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Legge

L.R. Veneto 4/2012

Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 4/2012 abolisce, dalla decima legislatura, assegno vitalizio e reversibilità per i nuovi consiglieri, mantenendoli per gli eletti nelle prime nove legislature con facoltà di rinuncia e rimborso contributi. Riorganizza inoltre indennità, diaria, rimborsi e assegno di fine mandato, con decorrenza subordinata agli atti attuativi dell’Ufficio di Presidenza.

Abolizione dell’assegno vitalizio e revisione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali del Veneto

Abolizione dell’assegno vitalizio e revisione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali del Veneto

La legge regionale disciplina in modo organico il trattamento economico dei consiglieri regionali del Veneto, abolendo il vecchio sistema dell’assegno vitalizio per le nuove legislature e semplificando indennità, diaria, rimborsi e fine mandato. La riforma si inserisce nel quadro del contenimento dei costi della politica e opera solo nell’ambito regionale veneto.

Ambito di applicazione e decorrenza

La nuova disciplina si applica ai consiglieri regionali del Veneto secondo una distinzione netta tra eletti nelle prime nove legislature e consiglieri della decima legislatura e successive.

  • Dalla decima legislatura sono aboliti assegno vitalizio e assegno di reversibilità.
  • Le modifiche agli istituti economici e ai rimborsi si applicano dal mese successivo all’adozione dei provvedimenti attuativi dell’Ufficio di Presidenza, che devono essere emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
  • Fino a tale momento continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Assegno vitalizio e assegno di reversibilità

Per i consiglieri eletti dalla decima legislatura in poi non operano più i trattamenti differiti fondati su vitalizio e reversibilità. Per i consiglieri eletti in una delle prime nove legislature, invece, tali istituti restano applicabili secondo la normativa previgente.

Regime transitorio e facoltà di rinuncia

La legge preserva i diritti maturati dai consiglieri delle prime nove legislature, ma introduce una facoltà di opzione definitiva.

  • I consiglieri eletti in una delle prime nove legislature che abbiano versato i contributi per almeno cinque anni possono rinunciare definitivamente all’assegno vitalizio e di reversibilità.
  • La rinuncia va esercitata, a pena di decadenza, prima di conseguire il pagamento dell’assegno vitalizio.
  • Rimane fermo il diritto all’assegno di fine mandato.
  • È riconosciuta la restituzione del 100% dei contributi versati ai sensi della legge regionale n. 9/1973, senza interessi legali.
  • La restituzione non può comunque eccedere l’importo corrispondente agli ultimi 15 anni di contribuzione.
  • L’Ufficio di Presidenza definisce modalità di richiesta e restituzione.

Per i consiglieri eletti nelle prime nove legislature e rieletti nella decima o successive, il nuovo mandato non produce ulteriori effetti giuridici ed economici sul vitalizio e sulla reversibilità, incluso l’obbligo contributivo correlato.

Sospensione volontaria del vitalizio

La corresponsione dell’assegno vitalizio può essere sospesa anche su richiesta del titolare.

  • Il ripristino avviene su richiesta dell’avente titolo.
  • Non è previsto diritto di rivalsa per il periodo di sospensione.
  • L’Ufficio di Presidenza disciplina termini e modalità delle domande di sospensione e ripristino.

Assegno di fine mandato

L’assegno di fine mandato viene mantenuto e ricollegato a un sistema contributivo.

  • Dalla decima legislatura l’assegno è erogato ai consiglieri che optano per tale trattamento e versano la relativa quota mensile determinata dall’Ufficio di Presidenza.

Indennità di carica e indennità di funzione

Il trattamento indennitario viene riferito ai valori vigenti al 31 dicembre 2010.

  • L’indennità di carica lorda è pari a quella spettante ai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 2010.
  • L’indennità di funzione lorda per le cariche indicate è pari a quella spettante al 31 dicembre 2010, ma ridotta del 25%.
  • L’indennità è riconosciuta, tra gli altri, a Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, vicepresidenti, membri della Giunta, consiglieri segretari, presidenti delle commissioni permanenti, presidenti dei gruppi consiliari, vice presidenti e consiglieri segretari delle commissioni, revisori dei conti e vice presidenti dei gruppi.
  • Le indennità sono aggiornate con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza in base all’indice ISTAT del costo della vita, ma gli aggiornamenti non sono computati fino al 31 dicembre 2013.

Diaria e commisurazione alla partecipazione effettiva

La diaria è qualificata come rimborso spese per la partecipazione ai lavori consiliari e ad attività istituzionali nel territorio regionale.

  • L’importo tiene conto anche della distanza tra residenza del consigliere e sede della Regione.
  • È ridotto per chi usufruisce di mezzi di trasporto messi a disposizione dalla Regione.
  • È ridotto anche per i consiglieri in missione nel territorio regionale con mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, se utilizzano mezzi regionali.
  • È ridotta in caso di assenza dalle sedute degli organi di appartenenza.
  • In caso di mancata partecipazione alle votazioni consiliari, secondo percentuale e modalità stabilite dall’Ufficio di Presidenza, si applica una trattenuta.

Rimborsi spese per missioni e attività istituzionali

La legge coordina il sistema dei rimborsi con la nuova disciplina del trattamento economico.

  • Per missioni fuori dal territorio regionale spettano rimborso di alloggio, vitto e trasporto effettivamente sostenuti e documentati.
  • Se si usa il proprio mezzo, il rimborso del viaggio è calcolato secondo tariffe ACI, con eventuale pedaggio autostradale.
  • Sono rimborsabili le spese di taxi nella località di missione, quando necessarie per esigenze di servizio.
  • L’Ufficio di Presidenza emana le disposizioni attuative.

Gruppi consiliari

Anche la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari viene adeguata.

  • I gruppi possono riconoscere ai consiglieri rimborsi, anche forfetari, per spese connesse ad attività svolte in località diverse dal capoluogo regionale o dal comune di residenza.
  • Per tali rimborsi è riconosciuto a ciascun gruppo un contributo determinato dall’Ufficio di Presidenza, anche in ragione della consistenza numerica.
  • Le somme rientrano tra i rimborsi spese fiscalmente rilevanti ai sensi del TUIR.
  • È vietato corrispondere compensi per prestazioni d’opera intellettuale o rimborsi per collaborazioni.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge sopprime o rende incompatibili varie disposizioni delle leggi regionali precedenti, per adeguare il sistema al nuovo assetto.

  • Sono abrogate disposizioni della legge regionale n. 5/1997 e della legge regionale n. 1/2011 in materia di trattamento indennitario, rimborsi e istituti connessi.
  • Viene eliminato il previgente impianto normativo non più coerente con l’abolizione del vitalizio e con la nuova configurazione dei trattamenti economici.

Provvedimenti attuativi e ruolo dell’Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha un ruolo centrale nell’attuazione della riforma.

  • Definisce modalità di richiesta e restituzione dei contributi per chi rinuncia al vitalizio.
  • Stabilisce termini e modalità per sospensione e ripristino del vitalizio.
  • Determina la quota mensile per l’assegno di fine mandato.
  • Emana le disposizioni attuative su diaria, riduzioni, trattenute e rimborsi.
  • Deve adottare i provvedimenti necessari entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Obsolescenza

La legge non è da considerare obsoleta in sé, perché disciplina ancora il regime dei consiglieri regionali veneti e i relativi trattamenti economici, con effetti permanenti per la struttura del sistema. Tuttavia, alcune sue previsioni operative sono legate a una fase transitoria e a date specifiche già trascorse, come il blocco degli aggiornamenti fino al 31 dicembre 2013 e l’avvio dalla decima legislatura.

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