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Legge

L.R. Veneto 5/2012

Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta del Veneto: composizione dell’assemblea, collegi, elettorato, ineleggibilità/incompatibilità, presentazione di liste e candidature, votazione, assegnazione dei seggi, surroghe, convalida e ricorsi. La decorrenza è subordinata all’entrata in vigore del nuovo Statuto regionale; le disposizioni transitorie valevano solo per la prima applicazione.

Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto

Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale del Veneto

La legge disciplina integralmente il sistema elettorale regionale del Veneto per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta. Definisce composizione, candidature, voto, attribuzione dei seggi, convalida degli eletti e contenzioso, applicandosi esclusivamente al territorio regionale veneto.

Ambito generale e principi di elezione

Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto. Il sistema si basa su liste provinciali concorrenti e coalizioni regionali collegate a un candidato Presidente. Il Presidente è eletto contestualmente al Consiglio; i consiglieri rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.

Composizione del Consiglio e circoscrizioni

Il numero dei consiglieri è determinato dalla popolazione residente, nella misura di uno ogni 100.000 abitanti, con esclusione della parte frazionaria del quoziente. Per il Veneto la popolazione è quella risultante dall’ultimo censimento generale ufficiale. Fanno parte del Consiglio anche il Presidente della Giunta eletto e il candidato Presidente risultato secondo per voti validi.

Il territorio regionale è ripartito nelle circoscrizioni corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione e con metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Durata della carica

La durata in carica del Consiglio e del Presidente è quella stabilita dalla legge della Repubblica, salvo cessazione anticipata nei casi previsti. Consiglieri e Presidente entrano in carica con la proclamazione.

Elettorato attivo e passivo

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del Veneto che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere regionale e Presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni.

La legge introduce il limite del terzo mandato consecutivo:

  • non è consentita l’immediata ricandidatura a Presidente dopo due mandati consecutivi ininterrotti;
  • non è consentita l’immediata rinomina ad assessore per chi abbia svolto ininterrottamente due mandati consecutivi nella Giunta;
  • il terzo mandato consecutivo è ammesso se uno dei due mandati precedenti è durato meno di due anni, sei mesi e un giorno.

Ineleggibilità

Sono previste numerose cause di ineleggibilità a Presidente e consigliere, tra cui, in sintesi, alti dirigenti statali, prefetti e funzionari di pubblica sicurezza operanti in regione, ufficiali superiori delle Forze armate operanti in regione, ecclesiastici con giurisdizione nel territorio regionale, titolari di organi di controllo sulla Regione, magistrati operanti in regione, dipendenti regionali, legali rappresentanti e dirigenti di società a capitale maggioritario regionale, amministratori e dipendenti di enti dipendenti o vigilati dalla Regione, consiglieri e assessori regionali di altre Regioni, e vertici delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Le cause non operano se l’interessato cessa dall’incarico o dalle funzioni entro il termine per la presentazione delle candidature, mediante dimissioni, trasferimento, revoca, aspettativa o altre forme previste. La pubblica amministrazione deve provvedere entro cinque giorni dalla richiesta; in difetto, la cessazione si produce dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione comporta astensione effettiva da ogni atto dell’ufficio.

Incompatibilità

Sono incompatibili con la carica di Presidente e consigliere regionale, tra le altre, le cariche di parlamentare nazionale o europeo, ministro o sottosegretario, alcune magistrature superiori, presidente/assessore/consigliere provinciale, sindaco/assessore/consigliere comunale, amministratori o dipendenti di enti vigilati o sovvenzionati dalla Regione in determinate condizioni, soggetti che hanno rapporti di appalto o consulenza continuativi con la Regione o con enti rilevanti, chi ha liti pendenti con la Regione in specifiche ipotesi, chi è debitore verso la Regione per responsabilità accertata con sentenza passata in giudicato, chi sopravviene in una causa di ineleggibilità, e i titolari di alcune cariche regionali di garanzia o controllo.

