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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 28649 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava l'esistenza oggettiva delle operazioni documentate da fatture d'acquisto 2007 emesse da più società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer. Com. Metalli s.r.l.), ritenendole fittizie e chiedendo la rettifica di Ires, Iva e Irap; il giudizio verteva sul corretto riparto dell'onere della prova e sulla valutazione degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (assenza di organizzazione delle emittenti, mancanza di mezzi di trasporto, incongruenze numerazione/firme, anomalo volume di affari dei fornitori, collegamenti societari) nonché sulla rilevanza della documentazione prodotta dalla società (pagamenti tramite bonifico, scritture contabili).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la valutazione del giudice di merito circa il riparto dell'onere della prova. Ha affermato che l'Amministrazione può sostenere l'inesistenza oggettiva delle fatture mediante elementi presuntivi (es.: carenza di struttura organizzativa dei fornitori, mancanza di mezzi di trasporto, elementi anomali e concordanti) che, se dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, soddisfano l'onere probatorio e fanno carico al contribuente di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni. I semplici pagamenti tramite bonifico e la regolarità formale delle scritture non sono di per sé idonei a superare indizi seri e concordanti. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2

    Riconosce la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare elementi indiziari/presuntivi per dimostrare che fatture si riferiscano a operazioni fittizie; tali indizi, se gravi, precisi e concordanti, possono fondare il convincimento del giudice.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 18, 19

    D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17-19

    Richiamati in relazione al regime Iva e alle condizioni per la detrazione (richiamati logicamente dalla prospettazione difensiva sull'inesistenza delle operazioni e il conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione).

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7

    Citazione normativa collegata alle regole sulla documentazione e sulla detraibilità dell'IVA; utilizzata per inquadrare le conseguenze fiscali dello scarso fondamento delle fatture.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma sulle presunzioni e sugli elementi indiziari in materia tributaria; usata per confermare che gli elementi indiziari possono avere consistenza probatoria sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Principio civile sul riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza mediante elementi indiziari gravidi di significato; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39 (citazione errata nel ricorso)

    citazione errata nel ricorso (la Corte segnala l'errore materiale: la norma utile è D.P.R. n. 600/1973, art. 39)

    Rilevata dalla Corte come errore materiale nella citazione normativa del ricorso; non ha inciso sul principio applicato relativo alle presunzioni probatorie.

Massime di principio

  • La fattura di regola attribuisce al ricevente il diritto alla detrazione/deducibilità, perciò spetta all'Amministrazione dimostrare l'inesistenza dell'operazione; tale dimostrazione può essere basata su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Elementi indiziari utili a dimostrare l'inesistenza includono: mancanza di idonea struttura organizzativa del fornitore (locali, mezzi, personale, utenze), assenza di mezzi/organizzazione del vettore, incongruenze nei documenti, anomalie economiche (volumi/anticonomicità), collegamenti societari e sovrapposizioni formali tra documenti.
  • Se l'Amministrazione produce indizi robusti, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve provare l'effettiva esecuzione delle operazioni con prove adeguate (es. documenti di trasporto datati e congrui, bolle con data certa, attestazioni terze, evidenze di movimentazione fisica/di magazzino, contratti, corrispondenza operativa), non limitandosi a fatture e bonifici.
  • Il pagamento tramite bonifico e la regolarità formale delle scritture contabili, da soli, non sono sufficienti a disinnescare indizi forti di fittizietà; possono essere utilizzati dal contribuente ma non valgono automaticamente come prova definitiva dell'effettiva prestazione.
  • Non è necessario che l'Amministrazione provi la consapevolezza fraudolenta del contribuente: una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, la buona fede non può essere presunta e il contribuente rimane onerato di dimostrare la realtà dell'operazione.
  • In caso di errata valutazione del riparto dell'onere probatorio da parte del giudice di merito (svalutazione indebita di indizi o inappropriata attribuzione di peso probatorio ai bonifici), la sentenza è suscettibile di cassazione e rinvio per nuovo esame.

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