Sentenza del 03/02/2016 n. 1013 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Contestazione quote ammortamento avviamento - Rilevanza periodo di effettuazione operazione da cui originano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ripresa a tassazione è stata ritenuta illegittima. Ai fini della decadenza, rileva il periodo d'imposta in cui si è perfezionata l'operazione da cui deriva l'avviamento, non ciascun successivo esercizio in cui il relativo costo viene ammortizzato: l'ammortamento è una mera ripartizione contabile pluriennale del costo. Non sono indicati nel testo fornito l'esito nei precedenti gradi, le spese o eventuali altre statuizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ripresa a tassazione delle quote di ammortamento dell'avviamento maturate dopo il conferimento di un ramo d'azienda. L'Amministrazione le riteneva deduzioni indebite ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, contestando l'operazione come elusiva. Il contribuente ha contestato la ripresa perché l'operazione da cui traevano origine le quote era stata perfezionata in un periodo d'imposta ormai non più accertabile, essendo scaduti i termini di decadenza previsti dall'art. 43 del d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel caso di conferimento di un ramo di azienda, la ripresa a tassazione che abbia ad oggetto la deduzione (ritenuta indebita ex art. 37 bis d.P.R. 600/1973) di quote di ammortamento dell'avviamento è illegittima se il momento in cui l'operazione ritenuta elusiva ricade in un periodo d'imposta non più accertabile per effetto del decorso dei termini decadenziali ex art. 43 d.P.R. 600/1973.
La contestazione antielusiva relativa alle quote di ammortamento non consente di superare la decadenza maturata rispetto al periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'operazione che ha originato l'avviamento.
Art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'ammortamento infatti costituisce la mera operazione contabile di ripartizione su più esercizi del costo pluriennale mentre ciò che rileva, ai fini dell'accertamento, è il momento del perfezionamento dell'operazione da cui originano le quote in questione.
Il termine di decadenza va riferito al periodo in cui si è perfezionata l'operazione originaria, non ai successivi periodi nei quali le quote di ammortamento sono dedotte.
Massime di principio
- Quando una ripresa fiscale riguarda deduzioni distribuite su più esercizi ma originate da un'operazione unitaria, occorre individuare il fatto generatore della contestazione: la mera imputazione contabile pluriennale non sposta, di per sé, il momento rilevante ai fini della decadenza.
- Se il periodo d'imposta in cui è stata perfezionata l'operazione originaria non è più accertabile per decorso dei termini, la ripresa delle quote successive non può essere utilizzata per contestare indirettamente quell'operazione.
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