La lite pendente non rileva per gli amministratori quando è connessa all’esercizio del mandato.

Decadenza e procedura di contestazione

Le cause di ineleggibilità sopravvenute dopo le elezioni comportano decadenza se l’ufficio o la funzione sono stati accettati. Le cause di incompatibilità, preesistenti o sopravvenute, comportano decadenza se il consigliere non esercita l’opzione nel procedimento previsto.

Il Consiglio contesta la causa di incompatibilità, assegna 10 giorni per le osservazioni, decide nei 10 giorni successivi e, se la causa persiste, intima la rimozione entro 5 giorni; in mancanza, dichiara la decadenza con atto notificato entro 5 giorni.

Indizione delle elezioni e istruzioni operative

Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta in carica nel periodo tra il 15 maggio e il 15 giugno. Se il Consiglio cessa anticipatamente, salvo il caso di scioglimento per cui all’art. 126, primo comma, Cost., le elezioni si tengono entro sei mesi dalla cessazione.

Il decreto di indizione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni prima del voto, indica i seggi per circoscrizione ed è comunicato ai sindaci, ai presidenti dei tribunali interessati e al presidente della Corte d’appello del capoluogo. I sindaci devono dare notizia con manifesto affisso 45 giorni prima del voto. Dopo l’indizione, la struttura regionale competente emana le istruzioni operative.

Liste provinciali, coalizioni e candidati

In ogni circoscrizione si presentano liste provinciali collegate a un candidato Presidente. Più liste con il medesimo simbolo formano un gruppo di liste; più gruppi o gruppi singoli collegati allo stesso candidato formano una coalizione. Le coalizioni devono includere almeno un gruppo di liste presentato con lo stesso simbolo in almeno quattro circoscrizioni; non sono ammesse adesioni di liste presentate in meno di quattro circoscrizioni.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore ai seggi da eleggere e non inferiore a un terzo. A pena di inammissibilità, deve essere rispettata la parità di genere o, se i candidati sono dispari, la differenza massima di una unità; inoltre i nomi devono alternarsi per genere.

Presentazione delle liste provinciali

Le liste si depositano presso la cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno prima del voto. In tale periodo la cancelleria resta aperta, anche nei festivi, dalle 8 alle 20.

Le liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori variabile secondo la dimensione della circoscrizione:

  • 750-1.100 elettori nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
  • 1.000-1.500 nelle circoscrizioni oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
  • 1.750-2.500 nelle circoscrizioni oltre 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
  • 2.000-3.000 nelle circoscrizioni oltre 1.000.000 abitanti.

Le firme devono essere su modulo con simbolo, candidato Presidente collegato, dati dei candidati e dei sottoscrittori e devono essere autenticate dai soggetti abilitati. Sono valide solo le firme autenticate dalla data del decreto di indizione.

Sono esonerate dagli adempimenti di sottoscrizione le liste espressione di gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale e quelle collegate a gruppi consiliari già presenti al momento della convocazione dei comizi, secondo la dichiarazione di collegamento del presidente del gruppo.

Nei 20 giorni precedenti la scadenza, tutti i comuni devono garantire agli elettori la possibilità di sottoscrivere liste e candidature per almeno 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 8 ore il sabato e la domenica; nei comuni sotto i 3.000 abitanti l’orario è dimezzato.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista, ma può sottoscrivere anche una candidatura Presidenziale collegata. I candidati sono elencati con numerazione progressiva. Ogni candidato può presentarsi in massimo tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo; le candidature eccedenti vengono cancellate d’ufficio partendo dalla lista presentata per ultima.

Alla lista vanno allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori, le accettazioni dei candidati, il certificato di iscrizione alle liste elettorali e il contrassegno in triplice esemplare. Sono vietati contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi, nonché quelli riproducenti immagini o soggetti religiosi. La disciplina sulla confondibilità è dettagliata e tutela in particolare simboli e denominazioni tradizionalmente usati da partiti presenti nelle istituzioni.

