013 la Jumbocarry aveva immesso in libera pratica una partita di articoli in porcellana dichiarando un’origine preferenziale del Bangladesh e beneficiando di dazio pari allo 0%. Successivi controlli hanno rivelato che il certificato di origine era falso; nel 2016 l’autorità doganale ha quindi comunicato, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013, le motivazioni della futura decisione sfavorevole e ha poi notificato l’obbligazione doganale con avviso di pagamento del 18 luglio 2016.
La Jumbocarry ha sostenuto che il debito fosse già prescritto, perché l’obbligazione era sorta il 4 luglio 2013 e il termine triennale previsto dalla disciplina precedente sarebbe scaduto il 4 luglio 2016, senza che potesse operare la sospensione introdotta dal nuovo codice. I giudici nazionali di merito le avevano dato ragione, ma il ricorso per cassazione ha portato alla questione pregiudiziale.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 22, paragrafo 6, del codice doganale dell’Unione, sulla previa comunicazione delle motivazioni e sul diritto di essere sentito;
- l’articolo 29, che estende tale garanzia anche alle decisioni adottate senza previa richiesta;
- l’articolo 103, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b), sulla prescrizione e sulla sospensione del termine quando viene comunicato il preavviso motivato;
- l’articolo 104, paragrafo 2, relativo alla contabilizzazione;
- l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), sull’estinzione dell’obbligazione quando non è più possibile notificarla;
- l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che fissa in 30 giorni il termine per esprimere il punto di vista;
- il precedente articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92, che disciplinava la prescrizione nel vecchio codice doganale.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha trattato congiuntamente le due questioni del giudice del rinvio:
- se l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del nuovo codice si applichino a un’obbligazione nata prima del 1o maggio 2016 ma non ancora prescritta a quella data;
- se tale applicazione sia incompatibile con i principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
Ragionamento della Corte
La Corte ha distinto tra la disciplina procedurale e quella sostanziale.
Da un lato, ha qualificato l’obbligo di informazione preventiva previsto dall’articolo 22, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 29, come norma procedurale, collegata al diritto fondamentale di essere ascoltato. Dal 1o maggio 2016, dunque, le autorità doganali erano tenute a rispettare tale garanzia anche per le procedure di recupero avviate dopo tale data.
Dall’altro lato, ha affermato che l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), che sospende il termine di prescrizione per il periodo concesso al debitore per presentare osservazioni, ha natura sostanziale, perché incide sulla stessa durata del periodo entro cui il debito può essere validamente notificato. Tuttavia, una norma sostanziale nuova si applica agli effetti futuri di una situazione non ancora definitivamente acquisita, salvo diversa previsione espressa.
Nel caso concreto, alla data del 1o maggio 2016 l’obbligazione doganale della Jumbocarry non era ancora prescritta né estinta. La Corte ha quindi ritenuto che la situazione non fosse definitivamente cristallizzata e che la nuova disciplina potesse incidere sugli effetti futuri, cioè sulla prescrizione e sull’estinzione del debito.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’articolazione tra l’obbligo di previa comunicazione e la sospensione del termine di prescrizione costituisce un insieme inscindibile: il legislatore dell’Unione ha voluto, da un lato, rafforzare i diritti della difesa del debitore e, dall’altro, preservare gli interessi finanziari dell’Unione. L’introduzione della sospensione non è stata vista come una rottura imprevedibile dell’assetto precedente, ma come la formalizzazione di un meccanismo coerente con il sistema doganale.
Quanto ai principi generali, la Corte ha osservato che il prolungamento o la modifica di un termine di prescrizione, finché il credito non sia già prescritto, non viola di per sé la certezza del diritto. Né il legittimo affidamento può fondarsi sulla conservazione immutata della disciplina previgente, specie quando il legislatore interviene con una nuova regola chiaramente applicabile alle situazioni non ancora esaurite.
Decisione e dispositivo
La Corte ha risposto che l’articolo 103, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 devono essere interpretati nel senso che si applicano a un’obbligazione doganale sorta prima del 1o maggio 2016 e non ancora prescritta a tale data, anche alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.
Principi affermati
- L’obbligo di previa comunicazione delle motivazioni prima di una decisione sfavorevole è una garanzia procedurale applicabile dal 1o maggio 2016.
- La sospensione del termine di prescrizione collegata a tale comunicazione ha natura sostanziale, ma può operare sui debiti doganali già sorti e non ancora prescritti.
- La nuova disciplina non viola, in tale ipotesi, né la certezza del diritto né il legittimo affidamento.
- Per le obbligazioni doganali non ancora prescritte al momento dell’entrata in applicazione del codice doganale dell’Unione, il termine di recupero va calcolato tenendo conto della sospensione prevista dall’articolo 103, paragrafo 3, lettera b).
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