Sentenza del 03/02/2016 n. 161 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Sottoscrizione - Delega al Funzionario - Limite di valore dell'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società e imputato pro quota ai soci il maggior reddito per trasparenza. Tra i motivi principali vi era l'illegittimità della sottoscrizione degli avvisi: la funzionaria delegata dal Direttore Provinciale poteva sottoscrivere atti riguardanti un maggior imponibile non superiore a 30.000 euro, mentre l'accertamento riguardava un maggior imponibile di 54.780 euro e un recupero IVA di 66.930 euro. L'Ufficio ha contestato anche l'ammissibilità dei ricorsi per asserita violazione della procedura di reclamo-mediazione prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che gli avvisi fossero stati sottoscritti da una funzionaria priva di idonea autorizzazione, poiché il valore dell'accertamento superava il limite economico previsto dalla delega. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. È stato inoltre respinto l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate: il deposito anticipato del ricorso-reclamo, prima della scadenza dei 90 giorni, non comportava l'invalidità dell'atto in assenza di una specifica previsione normativa, soprattutto considerato il successivo diniego dell'Ufficio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Commissione ha ritenuto che l'anticipazione del deposito del ricorso-reclamo rispetto alla conclusione del termine di 90 giorni non determini automaticamente l'inammissibilità o l'invalidità del ricorso, in mancanza di una specifica disposizione di legge e a fronte del successivo diniego dell'Ufficio.
Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La norma è stata invocata dai contribuenti in relazione agli obblighi connessi alla chiusura delle operazioni di verifica e alla consegna del processo verbale, ma la Commissione non ha esaminato il motivo poiché la violazione della delega di firma era già sufficiente a definire la controversia.
Artt. 61 e 35 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento della decisione della Commissione Tributaria Regionale.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delegato è legittimo solo se la delega copre sia il tipo di atto sia il valore economico dell'accertamento.
- Quando il maggior imponibile accertato supera il limite previsto nella delega, la sottoscrizione del funzionario è viziata e l'avviso può essere annullato per carenza di potere, senza necessità di esaminare gli altri motivi di ricorso.
- Per verificare la validità dell'atto occorre confrontare il valore indicato nella delega con il valore effettivo dell'accertamento, considerando anche gli importi e le modalità di imputazione ai soci nelle società trasparenti.
- La procedura di reclamo-mediazione non comporta necessariamente l'inammissibilità del ricorso se questo viene depositato prima della scadenza del termine, soprattutto quando l'Ufficio abbia successivamente notificato il diniego e non vi sia una specifica norma che stabilisca tale sanzione.
- I motivi ulteriori, come quelli relativi alla consegna del processo verbale di chiusura della verifica, possono essere dichiarati assorbiti quando viene riconosciuto un vizio autonomo e preliminare sufficiente ad annullare l'accertamento.
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