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Legge

L.R. Veneto 30/2011

Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 30/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta liberalizza in parte gli orari del commercio al dettaglio: apertura possibile tutti i giorni tra le 7 e le 22, con chiusura domenicale e festiva salvo dicembre, 16 giornate annue sperimentali e i comuni turistici/città d’arte. Sospende inoltre, per un anno dall’entrata in vigore, i procedimenti per nuove grandi strutture di vendita e parchi commerciali.

Orari del commercio al dettaglio e sospensione autorizzazioni per grandi strutture di vendita

Orari del commercio al dettaglio e misure transitorie per grandi strutture di vendita

La legge regionale del Veneto disciplina gli orari di apertura e chiusura del commercio al dettaglio e introduce una moratoria temporanea sui procedimenti autorizzatori per grandi strutture di vendita e parchi commerciali. L’intervento è circoscritto al territorio regionale veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a favorire lo sviluppo del commercio al dettaglio nelle sue diverse forme, nel rispetto di concorrenza, trasparenza del mercato, tutela del consumatore, equilibrio tra format distributivi, tutela del territorio e dell’ambiente, incluso quello urbano, nonché del servizio di vicinato. La legge si applica anche al commercio su aree pubbliche, per quanto compatibile.

Regime generale degli orari di apertura

Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura, entro la fascia compresa tra le ore 7 e le ore 22. La disciplina generale prevede la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe espressamente previste. L’esercente deve rendere noto al pubblico l’orario effettivo di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei.

Deroghe alle chiusure domenicali e festive

Nel mese di dicembre le attività possono restare aperte anche nei giorni domenicali e festivi. Inoltre, in via sperimentale, sono consentite ulteriori 16 giornate di apertura all’anno, individuate dai comuni interessati entro il 30 novembre dell’anno precedente, sentite le organizzazioni rappresentative di imprese, consumatori e lavoratori. Le aperture sperimentali devono essere coordinate con iniziative di marketing territoriale finalizzate alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

Revisione del regime sperimentale

Decorso un anno dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sulla base degli esiti della sperimentazione, sentite le rappresentanze degli enti locali e le organizzazioni interessate e previo parere della commissione consiliare competente, può ridisciplinare la materia delle 16 giornate aggiuntive.

Comuni turistici e città d’arte

Nei comuni a prevalente economia turistica e nelle città d’arte, individuati secondo la legge regionale n. 62/1999, gli esercenti hanno piena libertà nella determinazione degli orari e possono derogare alla chiusura domenicale e festiva. I comuni possono delimitare zone del territorio e periodi di maggiore afflusso turistico in cui applicare tale regime di maggiore libertà.

Festività con chiusura obbligatoria

Fuori dalle zone e dai periodi di maggiore afflusso turistico dei comuni turistici e delle città d’arte, gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura obbligatoria il 1° gennaio, a Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e il 25 dicembre.

Commercio su aree pubbliche e esclusioni

Le regole sugli orari si estendono anche alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Non si applicano, invece, alle attività collocate all’interno di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti per quanto riguarda la fascia oraria generale e la chiusura nelle festività indicate.

Moratoria su grandi strutture di vendita e parchi commerciali

Per assicurare la tutela degli interessi pubblici generali e in attesa della nuova disciplina regionale del commercio al dettaglio su area privata, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali. La sospensione vale anche per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ma non riguarda il trasferimento di sede e le modificazioni delle autorizzazioni già rilasciate indicate dalla normativa regionale richiamata.

Durata e disciplina residuale

La sospensione dei procedimenti autorizzatori opera comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge. Per quanto non disciplinato espressamente, continuano ad applicarsi la normativa statale e regionale previgente sul commercio e sugli orari, nonché la legge regionale n. 15/2004 per gli aspetti collegati.

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