La dichiarazione di presentazione deve contenere il collegamento a un candidato Presidente e l’indicazione di due delegati autorizzati alla presentazione e alla designazione dei rappresentanti di lista.

Presentazione della candidatura a Presidente della Giunta

La candidatura a Presidente si presenta presso la cancelleria della Corte d’appello entro gli stessi termini delle liste. Deve essere sottoscritta da 3.500-5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, con firme autenticate.

Alla candidatura si allegano certificati dei sottoscrittori, dichiarazione di accettazione del candidato, certificato di iscrizione nelle liste elettorali e contrassegno del candidato, semplice o composito, che rappresenta la coalizione. Il contrassegno è soggetto alle stesse regole di non confondibilità previste per le liste.

La candidatura deve indicare, a pena di inammissibilità, il collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro circoscrizioni; la dichiarazione è efficace solo se convergente con quella dei delegati delle liste collegate. È prevista l’indicazione di due delegati autorizzati alla presentazione e alla designazione dei rappresentanti del candidato.

Sono esonerate dalla sottoscrizione le candidature collegate alle liste espressione dei gruppi consiliari già presenti.

Esame delle liste e delle candidature, ricorsi

L’Ufficio centrale circoscrizionale verifica entro 24 ore dalla scadenza se le liste sono tempestive, sottoscritte correttamente, complete del numero minimo di candidati e conformi alle regole di genere. Elimina i candidati ineleggibili, privi di accettazione o di documentazione, non ancora maggiorenni al primo giorno di voto, privi di certificato elettorale, o già presenti in altra lista della stessa circoscrizione. Corregge anche la numerazione progressiva.

I delegati possono conoscere le contestazioni entro la sera stessa, l’ufficio si riunisce il giorno dopo e decide seduta stante. Contro l’eliminazione di liste o candidati è ammesso ricorso all’Ufficio centrale regionale entro 24 ore; la decisione interviene nei due giorni successivi.

Per i candidati Presidenti, l’Ufficio centrale regionale verifica entro il sesto giorno successivo alla scadenza dei termini la regolarità delle candidature, elimina quelle prive dei requisiti o del collegamento minimo e decide sui ricorsi con procedura analoga, sempre in tempi molto rapidi.

Sorteggio, manifesti e schede

Dopo la definitività dell’ammissione, l’Ufficio centrale circoscrizionale dichiara non ammesse le liste che abbiano perso il collegamento necessario, assegna per sorteggio un numero progressivo a coalizioni e liste ammesse e attribuisce il numero ai singoli candidati.

Viene poi stampato il manifesto con le liste e i relativi contrassegni, da affiggere entro il quindicesimo giorno precedente il voto, e vengono trasmesse le liste definitive per la stampa delle schede.

Modalità di voto

La votazione avviene su un’unica scheda, con i contrassegni delle liste provinciali e, a fianco, il nome del candidato Presidente collegato. L’elettore può:

  • votare una lista provinciale e indicare una sola preferenza per un candidato di quella lista;
  • votare un candidato Presidente collegato alla lista scelta;
  • votare un candidato Presidente non collegato alla lista prescelta;
  • votare solo il candidato Presidente, senza lista, con effetto anche per la coalizione collegata;
  • votare solo la lista provinciale, con effetto anche per il candidato Presidente collegato.

Le regole della scheda e del suo formato sono dettagliate nell’allegato tecnico; il contrassegno del candidato Presidente può essere composto anche dall’insieme dei simboli delle liste collegate.

Clausola di sbarramento e riparto dei seggi

Le coalizioni che non raggiungono il 5% dei voti validi non partecipano al riparto dei seggi, salvo quelle formate da almeno un gruppo di liste che abbia superato il 3% dei voti validi espressi a favore delle liste.

