L.R. Veneto 2/2012
Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto proroga fino al 31 dicembre 2012, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, la possibilità per i comuni ancora privi di PAT di adottare varianti allo strumento urbanistico generale in deroga al divieto dell’art. 48 della l.r. 11/2004. Abroga inoltre una precedente disposizione transitoria analoga. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Proroga transitoria delle varianti urbanistiche in deroga al divieto previsto dalla legge urbanistica regionale del Veneto
Proroga transitoria delle varianti urbanistiche nel Veneto
La legge regionale del Veneto interviene in via temporanea sulla disciplina delle varianti urbanistiche, consentendo ai comuni ancora privi del primo piano di assetto del territorio (PAT) di continuare ad adottare determinate varianti allo strumento urbanistico generale. La disciplina ha carattere eccezionale e vale solo nel territorio regionale veneto.
Ambito di applicazione e finalità
La norma riguarda le varianti allo strumento urbanistico generale che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già ammesse in deroga al divieto posto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 11/2004. L’obiettivo è consentire ai comuni non ancora dotati di PAT di non interrompere, per un ulteriore periodo, la possibilità di adottare tali varianti.
Regola transitoria sulle varianti
Fino al riordino complessivo della legge regionale n. 11/2004 e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, le varianti in deroga al divieto dell’articolo 48, comma 1, possono essere adottate fino all’approvazione del primo PAT. La proroga opera quindi entro un duplice limite:
- limite temporale assoluto: 31 dicembre 2012;
- limite funzionale: approvazione del primo PAT del comune interessato.
Effetti sulla disciplina previgente
La legge abroga il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2010, che prevedeva una disciplina transitoria analoga con scadenza al 31 dicembre 2011. La nuova legge sostituisce dunque il precedente regime prorogandone l’efficacia per un ulteriore anno.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. Trattandosi di una disposizione temporanea, la sua utilità pratica è limitata al periodo compreso tra l’entrata in vigore e il 31 dicembre 2012, salvo approvazione del primo PAT prima di tale data.
Valutazione di attualità
La disciplina è oggi priva di utilità applicativa, perché riferita a un termine finale già scaduto e a una fase transitoria conclusa. La legge risulta quindi sostanzialmente obsoleta.
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