L.R. Veneto 1/2012
Istituzione della Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto istituisce una Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa di ARPAV, con compiti di indagine sull’attività dal 2000 fino alla fine dell’ottava legislatura. La Commissione, composta da 9 consiglieri, conclude i lavori entro 6 mesi dall’insediamento, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio consiliare.
Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa di ARPAV
Commissione d'inchiesta sulla gestione amministrativa di ARPAV
La legge regionale del Veneto istituisce una Commissione d’inchiesta consiliare per verificare la correttezza e la trasparenza della gestione amministrativa dell’ARPAV. Si tratta di un intervento straordinario, riferito a specifiche attività dell’Agenzia e limitato temporalmente al periodo di indagine previsto dalla norma.
Finalità e ambito dell'indagine
La Commissione è istituita ai sensi dello Statuto regionale per acquisire dati e informazioni sull’intera attività gestionale dell’ARPAV a decorrere dall’anno 2000 fino alla fine dell’ottava legislatura. L’obiettivo è fare chiarezza su aspetti rilevanti della gestione amministrativa dell’ente.
Oggetto dei controlli
L’indagine deve concentrarsi in particolare su:
- consulenze e contratti di collaborazione, con indicazione di tipologia e costi;
- analisi di laboratorio affidate all’esterno, con relativa tipologia e costo;
- costi di gestione amministrativa del personale, sia in forma diretta sia tramite affidamento esterno;
- costi e procedure connessi alla realizzazione della nuova sede regionale e alla ristrutturazione delle sedi decentrate;
- acquisti di beni e servizi, da esaminare in modo dettagliato.
Composizione e organizzazione interna
La Commissione è composta da nove consiglieri regionali: cinque della maggioranza e quattro della minoranza. La nomina spetta all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Tra i componenti, il Presidente è eletto tra i consiglieri di minoranza, mentre il vicepresidente e il segretario sono eletti tra i componenti di maggioranza. Per quanto non disciplinato espressamente, si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio regionale richiamate dalla legge, nei limiti di compatibilità.
Poteri, doveri e riservatezza
Gli amministratori e i dipendenti della Regione e dell’ARPAV sono tenuti a rispondere alle richieste della Commissione e a esibire atti e documenti in loro possesso, anche se coperti da segreto d’ufficio. I componenti della Commissione sono invece vincolati al segreto istruttorio.
Durata dei lavori e relazione finale
La Commissione deve concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di insediamento. Il termine può essere prorogato una sola volta, per non più di altri 6 mesi, dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.
Entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte; possono essere presentate anche relazioni di minoranza.
Supporto operativo e struttura di riferimento
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura alla Commissione il personale, i mezzi e le strutture necessarie. La Commissione può inoltre avvalersi della struttura ispettiva regionale prevista dalla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge avviene senza oneri aggiuntivi, utilizzando le risorse già allocate nell’UPB U0001 "Consiglio regionale" del bilancio pluriennale 2011-2013.
Profili di attualità dell’atto
La disciplina è legata a una Commissione d’inchiesta temporanea, destinata a operare per il periodo indicato dalla legge e riferita alla gestione di ARPAV fino alla fine dell’ottava legislatura. Per questo, pur formalmente vigente, l’atto ha oggi rilevanza sostanzialmente esaurita.
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