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Sentenza

Sentenza del 03/02/2016 n. 997 - Comm. Trib. Prov. Milano

SANZIONE - Cumulo giuridico - Dichiarazioni infedele - Omesso versamento delle ritenute - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il testo enuncia il principio secondo cui è legittima la contestazione di entrambe le violazioni, ma, essendo collegate da un unico fine, la sanzione va determinata applicando la pena prevista per la violazione più grave, secondo il criterio del cumulo giuridico. Non sono indicati il giudice, l’esito concreto del giudizio, gli importi, le date o le statuizioni sulle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle sanzioni irrogate per dichiarazione dei redditi infedele e omesso versamento delle ritenute. Le condotte sono distinte e possono essere autonomamente sanzionate; tuttavia, quando la dichiarazione infedele è funzionale al mancato versamento e le violazioni perseguono l’unico scopo di non versare le ritenute, opera il cumulo giuridico.

Norme richiamate

  • Art. 81 c.p.

    Tuttavia si versa nell'ipotesi del cumulo giuridico, così come mutuato dal principio espresso dall'art. 81 c.p. con la conseguente applicazione della pena prevista per la violazione più grave, dal momento che l'infedele dichiarazione sia teleologicamente connessa e funzionale al mancato versamento delle imposte e che la progressione nella violazione delle diverse norme tributarie sia finalizzata ad un unico scopo, rappresentato dalla volontà del contribuente di non versare le ritenute.

    Il principio del cumulo giuridico comporta l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave quando più violazioni, pur autonome e sanzionabili, risultano collegate da un medesimo disegno finalizzato a non versare le imposte.

Massime di principio

  • La dichiarazione infedele e l’omesso versamento sono condotte differenti: la loro connessione non elimina l’autonomia delle violazioni né rende di per sé illegittima la contestazione di entrambe.
  • Il cumulo giuridico può applicarsi quando la dichiarazione infedele è strumentale all’omesso versamento e le diverse violazioni sono dirette a un unico scopo; in tal caso si applica la sanzione prevista per la violazione più grave.
  • La sola contemporanea presenza di più violazioni non basta, secondo il principio riportato: occorre il collegamento funzionale e finalistico tra le condotte.

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