L.R. Veneto 29/2011
Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica (BURVET).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce il BURVET come unico bollettino telematico della Regione Veneto, ne disciplina struttura, contenuti, consultazione, tariffe, valore legale dei testi e organizzazione. Prevede un avvio dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del manuale attuativo, abroga la disciplina previgente e regola il periodo transitorio per contratti e tariffe vigenti.
Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico del Veneto (BURVET)
Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione del Veneto (BURVET)
La legge disciplina il Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, che diventa lo strumento di conoscenza e di pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e degli altri atti pubblicati. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e introduce un modello di pubblicazione digitale con garanzie di autenticità, integrità e conservazione.
Funzione, forma e periodicità del BURVET
Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso via internet sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione avviene, di regola, con cadenza settimanale, salve diverse esigenze editoriali e comunque ogni volta che ne sia ravvisata la necessità. Il Bollettino può essere pubblicato in supplemento, oppure in edizione speciale o straordinaria secondo le regole del manuale attuativo.
Struttura del Bollettino e contenuti pubblicabili
Il BURVET è articolato in quattro parti.
- Parte prima: leggi regionali statutarie, leggi regionali e regolamenti regionali.
- Parte seconda: atti della Giunta, del Presidente della Giunta, del Consiglio regionale, dell’Ufficio di Presidenza e dei dirigenti e segretari regionali, distinti in due sezioni tra atti monocratici e collegiali.
- Parte terza: referendum regionali, atti e provvedimenti della Corte costituzionale relativi a giudizi in cui la Regione è parte, ordinanze di rimessione di questioni di legittimità costituzionale, bandi e avvisi di concorso e di appalto previsti da leggi statali o regionali, avvisi e comunicati disposti dagli organi regionali o previsti per altri enti e soggetti privati.
- Parte quarta: atti di organi statali ed enti pubblici la cui pubblicazione sia prevista dalla legge o sia opportuna per esigenze di pubblica conoscenza.
Non sono pubblicati gli atti di mera esecuzione di provvedimenti amministrativi o quelli di esclusiva rilevanza interna.
Ulteriori pubblicazioni e trattamento dei dati personali
Il manuale può prevedere la pubblicazione di ulteriori atti rispetto a quelli elencati dalla legge. Gli atti della parte seconda, terza e quarta possono essere pubblicati anche per estratto, secondo quanto stabilito dal manuale.
Il trattamento di eventuali dati personali contenuti negli atti pubblicati deve rispettare i principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza previsti dal Codice privacy. I soggetti richiedenti la pubblicazione devono omettere le informazioni incompatibili con tali esigenze di tutela.
Valore legale del testo pubblicato e correzioni
I testi pubblicati nel BURVET si presumono conformi all’originale e costituiscono il testo legale degli atti fino a prova contraria tramite esibizione dell’originale o di copia conforme. Se emergono difformità tra testo trasmesso e testo pubblicato, o tra originale e testo trasmesso, la correzione avviene tramite comunicato che indica la parte errata e il testo corretto, con eventuale ripubblicazione integrale dell’atto.
La pubblicazione dei testi legislativi aggiornati e coordinati ha carattere meramente informativo.
Numerazione e adempimenti redazionali
Le leggi e i regolamenti regionali sono numerati progressivamente a partire dal n. 1 di ogni anno solare; gli atti degli organi e dirigenti regionali seguono una numerazione progressiva per ciascuna tipologia di atto.
In appendice alle leggi e ai regolamenti regionali sono inserite, a fini informativi, note sul procedimento di formazione, le relazioni al Consiglio regionale, il contenuto delle disposizioni espressamente citate e l’indicazione della struttura regionale competente per l’attuazione.
Tariffe, gratuità e costi di consultazione
La pubblicazione degli atti della Regione nel BURVET è gratuita. È gratuita anche la pubblicazione di atti di altri enti o amministrazioni adottati per conto della Regione o su incarico della stessa. Negli altri casi, la pubblicazione è subordinata al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta regionale.
La consultazione online è libera e gratuita. È inoltre garantita presso gli URP regionali, presso altri uffici individuati dal manuale e presso biblioteche o altri uffici degli enti locali individuati dagli stessi enti. In tali sedi deve essere disponibile gratuitamente almeno una copia cartacea dell’ultimo numero del BURVET. Il rilascio di copie avviene previo pagamento di un contributo pari a quello previsto per l’estrazione di copie di atti amministrativi.
Organizzazione e manuale operativo
La direzione, gestione, redazione e pubblicazione del BURVET spettano a una specifica struttura della Segreteria della Giunta regionale. Il Segretario della Giunta regionale ne è il direttore responsabile.
La Giunta regionale adotta un manuale che disciplina le regole tecniche e operative del servizio: sicurezza dei testi, archiviazione e conservazione, manutenzione del sistema informativo, invio elettronico degli atti, struttura del sito, motore di ricerca accessibile, newsletter, criteri per ulteriori atti pubblicabili, estratti, adempimenti redazionali, tempi di pubblicazione, correzioni, pagamento e introito delle inserzioni, assolvimento del bollo e modalità di pubblicazione delle leggi regionali nella Gazzetta Ufficiale statale.
Regime transitorio e decorrenza del BURVET
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire gli indirizzi per i rapporti contrattuali in essere, adottare il manuale e definire le modalità di accesso e rilascio copie documentali in attesa della disciplina organica sul procedimento amministrativo.
Il BURVET decorre dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del manuale nel Bollettino regionale. Fino all’approvazione delle nuove tariffe, continuano ad applicarsi quelle vigenti.
Abrogazioni e disciplina finanziaria
La legge abroga la previgente disciplina regionale del Bollettino del 1989 e le successive modifiche indicate. Sul piano finanziario, le entrate da inserzioni confluiscono nel bilancio regionale 2011; gli oneri per il 2011-2012 sono quantificati in euro 320.000 e coperti con risorse già allocate.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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