L’assegnazione dei seggi avviene in due livelli. Prima l’Ufficio centrale regionale determina le cifre elettorali delle coalizioni, identifica la coalizione vincente e proclama eletto il Presidente, nonché il candidato Presidente della coalizione seconda classificata come consigliere regionale. Poi ripartisce i seggi tra le coalizioni e tra i gruppi di liste e, successivamente, tra le circoscrizioni e le singole liste provinciali.

Alla coalizione del Presidente eletto spetta un premio di maggioranza variabile:

  • 60% dei seggi se ha ottenuto almeno il 50% dei voti validi;
  • 57,5% se ha ottenuto meno del 50% ma almeno il 40%;
  • 55% se ha ottenuto meno del 40%.

Se il premio così calcolato non è già raggiunto con la ripartizione proporzionale, l’ufficio integra i seggi fino alla percentuale spettante e poi distribuisce i seggi residui tra le altre coalizioni. I seggi sono poi ripartiti tra i gruppi di liste nella coalizione e, per ciascuna circoscrizione, tra le liste provinciali, con meccanismi di quoziente elettorale, resti e riequilibrio per evitare eccedenze. La disciplina assicura che ogni provincia ottenga il numero di seggi spettanti secondo la ripartizione territoriale.

Proclamazione degli eletti, surroghe e supplenze

Completate le operazioni, il presidente dell’Ufficio centrale regionale proclama eletti i consiglieri secondo la graduatoria dei voti di preferenza.

Il seggio vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato successivo della stessa lista e circoscrizione. Se la lista è esaurita, il seggio passa a un candidato dello stesso gruppo in altra circoscrizione secondo l’ordine delle cifre residuali. Se si rende vacante il seggio del candidato Presidente della coalizione seconda classificata, la surrogazione avviene attingendo alla prima cifra elettorale residuale non ancora utilizzata dalle liste della sua coalizione.

In caso di sospensione di un consigliere ai sensi della normativa statale antimafia, il Consiglio procede entro 30 giorni alla supplenza temporanea con il candidato della stessa lista che, dopo gli eletti, ha ottenuto più voti. La supplenza cessa con la fine della sospensione; se interviene decadenza, si procede alla surrogazione.

Convalida degli eletti

La convalida degli eletti spetta al Consiglio regionale secondo il proprio regolamento interno e non può avvenire prima di 15 giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio esamina la sussistenza di cause di ineleggibilità e, se presenti, annulla l’elezione e procede alla sostituzione.

La deliberazione di annullamento è depositata il giorno successivo per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e notificata entro 5 giorni agli interessati. Il Consiglio non può annullare l’elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Ricorsi e giurisdizione

Per i ricorsi in materia di eleggibilità, decadenza e operazioni elettorali si applica la disciplina statale sul contenzioso elettorale amministrativo. Le azioni popolari e le impugnative riconosciute a qualsiasi elettore del comune sono estese a qualsiasi elettore della Regione.

Per le questioni devolute alla giurisdizione ordinaria, è competente in primo grado il tribunale del capoluogo della Regione.

Disposizioni transitorie

In prima applicazione, il numero dei consiglieri è fissato in 49. Il divieto di secondo e terzo mandato consecutivo per Presidente e assessori si applica ai mandati successivi alle elezioni svolte dopo l’entrata in vigore della legge. Per la legislatura in corso all’entrata in vigore, la disciplina della decadenza non si applica all’incompatibilità con le cariche di consigliere provinciale e comunale.

Entrata in vigore e norme finali

La legge entra in vigore il giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011. Gli adempimenti per le elezioni regionali possono essere svolti anche in collaborazione con gli organi dello Stato. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme statali vigenti.

Allegato tecnico sulla scheda elettorale

L’allegato disciplina il modello della scheda di votazione: suddivisione in più parti, collocazione dei simboli e dei nomi dei candidati Presidente, ordine secondo sorteggio, limiti di riproduzione dei contrassegni, eventuale ampliamento della scheda se le liste sono numerose, modalità di piegatura, dimensioni minime e grammatura della carta. Si tratta di prescrizioni tecniche operative per la stampa e l’uso della scheda.

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